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Quaderni di Tecnostruttura - Quaderno del 28 dicembre 2016

Regioni, imparare dal passato per innovare il futuro

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Incontro di Senigallia tra AdA, IGRUE, CE

di Rosario Zanni, Erika Toros

Settore Fse - Tecnostruttura

Quest’anno il consueto incontro tecnico annuale tra Autorità di audit (AdA) dei Programmi operativi Fesr e Fse, Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e Commissione europea (Direzione generale Politica regionale e urbana; Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione), si è tenuto presso la Rotonda sul mare a Senigallia, nei giorni 4 e 5 ottobre 2016 (1)

Degno di nota l’impegno profuso della Regione Marche nell’organizzazione dell’evento: nonostante la calamità del terremoto, la Regione ha voluto fortemente mantenere in agenda l’incontro di ottobre vista la sua cruciale importanza per l’attuazione della politica di coesione del nostro Paese.


I lavori sono stati articolati in due macro sessioni dedicate rispettivamente alla chiusura della programmazione 2007-2013 e ai primi adempimenti della programmazione 2014-2020. Com’è noto, queste due fasi, decisive per le rispettive programmazioni di riferimento, si sovrappongono creando una concentrazione di adempimenti a carico delle Autorità competenti nella fase finale della programmazione. Per questo motivo, l’incontro di Senigallia è stato un appuntamento fortemente atteso dalle Autorità italiane per dirimere dubbi interpretativi sui Regolamenti comunitari, condividere esempi pratici, raccomandazioni e indicazioni utili per ottemperare al meglio agli adempimenti in programma.

La chiusura 2007-2013: raccomandazioni e indicazioni per le AdA

In tutta Europa la fase di chiusura rappresenta una tappa fondamentale per concludere positivamente la programmazione precedente, garantendo che tutti i principali attori siano coinvolti e le scadenze rispettate. Una delle maggiori sfide del processo di chiusura è sicuramente la predisposizione accurata e puntuale del “pacchetto di chiusura”, che include il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, la domanda di pagamento finale e la dichiarazione di chiusura, accompagnata dal rapporto finale di controllo.

In relazione al rapporto finale di controllo, come ricordato anche a Senigallia, il quadro normativo di riferimento prevede che le AdA effettuino l’ultimo campionamento con copertura delle spese 2015-2016. Una volta eseguiti i controlli e chiusi gli eventuali contraddittori, sarà calcolato il tasso di errore, verificando se rientra entro il livello di significatività. La CE ha raccomandato di confermare l’analisi qualitativa effettuata in conformità con l’art. 17.5 del Reg. (UE) n. 1828/2006, in modo che si abbia una copertura sufficiente per tutti gli assi del programma, le tipologie di beneficiario e di spesa (2). Un altro elemento su cui si è posta l’attenzione ai fini della redazione del rapporto finale di controllo, è la verifica dei follow-up degli audit precedenti, focalizzandosi sulle azioni rimaste aperte che incidono sul parere di audit. Si attende, inoltre, un parere concernente le procedure di chiusura dell'Autorità di gestione (AdG) e dell'Autorità di certificazione (AdC), con particolare attenzione alle modalità di verifica adottate e alle aree di maggior rischio (ad es. se l’AdG ha verificato l’operatività di tutti i progetti, come ha verificato il lavoro dell’organismo intermedio –OI - in chiusura, ecc.).

Uno dei punti critici trattati a Senigallia è stato quello della spesa certificata a ridosso del 31 marzo 2017, per la quale si prospetterebbe una limitazione dell'ambito del controllo, di cui è necessario valutare estensione e rilevanza. In tali casi, laddove la spesa non controllata fosse cospicua e il sistema di gestione e controllo fosse reputato lacunoso, la CE ha informato che vi sarebbe la possibilità di applicare una correzione finanziaria del 25% sulla quota di spesa non controllata (3).

Per quanto riguarda i progetti sospesi mantenuti in certificazione, le AdG dovranno fornirne un elenco e, poiché fanno riferimento ad impegni aperti sul bilancio comunitario, dovranno mantenerne costantemente il monitoraggio ed informare la CE delle conclusioni dei procedimenti.

Le AdA dovranno essere al corrente dei progetti interessati e potranno essere invitate a fornire garanzia al momento della dichiarazione di spesa dopo la chiusura.

Per i progetti non funzionanti, la CE ha ricordato che il lavoro dell'AdG e dell’AdA non terminerà a chiusura: l’AdG, infatti, dovrà riferire l’avanzamento di tali progetti alla CE ogni sei mesi, fino al termine ultimo del 31 marzo 2019. Se per tale data, il progetto sarà ancora non funzionante, vi sarà un disimpegno finanziario. Anche in questo caso le AdA dovranno essere al corrente dei progetti interessati e potranno essere invitate a fornire garanzia su tali progetti dopo la chiusura.

Per quello che concerne i progetti generatori di entrate, la CE ha segnalato che, pur avendo eseguito una valutazione ex ante e un bilancio preventivo delle entrate, l’AdG dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi nuova entrata generata da fattori esogeni (es. un cambiamento nella politica tariffaria). Le AdA hanno il compito di controllare che le AdG svolgano adeguatamente tale esercizio e, a tal fine, è possibile fare un audit di sistema con test di conformità sulle procedure adottate in chiusura.

Per gli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) implementati dalla BEI e FEI, non essendo l'AdG e l'AdA nella posizione di svolgere verifiche dirette su tali organismi, si è concordato con la DG Regio una metodologia di audit e, parallelamente, è stato identificato un fornitore esterno che seguirà l’approccio concordato. I risultati dell'audit saranno poi forniti agli Stati membri interessati (AdG e AdA) e alla DG Regio, in tempo utile per la chiusura. È stato precisato che tale lavoro di audit poggia finanziariamente sui fondi di assistenza tecnica, tuttavia non proibisce che le AdG e le AdA effettuino i loro controlli/audit a livello di intermediari finanziari nelle loro Regioni (per es. un controllo a campione sull’utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari finali).

Nel corso del dibattito, la DG Occupazione ha condiviso i primi esiti delle attività di controllo sullo stato di preparazione delle Autorità italiane in vista della chiusura. In linea generale, sono state rilevate diverse criticità, quali il ritardo nella presentazione delle domande di pagamento intermedie; una potenziale sovrapposizione tra le commissioni di gestione (intermediario finanziario) e quelle a carico dei destinatari finali; l’assenza di adeguate verifiche sul rischio di doppio finanziamento; i ritardi nell'esecuzione delle verifiche di gestione da parte dell'AdG, con conseguente aggravio per le attività dell’AdA in chiusura; il ritardo su affidabilità degli importi rettificati; ritardi nel recupero di prestiti in sofferenza; i finanziamenti eccessivi, superiori al 100% di quanto stabilito.

Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) in chiusura

L’incontro di Senigallia è stata l’occasione per porre alcuni quesiti specifici emersi in capo al Coordinamento delle AdA regionali. Il primo quesito posto ha riguardato l’ammissibilità finale della spesa sui fondi di garanzia, per cui si è richiesto se l’interpretazione dell’articolo 78, par. 6, del Reg. UE n. 1083/2006 sia quella ancorata al suo senso letterale, cosicché la spesa rendicontabile per ciascun fondo di garanzia corrisponde all’ammontare delle garanzie concesse, oppure se sia riferibile a quanto previsto nella nota COCOF dell’ 8 febbraio 2012, ovvero all’accantonamento praticabile, e in tal caso come si debba valutare la congruità di detto accantonamento.

Richiamando il punto n. 116 del Registro di domande e risposte sulla chiusura 2007-2013 (4), la CE ha ribadito che, al fine di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, per determinare l’ammissibilità è necessaria una valutazione basata sul rischio del mercato finanziario di interesse per il tipo di garanzie fornite. La valutazione è in capo al soggetto gestore e verrà successivamente validata dall’AdG; essa deriverà dal tipo di prestiti coperti dal fondo di garanzia e dalla tipologia di mercato su cui viene concessa la garanzia.

Successivamente, è stato richiesto quali effetti abbia il mancato raggiungimento del moltiplicatore previsto dagli accordi di finanziamento stipulati in ciascuna Regione, ai fini del calcolo della dotazione finale del fondo, nel caso in cui il fondo abbia ruotato in misura inferiore rispetto alle previsioni effettuate.

Dai dati presentati dalla CE sui SIF emerge che su 12 mld di euro di fondi SIE destinati ai SIF (di cui 3 mld di euro, pari al 25%, per l’Italia), la percentuale di pagamenti giunti fino al beneficiario finale è pari solamente al 53%. Sul mancato raggiungimento degli obiettivi, le AdG saranno chiamate a fornire chiarimenti e giustificazioni, su cui poi si baserà il parere dell’AdA. Ovviamente per le parti dei SIF non utilizzate ci saranno delle correzioni, in quanto tali fondi saranno considerati come spesa non ammissibile.

A seguire, con riferimento alla normativa sull’autocertificazione e la richiesta della Commissione di effettuare i controlli sul 100% dei beneficiari finali, si è richiesto alla CE di quantificare una adeguata verifica campionaria, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. La CE ha ribadito che la verifica deve essere eseguita dal soggetto gestore che segue l’istruttoria. L’AdA verificherà, a campione, il lavoro svolto dal soggetto gestore del fondo.

Il tasso di errore residuo in chiusura

Un altro elemento chiave nel processo di chiusura è il calcolo del tasso di errore residuo, in merito al quale le AdA regionali hanno condiviso alcune problematiche.

Per gli importi irregolari compensati con spesa cuscinetto, non decertificati e conteggiati ai fini della proiezione dell’errore, la Commissione ha richiamato la nota orientativa COCOF_11-0041-01-IT del 07/12/2011, nella quale si descrivono le modalità di calcolo del tasso di errore nel caso di presenza di spesa cuscinetto. Nell’eventualità in cui qualche Autorità abbia interpretato erroneamente tale nota, essa ha la possibilità di rettificare il calcolo fino alla chiusura, notificandolo alla CE quanto prima.

La CE condividerà i file aggiornati con tutti i dati ufficiali: ove si ritengano necessarie delle rettifiche (ad esempio se il tasso di errore è stato sovrastimato perché è stato incluso un tasso di errore per la spesa in overbooking), le Autorità potranno procedere a realizzarle fino alla chiusura del programma, notificando la modifica alla Commissione con adeguati giustificativi allegati.

Con riferimento alle correzioni finanziare, in particolare il caso in cui l’AdG abbia effettuato una compensazione tra una correzione da effettuare e un pagamento di spese aggiuntive, la mancata iscrizione della spesa irregolare nel registro dei recuperi e la sua mancata segnalazione alla CE rappresentano una errata interpretazione della normativa da parte dell’AdC. Anche in questo caso l’AdC potrà chiedere alla Commissione di riaprire l’annualità di riferimento, procedere con la rettifica e inviare una nuova dichiarazione entro i termini della chiusura.

La CE ha ricordato che ogni rilevazione di irregolarità dà luogo al computo di un tasso di errore, all’inserimento nel registro dei recuperi e a un ritiro (non necessariamente un ritiro materiale, perché può essere effettuato per compensazione). Tuttavia, nello specifico caso di piccoli importi, la CE ha chiarito che, nei casi in cui vi fosse spesa sana e regolare, sufficiente a compensare la piccola spesa irregolare, si possono evitare dichiarazioni supplementari. In tale ottica è stato ribadito che sarà comunque necessario inserire la spiegazione degli importi in calce alla tabella di riconciliazione delle irregolarità rilevate.

La CE ha ricordato infine, che, per le correzioni finanziarie, è sempre responsabilità dell’AdG e dell’AdA valutare, con il loro giudizio tecnico e professionale e in conformità alle disposizioni regolamentari e specificatamente all’art. 98.3 del Reg. UE n. 1083/2006, l’opportunità di procedere per compensazione.

Le AdA hanno inoltre richiesto se, solo quando si tratti di rettifiche dovute ad esiti di audit di anni precedenti - che hanno contribuito tra l’altro alla determinazione del tasso di errore di quegli anni stessi - la relativa quota negativa di rischio residuo annuo possa concorrere algebricamente alla determinazione del rischio residuo cumulato annuo. In merito la CE ha confermato che i rischi residui annui possono contribuire ad azzerare il rischio residuo dell’anno precedente, tuttavia non possono contribuire alla riduzione dei rischi dell’annualità successiva, neppure in fase di chiusura. Pertanto, si può affermare che il rischio residuo negativo non può essere preso in considerazione nel calcolo del rischio residuo cumulato (per il cui calcolo, invece, verranno presi in considerazione solo i rischi residui positivi).

Affidabilità  degli audit in chiusura

Per quanto riguarda i quesiti sull’affidabilità degli audit alla chiusura, la CE ha ricordato che, ove le Autorità nazionali non abbiano rispettato i tempi degli accordi precedentemente presi a livello nazionale sulle date ultime delle domande di pagamento intermedio e sui relativi adempimenti, sarà possibile sottoscrivere un nuovo accordo, se necessario, purché sia definitivo e avvenga in tempi rapidi.

Le AdA regionali hanno poi richiesto se, nel caso in cui fosse previsto un unico periodo di campionamento e l’accordo non fosse rispettato, certificando una spesa inferiore, sia necessario prevedere il campionamento in più periodi. In merito la CE ha confermato l’opportunità di procedere con due campionamenti, rivedendo dunque il proprio piano delle attività.

Per quanto concerne il caso in cui la spesa sia certificata in prossimità del 31 marzo 2017, la CE ha ricordato che ciò potrebbe indicare che il Si.Ge.Co. non abbia funzionato correttamente. In mancanza dei tempi necessari per coprire le spese tardive con controlli adeguati, le AdA dovranno accertare l’estensione e la materialità di questa limitazione e il suo impatto sul parere di audit in chiusura, prevedendo un parere con riserva per gli importi sottoposti a limitazione dei controlli, per i quali si prevede un lavoro supplementare di verifiche dopo la chiusura del programma. Durante il dibattito la CE ha ricordato che qualora l’AdA non abbia il tempo di controllare spese cospicue certificate tardivamente, si tratterebbe di una carenza essenziale del Si.Ge.Co., per la quale è possibile prevedere l’applicazione di rettifiche finanziarie. In generale, la CE ha richiamato le Autorità italiane ad uno sforzo concertato verso una chiusura veloce con una spesa controllata e qualitativamente soddisfacente.

In relazione all’ “attività supplementare” da svolgere, è stato richiesto alla CE di specificare i tempi e le modalità di tale lavoro aggiuntivo, cosa si intenda per “termine ragionevole”, la condivisione dettagliata dell’approccio atteso, della tempistica e delle modalità del lavoro dell’audit supplementare, nonché se l’accordo con la Commissione possa essere preventivo e non a seguito della presentazione della dichiarazione di chiusura. Per quel che concerne il lavoro supplementare di audit, dopo la presentazione della dichiarazione di chiusura, da svolgere in “termini ragionevoli”, la CE ha chiesto che venga terminato quanto prima. La CE, infatti, è tenuta a concludere le sue attività di valutazione entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura; qualora la Commissione dovesse formulare osservazioni, lo Stato membro ha due mesi per rispondere, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriore audit comporti un tempo più lungo. Comunque la Ce auspica che l’intera procedura possa concludersi entro un anno, quindi con tempistiche più brevi che in passato.

A seguire si è posto il quesito su quali possano essere i casi in cui, nonostante una certificazione di spesa tardiva, l’AdA, applicando il suo giudizio professionale, possa valutare la significatività della spesa come bassa e senza rischi e rilasciare un parere positivo in quanto la tipologia di operazione (beneficiario, documentazione di spesa, etc.) è già nota. In questo caso, la CE non ha dato riscontro positivo, affermando che tali elementi non sono sufficienti affinché l’AdA esprima un parere con ragionevole assicurazione; inoltre la CE ha espresso forti dubbi sul fatto che una spesa dichiarata nel 2017 abbia una natura qualitativamente paragonabile alle spese sostenute negli anni precedenti.

Dopodiché, le AdA hanno domandato in quali casi, con una certificazione delle spese al 31 marzo 2017, potranno considerare il lavoro di revisione supplementare non necessario, poiché tali limitazioni nel controllo non impatterebbero sul parere di audit. La CE ha ribadito che l’AdA non può dare alcun parere positivo in assenza di campionamento e copertura dei controlli sulla spesa certificata. Anche in questo caso, qualora vi fossero dei ritardi significativi che pregiudicano il lavoro dell’AdA, la Commissione potrebbe rilevare una carenza sostanziale del Si.Ge.Co. con eventuali correzioni finanziarie.

Inoltre, in merito ad alcuni chiarimenti relativi all’eventuale possibilità di effettuare controlli su spesa non certificata, la Ce sul tema ha ribadito l’erronea indicazione di quanto riportato nel Registro domande e risposte – alla risposta n. 140 -, ribadendo il divieto per le AdA di controllare la spesa non certificata (5).

Programmazione 2014-2020: la designazione delle Autorità 

Uno degli argomenti maggiormente attesi a Senigallia è stato quello della designazione delle autorità dei Pon/Por, processo su cui si rilevano dei ritardi significativi con conseguente impossibilità di certificazione della spesa.

Per quanto riguarda l’Italia, pur essendo prevista la designazione di 36 Autorità entro fine 2016 e di altre 15 nel 2017, IGRUE ha sottolineato l’esigenza di anticipare tutte le designazioni entro fine 2016.
In generale le difficoltà di tali ritardi sono dovute principalmente all’implementazione dei sistemi informativi, alle riorganizzazioni in atto presso alcune amministrazioni, all’assenza di alcuni strumenti di lavoro, all’individuazione di alcuni OI ove gli enti preposti al ruolo sono stati aboliti (6).

Come comunicato dalla CE, il processo di designazione ha rappresentato una fase critica a livello europeo, non solo in Italia. Difatti i meccanismi sono parsi troppo stringenti per arrivare ad una designazione pienamente conforme al dettato dei regolamenti nei tempi richiesti.

Sulla base di tali difficoltà, CE e IGRUE hanno concordato una soluzione alternativa, la “designazione semplificata”, che, ovviando agli impedimenti in essere, permetterebbe la designazione in tempi brevi. Tale opzione consta nell’individuazione di un set minimo di elementi considerati ostativi al rilascio della designazione e degli altri elementi, non ostativi, per i quali è possibile un completamento successivo. In tal senso, ove presente il set minimo, la designazione viene rilasciata, con un parere positivo con un paragrafo d’enfasi che indichi le principali azioni da intraprendere e le relative scadenze, che saranno poi descritte dettagliatamente in un piano d’azione condiviso tra le Autorità del programma.

La CE ha suggerito che tale piano d’azione sia formalmente sottoscritto dalle Autorità ed inviato, per opportuna conoscenza, ai servizi della CE. Tale piano, non previsto dai regolamenti, potrà essere richiamato nel parere di affidabilità che dovrà accompagnare la chiusura dei conti a testimonianza del lavoro svolto.

Ovviamente in questa fase la collaborazione tra Autorità rappresenta un fattore chiave, necessario per superare ogni impasse di tipo tecnico-amministrativo e per raggiungere gli obiettivi comuni nei tempi previsti.

Tuttavia, in linea di principio, alla flessibilità concessa in fase di designazione semplificata dovrà seguire maggior rigore nel completamento delle fasi successive, su cui è richiesto il rispetto puntuale dei termini concordati.

La normativa comunitaria relativa alla programmazione 2014-2020 prevede l’istituzione di adeguate misure antifrode; considerato che ad oggi nessuna amministrazione in Italia ha in uso uno specifico sistema informativo anti-frode e vista la necessità di adeguamento dei sistemi in capo alle amministrazioni stesse, è stato deciso, in accordo con IGRUE e con la CE, di utilizzare il sistema Arachne. I principali vantaggi legati all’implementazione del sistema sono: la conformità alla normativa UE; l’analisi del rischio su operazioni, progetti, beneficiari e contratti; la valutazione dei progetti rispetto a specifici indicatori e tipi di rischio considerati rilevanti. Il sistema unitario nazionale di monitoraggio trasmetterà i dati relativi ai singoli PO al sistema Arachne, che sarà pienamente operativo entro giugno 2017, a valle del caricamento di tutti i dati dei PO 2014-2020 e della formazione delle autorità sull’utilizzo del sistema.

IGRUE ha rammentato che le AdA dovranno accertarsi che le AdG abbiano incluso nella descrizione dei loro Si.Ge.Co. il sistema informativo Arachne a supporto dei programmi 2014-2020.

Le sfide della performance nella programmazione 2014-2020

La CE ha ribadito che nella nuova programmazione anche le AdA saranno chiamate a svolgere nuove attività in merito agli indicatori di performance. Si è pertanto raccomandato un dialogo preventivo tra le autorità del programma, in modo che anche le AdA siano coinvolte adeguatamente sul tema.

In vista dell’assegnazione della riserva di efficacia nel 2019, la raccolta dei dati è fondamentale per misurare il livello di attuazione e per supportare la politica di coesione nel suo insieme. L’impianto concettuale del sistema di gestione e monitoraggio mira a raccogliere dati aggregati, al fine di verificarne l’affidabilità (in termini di accuratezza, completezza, coerenza, tempestività e integrità).

Ove vi sia un mancato raggiungimento dei target intermedi e finali o in caso di gravi carenze nella qualità ed affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati sugli indicatori, è prevista la sospensione dei pagamenti o l’applicazione di correzioni finanziarie.

L’affidabilità degli indicatori di attuazione si inserisce all’interno del più ampio quadro del modello di garanzia 2014-2020. Tra gli elementi principali che caratterizzano il modello, la CE ha richiamato: i pagamenti intermedi rimborsati al 90%, in presenza di un trattenimento del 10%; il pagamento/recupero del saldo annuale alla fine del ciclo di controllo nazionale; il parere di audit basato sul tasso di errore residuale, a seguito dell’azione correttiva dello Stato membro; la presentazione del pacchetto di garanzia del PO entro il 15 febbraio; l’applicazione di correzioni finanziarie nette in caso di gravi carenze non rilevate, né riportate o corrette.

Il lavoro delle AdA nel nuovo modello di garanzia assume un ruolo centrale. Inoltre, la garanzia imperniata sull’attività di audit fa riferimento all’attuazione della designazione e alla configurazione dei sistemi, agli esiti degli audit EPSA (7) attuati in una fase preliminare, agli audit di conformità, a ulteriori temi e audit basati sul rischio.

La verifica di legalità e regolarità sarà implementata da parte della CE tramite verifica desk dei pacchetti di garanzia (in particolare le RAC e i pareri di audit) e audit di conformità su un indice di rischio per riesaminare l’attività di audit. Al fine di completare la verifica desk saranno possibili missioni di fact finding (prima o dopo la ricezione dei pacchetti di garanzia). Tale esame influirà sulla valutazione del rischio e conseguentemente sulla pianificazione degli audit di conformità a partire da maggio/giugno e in caso di difformità potrà condurre a delle correzioni finanziarie nette o a delle procedure di interruzione/sospensione (8). Vista la possibilità di correzioni nette ad esito di audit di conformità, è stata evidenziata la necessità di un approccio preventivo con missioni di audit congiunte, di una comunicazione tempestiva dei risultati, delle continuative azioni di formazione e supporto. Infine il modello di garanzia 2014-20200 prevede anche verifiche svolte dalla CE su PO e su aree di rischio non coperte sufficientemente dalle AdA (es. rischio trasversale, implementazione SIF, etc.).

La presentazione dei conti annuali

Durante l’incontro Tecnostruttura delle Regioni per il Fse, ha presentato i quesiti sulla presentazione annuale dei conti elaborati nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito ad hoc composto da rappresentati delle AdG-AdC-AdA regionali.

In riferimento all’art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove si contempla la tempistica di presentazione dei conti, della dichiarazione di gestione e della relazione annuale di sintesi dei controlli, del RAC e parere di audit, il gruppo di lavoro ha richiesto chiarimenti riguardo sia alle condizioni per potere usufruire di un lasso di tempo superiore per l’invio dei documenti (previsto dal 15 febbraio al 1° marzo) sia al soggetto deputato a richiedere la proroga. La CE ha chiarito che la richiesta di proroga risponde a una casistica di natura eccezionale, per cui sarà valutata ad hoc caso per caso; ha inoltre raccomandato che lo Stato membro nel caso ritenga di presentare l’istanza di proroga, lo faccia per l’intero pacchetto di documentazione dei conti annuali.

Per quanto riguarda l’accezione di Stato membro, la CE ha precisato che si fa riferimento al soggetto titolare del PO e la domanda di proroga dovrà essere presentata dall’amministrazione competente.

Un’altra questione affrontata è stata la cumulabilità delle domande di pagamento intermedio, per la quale non era chiaro se fosse riferita all’intero periodo di programmazione oppure solo al periodo contabile di riferimento. La CE ha confermato che la cumulabilità delle domande di pagamento intermedio presentate è riferita al solo anno contabile di riferimento e non all’intero periodo di programmazione, dunque la prima domanda di pagamento intermedia di ciascun anno contabile partirà da zero.

L’ultimo quesito ha approfondito l’appendice 1 del modello dei Conti (allegato VII Reg. 1011/2014) - Colonna C, chiedendo di precisare a quali pagamenti è necessario riferirsi (cfr. “Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013”).

La CE ha riferito che nella Colonna C andranno inseriti i pagamenti effettuati ai beneficiari, corrispondenti ai soli interventi per i quali è stata certificata la spesa e ne è stato richiesto il rimborso nel corso del medesimo anno contabile, comprensivi anche di quelli intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’ultima domanda di pagamento intermedio e la data di presentazione dei conti.

Durante il dibattito la CE ha rammentato che l’AdG (od OI) è tenuta a rimborsare il beneficiario finale entro 90 giorni dalla trasmissione della domanda di rimborso da parte del beneficiario stesso, con la possibilità di sospendere questo periodo in caso di necessità di chiarimenti o documentazione aggiuntiva, comunicando la sospensione formalmente al beneficiario. Tuttavia, non essendo accompagnato da una sanzione in caso di mancato rispetto, si tratta di un termine di scadenza con carattere ordinatorio e non perentorio.

La normativa prevede, inoltre, che non vengano applicate detrazioni, o trattenute, né oneri che comportino una riduzione dell’importo spettante ai beneficiari (c.d. principio dell’integrità dei pagamenti del periodo 2007-13). La CE ha ribadito l’inciso dell’articolo per cui la norma si applica, fatta salva la disponibilità dei fondi presso l’amministrazione stessa. Tuttavia, alla luce del prefinanziamento e dell’avanzamento della spesa, le AdG e le AdC dovrebbero essere in grado di strutturare e gestire efficacemente il processo dei pagamenti.

IGRUE ha sottolineato che in taluni casi questa norma potrebbe risultare non compatibile con la situazione finanziaria specifica dell’ente e/o con le norme nazionali e che la disposizione va interpretata come “norma di principio” alla quale non legare sanzioni specifiche.

La Commissione, pur convenendo sul fatto che non sono previste sanzioni specifiche legate all’inadempimento, non ha escluso la possibilità che, in linea di principio, si possa valutare l’applicazione di correzioni finanziarie, ove si reputi che il mancato rispetto del termine dipenda da carenze gravi del sistema di gestione e controllo (9).

Affidabilità  del lavoro di altri auditors

Un altro tema considerato a Senigallia è stato quello dell’affidabilità del lavoro di altri auditors. Difatti, il revisore principale, ossia colui che redige il parere di audit conclusivo, utilizzando gli esiti degli audit condotti da altri professionisti, ha la responsabilità esclusiva di garantire, tramite apposite procedure di controllo, che il lavoro di audit svolto da altri sia stato eseguito correttamente, in linea con le norme di audit accettate a livello internazionale (controllo di quantità e qualità sufficienti). Ciò vale anche rispetto alla revisione effettuata da parte di altre istituzioni (ad esempio nel caso della precedente verifica della Corte dei Conti), con le quali il revisore si dovrà relazionare per controllare l’attività svolta e la documentazione di interesse. Nel caso fosse impossibilitato ad accedere a queste informazioni, il revisore principale è tenuto ad ottemperare alla verifica ex novo. Laddove vi fossero risorse esterne che svolgano le attività di audit, è importante che il titolare dell’adempimento ottenga garanzie circa la competenza professionale e la capacità del revisore esterno, la conoscenza del quadro normativo di riferimento, la garanzia di indipendenza, la garanzia di un controllo sufficiente (10).

Dinanzi alle difficoltà pratiche di accesso ad alcune informazioni attinenti al controllo di altre istituzioni, e alla necessità di garantire l’economia dei controlli, le AdA hanno auspicato maggior raccordo sulle metodologie di controllo, affinché sia più facile fare affidamento sul lavoro di altri auditors, evitando di effettuare controlli sugli stessi campioni e di fornire differenti indicazioni ai beneficiari.
Analogamente, è stata anche evidenziata la necessità di un maggior coordinamento per colmare il divario tra la tipologia di controlli nazionali e quella dei controlli europei, in termini di approccio, tempistiche e perimetro.

Conclusioni

L’incontro annuale di Senigallia è stato un momento importante di analisi, approfondimento e confronto su specifici temi della programmazione tra gli attori coinvolti nei processi di auditing dei PO nazionali e regionali, mettendo a fattor comune tutte le rilevanti criticità emerse anche nel confronto con le altre Autorità dei programmi di riferimento.

Se è importante in questo periodo di sovrapposizione tra la fase di chiusura e quella di avvio della nuova programmazione che ci sia il dialogo tra le Autorità italiane e la CE, tanto più risulterà decisiva la collaborazione efficiente tra le Autorità dello stesso programma e ulteriori momenti di condivisione con la CE nell’attuazione della programmazione 2014/2020.

Inoltre, è ben noto come ad oggi la politica di coesione risulti particolarmente indebolita, in presenza di diverse pressioni per una riduzione delle risorse e/o un radicale mutamento della redistribuzione delle stesse all’interno della UE. Va evidenziato che l’apparente incapacità di assorbimento dei fondi messi a disposizione, avvalorata dai ritardi nell’avvio della nuova programmazione e dal conseguente disimpegno di alcune parti del budget europeo, contribuisce a indebolire ulteriormente la stessa politica di coesione, soprattutto ora che si stanno avviando i negoziati per la prossima programmazione 2021-2028. Pertanto, la CE ha invitato le AdA italiane ad una collaborazione fattiva con le altre autorità dei propri PO di riferimento, in vista degli obiettivi comuni di assorbimento dei fondi, investimento e potenziamento della dimensione urbana, investimento nelle persone e nella creazione di nuovi posti di lavoro, rafforzamento di ricerca e innovazione.

A supporto dell’utilizzo e assorbimento dei fondi destinati all’Italia, la CE ha comunicato di aver creato dei gruppi di lavoro ad hoc inter-servizi per dare supporto laddove vi siano degli impedimenti determinati dalla sovra-regolamentazione a livello nazionale ed europeo. In vista, poi, della programmazione 2021-2028, le AdA italiane hanno posto all’attenzione dei rappresentanti della CE la necessità di avere basi giuridiche chiare e stabili su cui poter sviluppare le proprie attività. Difatti, nella prassi consolidata ad oggi, vi sono stati orientamenti, nuove interpretazioni e prescrizioni, pubblicati successivamente all’avvio della programmazione, comportando conseguenti adeguamenti procedurali e revisioni delle attività già in corso.

La chiusura 2007-2013: raccomandazioni e indicazioni per le AdA

In tutta Europa la fase di chiusura rappresenta una tappa fondamentale per concludere positivamente la programmazione precedente, garantendo che tutti i principali attori siano coinvolti e le scadenze rispettate. Una delle maggiori sfide del processo di chiusura è sicuramente la predisposizione accurata e puntuale del “pacchetto di chiusura”, che include il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, la domanda di pagamento finale e la dichiarazione di chiusura, accompagnata dal rapporto finale di controllo.

In relazione al rapporto finale di controllo, come ricordato anche a Senigallia, il quadro normativo di riferimento prevede che le AdA effettuino l’ultimo campionamento con copertura delle spese 2015-2016. Una volta eseguiti i controlli e chiusi gli eventuali contraddittori, sarà calcolato il tasso di errore, verificando se rientra entro il livello di significatività. La CE ha raccomandato di confermare l’analisi qualitativa effettuata in conformità con l’art. 17.5 del Reg. (UE) n. 1828/2006, in modo che si abbia una copertura sufficiente per tutti gli assi del programma, le tipologie di beneficiario e di spesa (2). Un altro elemento su cui si è posta l’attenzione ai fini della redazione del rapporto finale di controllo, è la verifica dei follow-up degli audit precedenti, focalizzandosi sulle azioni rimaste aperte che incidono sul parere di audit. Si attende, inoltre, un parere concernente le procedure di chiusura dell'Autorità di gestione (AdG) e dell'Autorità di certificazione (AdC), con particolare attenzione alle modalità di verifica adottate e alle aree di maggior rischio (ad es. se l’AdG ha verificato l’operatività di tutti i progetti, come ha verificato il lavoro dell’organismo intermedio –OI - in chiusura, ecc.).

Uno dei punti critici trattati a Senigallia è stato quello della spesa certificata a ridosso del 31 marzo 2017, per la quale si prospetterebbe una limitazione dell'ambito del controllo, di cui è necessario valutare estensione e rilevanza. In tali casi, laddove la spesa non controllata fosse cospicua e il sistema di gestione e controllo fosse reputato lacunoso, la CE ha informato che vi sarebbe la possibilità di applicare una correzione finanziaria del 25% sulla quota di spesa non controllata (3).

Per quanto riguarda i progetti sospesi mantenuti in certificazione, le AdG dovranno fornirne un elenco e, poiché fanno riferimento ad impegni aperti sul bilancio comunitario, dovranno mantenerne costantemente il monitoraggio ed informare la CE delle conclusioni dei procedimenti.

Le AdA dovranno essere al corrente dei progetti interessati e potranno essere invitate a fornire garanzia al momento della dichiarazione di spesa dopo la chiusura.

Per i progetti non funzionanti, la CE ha ricordato che il lavoro dell'AdG e dell’AdA non terminerà a chiusura: l’AdG, infatti, dovrà riferire l’avanzamento di tali progetti alla CE ogni sei mesi, fino al termine ultimo del 31 marzo 2019. Se per tale data, il progetto sarà ancora non funzionante, vi sarà un disimpegno finanziario. Anche in questo caso le AdA dovranno essere al corrente dei progetti interessati e potranno essere invitate a fornire garanzia su tali progetti dopo la chiusura.

Per quello che concerne i progetti generatori di entrate, la CE ha segnalato che, pur avendo eseguito una valutazione ex ante e un bilancio preventivo delle entrate, l’AdG dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi nuova entrata generata da fattori esogeni (es. un cambiamento nella politica tariffaria). Le AdA hanno il compito di controllare che le AdG svolgano adeguatamente tale esercizio e, a tal fine, è possibile fare un audit di sistema con test di conformità sulle procedure adottate in chiusura.

Per gli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) implementati dalla BEI e FEI, non essendo l'AdG e l'AdA nella posizione di svolgere verifiche dirette su tali organismi, si è concordato con la DG Regio una metodologia di audit e, parallelamente, è stato identificato un fornitore esterno che seguirà l’approccio concordato. I risultati dell'audit saranno poi forniti agli Stati membri interessati (AdG e AdA) e alla DG Regio, in tempo utile per la chiusura. È stato precisato che tale lavoro di audit poggia finanziariamente sui fondi di assistenza tecnica, tuttavia non proibisce che le AdG e le AdA effettuino i loro controlli/audit a livello di intermediari finanziari nelle loro Regioni (per es. un controllo a campione sull’utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari finali).

Nel corso del dibattito, la DG Occupazione ha condiviso i primi esiti delle attività di controllo sullo stato di preparazione delle Autorità italiane in vista della chiusura. In linea generale, sono state rilevate diverse criticità, quali il ritardo nella presentazione delle domande di pagamento intermedie; una potenziale sovrapposizione tra le commissioni di gestione (intermediario finanziario) e quelle a carico dei destinatari finali; l’assenza di adeguate verifiche sul rischio di doppio finanziamento; i ritardi nell'esecuzione delle verifiche di gestione da parte dell'AdG, con conseguente aggravio per le attività dell’AdA in chiusura; il ritardo su affidabilità degli importi rettificati; ritardi nel recupero di prestiti in sofferenza; i finanziamenti eccessivi, superiori al 100% di quanto stabilito.

Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) in chiusura

L’incontro di Senigallia è stata l’occasione per porre alcuni quesiti specifici emersi in capo al Coordinamento delle AdA regionali. Il primo quesito posto ha riguardato l’ammissibilità finale della spesa sui fondi di garanzia, per cui si è richiesto se l’interpretazione dell’articolo 78, par. 6, del Reg. UE n. 1083/2006 sia quella ancorata al suo senso letterale, cosicché la spesa rendicontabile per ciascun fondo di garanzia corrisponde all’ammontare delle garanzie concesse, oppure se sia riferibile a quanto previsto nella nota COCOF dell’ 8 febbraio 2012, ovvero all’accantonamento praticabile, e in tal caso come si debba valutare la congruità di detto accantonamento.

Richiamando il punto n. 116 del Registro di domande e risposte sulla chiusura 2007-2013 (4), la CE ha ribadito che, al fine di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, per determinare l’ammissibilità è necessaria una valutazione basata sul rischio del mercato finanziario di interesse per il tipo di garanzie fornite. La valutazione è in capo al soggetto gestore e verrà successivamente validata dall’AdG; essa deriverà dal tipo di prestiti coperti dal fondo di garanzia e dalla tipologia di mercato su cui viene concessa la garanzia.

Successivamente, è stato richiesto quali effetti abbia il mancato raggiungimento del moltiplicatore previsto dagli accordi di finanziamento stipulati in ciascuna Regione, ai fini del calcolo della dotazione finale del fondo, nel caso in cui il fondo abbia ruotato in misura inferiore rispetto alle previsioni effettuate.

Dai dati presentati dalla CE sui SIF emerge che su 12 mld di euro di fondi SIE destinati ai SIF (di cui 3 mld di euro, pari al 25%, per l’Italia), la percentuale di pagamenti giunti fino al beneficiario finale è pari solamente al 53%. Sul mancato raggiungimento degli obiettivi, le AdG saranno chiamate a fornire chiarimenti e giustificazioni, su cui poi si baserà il parere dell’AdA. Ovviamente per le parti dei SIF non utilizzate ci saranno delle correzioni, in quanto tali fondi saranno considerati come spesa non ammissibile.

A seguire, con riferimento alla normativa sull’autocertificazione e la richiesta della Commissione di effettuare i controlli sul 100% dei beneficiari finali, si è richiesto alla CE di quantificare una adeguata verifica campionaria, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. La CE ha ribadito che la verifica deve essere eseguita dal soggetto gestore che segue l’istruttoria. L’AdA verificherà, a campione, il lavoro svolto dal soggetto gestore del fondo.

Il tasso di errore residuo in chiusura

Un altro elemento chiave nel processo di chiusura è il calcolo del tasso di errore residuo, in merito al quale le AdA regionali hanno condiviso alcune problematiche.

Per gli importi irregolari compensati con spesa cuscinetto, non decertificati e conteggiati ai fini della proiezione dell’errore, la Commissione ha richiamato la nota orientativa COCOF_11-0041-01-IT del 07/12/2011, nella quale si descrivono le modalità di calcolo del tasso di errore nel caso di presenza di spesa cuscinetto. Nell’eventualità in cui qualche Autorità abbia interpretato erroneamente tale nota, essa ha la possibilità di rettificare il calcolo fino alla chiusura, notificandolo alla CE quanto prima.

La CE condividerà i file aggiornati con tutti i dati ufficiali: ove si ritengano necessarie delle rettifiche (ad esempio se il tasso di errore è stato sovrastimato perché è stato incluso un tasso di errore per la spesa in overbooking), le Autorità potranno procedere a realizzarle fino alla chiusura del programma, notificando la modifica alla Commissione con adeguati giustificativi allegati.

Con riferimento alle correzioni finanziare, in particolare il caso in cui l’AdG abbia effettuato una compensazione tra una correzione da effettuare e un pagamento di spese aggiuntive, la mancata iscrizione della spesa irregolare nel registro dei recuperi e la sua mancata segnalazione alla CE rappresentano una errata interpretazione della normativa da parte dell’AdC. Anche in questo caso l’AdC potrà chiedere alla Commissione di riaprire l’annualità di riferimento, procedere con la rettifica e inviare una nuova dichiarazione entro i termini della chiusura.

La CE ha ricordato che ogni rilevazione di irregolarità dà luogo al computo di un tasso di errore, all’inserimento nel registro dei recuperi e a un ritiro (non necessariamente un ritiro materiale, perché può essere effettuato per compensazione). Tuttavia, nello specifico caso di piccoli importi, la CE ha chiarito che, nei casi in cui vi fosse spesa sana e regolare, sufficiente a compensare la piccola spesa irregolare, si possono evitare dichiarazioni supplementari. In tale ottica è stato ribadito che sarà comunque necessario inserire la spiegazione degli importi in calce alla tabella di riconciliazione delle irregolarità rilevate.

La CE ha ricordato infine, che, per le correzioni finanziarie, è sempre responsabilità dell’AdG e dell’AdA valutare, con il loro giudizio tecnico e professionale e in conformità alle disposizioni regolamentari e specificatamente all’art. 98.3 del Reg. UE n. 1083/2006, l’opportunità di procedere per compensazione.

Le AdA hanno inoltre richiesto se, solo quando si tratti di rettifiche dovute ad esiti di audit di anni precedenti - che hanno contribuito tra l’altro alla determinazione del tasso di errore di quegli anni stessi - la relativa quota negativa di rischio residuo annuo possa concorrere algebricamente alla determinazione del rischio residuo cumulato annuo. In merito la CE ha confermato che i rischi residui annui possono contribuire ad azzerare il rischio residuo dell’anno precedente, tuttavia non possono contribuire alla riduzione dei rischi dell’annualità successiva, neppure in fase di chiusura. Pertanto, si può affermare che il rischio residuo negativo non può essere preso in considerazione nel calcolo del rischio residuo cumulato (per il cui calcolo, invece, verranno presi in considerazione solo i rischi residui positivi).

Affidabilità  degli audit in chiusura

Per quanto riguarda i quesiti sull’affidabilità degli audit alla chiusura, la CE ha ricordato che, ove le Autorità nazionali non abbiano rispettato i tempi degli accordi precedentemente presi a livello nazionale sulle date ultime delle domande di pagamento intermedio e sui relativi adempimenti, sarà possibile sottoscrivere un nuovo accordo, se necessario, purché sia definitivo e avvenga in tempi rapidi.

Le AdA regionali hanno poi richiesto se, nel caso in cui fosse previsto un unico periodo di campionamento e l’accordo non fosse rispettato, certificando una spesa inferiore, sia necessario prevedere il campionamento in più periodi. In merito la CE ha confermato l’opportunità di procedere con due campionamenti, rivedendo dunque il proprio piano delle attività.

Per quanto concerne il caso in cui la spesa sia certificata in prossimità del 31 marzo 2017, la CE ha ricordato che ciò potrebbe indicare che il Si.Ge.Co. non abbia funzionato correttamente. In mancanza dei tempi necessari per coprire le spese tardive con controlli adeguati, le AdA dovranno accertare l’estensione e la materialità di questa limitazione e il suo impatto sul parere di audit in chiusura, prevedendo un parere con riserva per gli importi sottoposti a limitazione dei controlli, per i quali si prevede un lavoro supplementare di verifiche dopo la chiusura del programma. Durante il dibattito la CE ha ricordato che qualora l’AdA non abbia il tempo di controllare spese cospicue certificate tardivamente, si tratterebbe di una carenza essenziale del Si.Ge.Co., per la quale è possibile prevedere l’applicazione di rettifiche finanziarie. In generale, la CE ha richiamato le Autorità italiane ad uno sforzo concertato verso una chiusura veloce con una spesa controllata e qualitativamente soddisfacente.

In relazione all’ “attività supplementare” da svolgere, è stato richiesto alla CE di specificare i tempi e le modalità di tale lavoro aggiuntivo, cosa si intenda per “termine ragionevole”, la condivisione dettagliata dell’approccio atteso, della tempistica e delle modalità del lavoro dell’audit supplementare, nonché se l’accordo con la Commissione possa essere preventivo e non a seguito della presentazione della dichiarazione di chiusura. Per quel che concerne il lavoro supplementare di audit, dopo la presentazione della dichiarazione di chiusura, da svolgere in “termini ragionevoli”, la CE ha chiesto che venga terminato quanto prima. La CE, infatti, è tenuta a concludere le sue attività di valutazione entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura; qualora la Commissione dovesse formulare osservazioni, lo Stato membro ha due mesi per rispondere, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriore audit comporti un tempo più lungo. Comunque la Ce auspica che l’intera procedura possa concludersi entro un anno, quindi con tempistiche più brevi che in passato.

A seguire si è posto il quesito su quali possano essere i casi in cui, nonostante una certificazione di spesa tardiva, l’AdA, applicando il suo giudizio professionale, possa valutare la significatività della spesa come bassa e senza rischi e rilasciare un parere positivo in quanto la tipologia di operazione (beneficiario, documentazione di spesa, etc.) è già nota. In questo caso, la CE non ha dato riscontro positivo, affermando che tali elementi non sono sufficienti affinché l’AdA esprima un parere con ragionevole assicurazione; inoltre la CE ha espresso forti dubbi sul fatto che una spesa dichiarata nel 2017 abbia una natura qualitativamente paragonabile alle spese sostenute negli anni precedenti.

Dopodiché, le AdA hanno domandato in quali casi, con una certificazione delle spese al 31 marzo 2017, potranno considerare il lavoro di revisione supplementare non necessario, poiché tali limitazioni nel controllo non impatterebbero sul parere di audit. La CE ha ribadito che l’AdA non può dare alcun parere positivo in assenza di campionamento e copertura dei controlli sulla spesa certificata. Anche in questo caso, qualora vi fossero dei ritardi significativi che pregiudicano il lavoro dell’AdA, la Commissione potrebbe rilevare una carenza sostanziale del Si.Ge.Co. con eventuali correzioni finanziarie.

Inoltre, in merito ad alcuni chiarimenti relativi all’eventuale possibilità di effettuare controlli su spesa non certificata, la Ce sul tema ha ribadito l’erronea indicazione di quanto riportato nel Registro domande e risposte – alla risposta n. 140 -, ribadendo il divieto per le AdA di controllare la spesa non certificata (5).

Programmazione 2014-2020: la designazione delle Autorità 

Uno degli argomenti maggiormente attesi a Senigallia è stato quello della designazione delle autorità dei Pon/Por, processo su cui si rilevano dei ritardi significativi con conseguente impossibilità di certificazione della spesa.

Per quanto riguarda l’Italia, pur essendo prevista la designazione di 36 Autorità entro fine 2016 e di altre 15 nel 2017, IGRUE ha sottolineato l’esigenza di anticipare tutte le designazioni entro fine 2016.
In generale le difficoltà di tali ritardi sono dovute principalmente all’implementazione dei sistemi informativi, alle riorganizzazioni in atto presso alcune amministrazioni, all’assenza di alcuni strumenti di lavoro, all’individuazione di alcuni OI ove gli enti preposti al ruolo sono stati aboliti (6).

Come comunicato dalla CE, il processo di designazione ha rappresentato una fase critica a livello europeo, non solo in Italia. Difatti i meccanismi sono parsi troppo stringenti per arrivare ad una designazione pienamente conforme al dettato dei regolamenti nei tempi richiesti.

Sulla base di tali difficoltà, CE e IGRUE hanno concordato una soluzione alternativa, la “designazione semplificata”, che, ovviando agli impedimenti in essere, permetterebbe la designazione in tempi brevi. Tale opzione consta nell’individuazione di un set minimo di elementi considerati ostativi al rilascio della designazione e degli altri elementi, non ostativi, per i quali è possibile un completamento successivo. In tal senso, ove presente il set minimo, la designazione viene rilasciata, con un parere positivo con un paragrafo d’enfasi che indichi le principali azioni da intraprendere e le relative scadenze, che saranno poi descritte dettagliatamente in un piano d’azione condiviso tra le Autorità del programma.

La CE ha suggerito che tale piano d’azione sia formalmente sottoscritto dalle Autorità ed inviato, per opportuna conoscenza, ai servizi della CE. Tale piano, non previsto dai regolamenti, potrà essere richiamato nel parere di affidabilità che dovrà accompagnare la chiusura dei conti a testimonianza del lavoro svolto.

Ovviamente in questa fase la collaborazione tra Autorità rappresenta un fattore chiave, necessario per superare ogni impasse di tipo tecnico-amministrativo e per raggiungere gli obiettivi comuni nei tempi previsti.

Tuttavia, in linea di principio, alla flessibilità concessa in fase di designazione semplificata dovrà seguire maggior rigore nel completamento delle fasi successive, su cui è richiesto il rispetto puntuale dei termini concordati.

La normativa comunitaria relativa alla programmazione 2014-2020 prevede l’istituzione di adeguate misure antifrode; considerato che ad oggi nessuna amministrazione in Italia ha in uso uno specifico sistema informativo anti-frode e vista la necessità di adeguamento dei sistemi in capo alle amministrazioni stesse, è stato deciso, in accordo con IGRUE e con la CE, di utilizzare il sistema Arachne. I principali vantaggi legati all’implementazione del sistema sono: la conformità alla normativa UE; l’analisi del rischio su operazioni, progetti, beneficiari e contratti; la valutazione dei progetti rispetto a specifici indicatori e tipi di rischio considerati rilevanti. Il sistema unitario nazionale di monitoraggio trasmetterà i dati relativi ai singoli PO al sistema Arachne, che sarà pienamente operativo entro giugno 2017, a valle del caricamento di tutti i dati dei PO 2014-2020 e della formazione delle autorità sull’utilizzo del sistema.

IGRUE ha rammentato che le AdA dovranno accertarsi che le AdG abbiano incluso nella descrizione dei loro Si.Ge.Co. il sistema informativo Arachne a supporto dei programmi 2014-2020.

Le sfide della performance nella programmazione 2014-2020

La CE ha ribadito che nella nuova programmazione anche le AdA saranno chiamate a svolgere nuove attività in merito agli indicatori di performance. Si è pertanto raccomandato un dialogo preventivo tra le autorità del programma, in modo che anche le AdA siano coinvolte adeguatamente sul tema.

In vista dell’assegnazione della riserva di efficacia nel 2019, la raccolta dei dati è fondamentale per misurare il livello di attuazione e per supportare la politica di coesione nel suo insieme. L’impianto concettuale del sistema di gestione e monitoraggio mira a raccogliere dati aggregati, al fine di verificarne l’affidabilità (in termini di accuratezza, completezza, coerenza, tempestività e integrità).

Ove vi sia un mancato raggiungimento dei target intermedi e finali o in caso di gravi carenze nella qualità ed affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati sugli indicatori, è prevista la sospensione dei pagamenti o l’applicazione di correzioni finanziarie.

L’affidabilità degli indicatori di attuazione si inserisce all’interno del più ampio quadro del modello di garanzia 2014-2020. Tra gli elementi principali che caratterizzano il modello, la CE ha richiamato: i pagamenti intermedi rimborsati al 90%, in presenza di un trattenimento del 10%; il pagamento/recupero del saldo annuale alla fine del ciclo di controllo nazionale; il parere di audit basato sul tasso di errore residuale, a seguito dell’azione correttiva dello Stato membro; la presentazione del pacchetto di garanzia del PO entro il 15 febbraio; l’applicazione di correzioni finanziarie nette in caso di gravi carenze non rilevate, né riportate o corrette.

Il lavoro delle AdA nel nuovo modello di garanzia assume un ruolo centrale. Inoltre, la garanzia imperniata sull’attività di audit fa riferimento all’attuazione della designazione e alla configurazione dei sistemi, agli esiti degli audit EPSA (7) attuati in una fase preliminare, agli audit di conformità, a ulteriori temi e audit basati sul rischio.

La verifica di legalità e regolarità sarà implementata da parte della CE tramite verifica desk dei pacchetti di garanzia (in particolare le RAC e i pareri di audit) e audit di conformità su un indice di rischio per riesaminare l’attività di audit. Al fine di completare la verifica desk saranno possibili missioni di fact finding (prima o dopo la ricezione dei pacchetti di garanzia). Tale esame influirà sulla valutazione del rischio e conseguentemente sulla pianificazione degli audit di conformità a partire da maggio/giugno e in caso di difformità potrà condurre a delle correzioni finanziarie nette o a delle procedure di interruzione/sospensione (8). Vista la possibilità di correzioni nette ad esito di audit di conformità, è stata evidenziata la necessità di un approccio preventivo con missioni di audit congiunte, di una comunicazione tempestiva dei risultati, delle continuative azioni di formazione e supporto. Infine il modello di garanzia 2014-20200 prevede anche verifiche svolte dalla CE su PO e su aree di rischio non coperte sufficientemente dalle AdA (es. rischio trasversale, implementazione SIF, etc.).

La presentazione dei conti annuali

Durante l’incontro Tecnostruttura delle Regioni per il Fse, ha presentato i quesiti sulla presentazione annuale dei conti elaborati nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito ad hoc composto da rappresentati delle AdG-AdC-AdA regionali.

In riferimento all’art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove si contempla la tempistica di presentazione dei conti, della dichiarazione di gestione e della relazione annuale di sintesi dei controlli, del RAC e parere di audit, il gruppo di lavoro ha richiesto chiarimenti riguardo sia alle condizioni per potere usufruire di un lasso di tempo superiore per l’invio dei documenti (previsto dal 15 febbraio al 1° marzo) sia al soggetto deputato a richiedere la proroga. La CE ha chiarito che la richiesta di proroga risponde a una casistica di natura eccezionale, per cui sarà valutata ad hoc caso per caso; ha inoltre raccomandato che lo Stato membro nel caso ritenga di presentare l’istanza di proroga, lo faccia per l’intero pacchetto di documentazione dei conti annuali.

Per quanto riguarda l’accezione di Stato membro, la CE ha precisato che si fa riferimento al soggetto titolare del PO e la domanda di proroga dovrà essere presentata dall’amministrazione competente.

Un’altra questione affrontata è stata la cumulabilità delle domande di pagamento intermedio, per la quale non era chiaro se fosse riferita all’intero periodo di programmazione oppure solo al periodo contabile di riferimento. La CE ha confermato che la cumulabilità delle domande di pagamento intermedio presentate è riferita al solo anno contabile di riferimento e non all’intero periodo di programmazione, dunque la prima domanda di pagamento intermedia di ciascun anno contabile partirà da zero.

L’ultimo quesito ha approfondito l’appendice 1 del modello dei Conti (allegato VII Reg. 1011/2014) - Colonna C, chiedendo di precisare a quali pagamenti è necessario riferirsi (cfr. “Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013”).

La CE ha riferito che nella Colonna C andranno inseriti i pagamenti effettuati ai beneficiari, corrispondenti ai soli interventi per i quali è stata certificata la spesa e ne è stato richiesto il rimborso nel corso del medesimo anno contabile, comprensivi anche di quelli intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’ultima domanda di pagamento intermedio e la data di presentazione dei conti.

Durante il dibattito la CE ha rammentato che l’AdG (od OI) è tenuta a rimborsare il beneficiario finale entro 90 giorni dalla trasmissione della domanda di rimborso da parte del beneficiario stesso, con la possibilità di sospendere questo periodo in caso di necessità di chiarimenti o documentazione aggiuntiva, comunicando la sospensione formalmente al beneficiario. Tuttavia, non essendo accompagnato da una sanzione in caso di mancato rispetto, si tratta di un termine di scadenza con carattere ordinatorio e non perentorio.

La normativa prevede, inoltre, che non vengano applicate detrazioni, o trattenute, né oneri che comportino una riduzione dell’importo spettante ai beneficiari (c.d. principio dell’integrità dei pagamenti del periodo 2007-13). La CE ha ribadito l’inciso dell’articolo per cui la norma si applica, fatta salva la disponibilità dei fondi presso l’amministrazione stessa. Tuttavia, alla luce del prefinanziamento e dell’avanzamento della spesa, le AdG e le AdC dovrebbero essere in grado di strutturare e gestire efficacemente il processo dei pagamenti.

IGRUE ha sottolineato che in taluni casi questa norma potrebbe risultare non compatibile con la situazione finanziaria specifica dell’ente e/o con le norme nazionali e che la disposizione va interpretata come “norma di principio” alla quale non legare sanzioni specifiche.

La Commissione, pur convenendo sul fatto che non sono previste sanzioni specifiche legate all’inadempimento, non ha escluso la possibilità che, in linea di principio, si possa valutare l’applicazione di correzioni finanziarie, ove si reputi che il mancato rispetto del termine dipenda da carenze gravi del sistema di gestione e controllo (9).

Affidabilità  del lavoro di altri auditors

Un altro tema considerato a Senigallia è stato quello dell’affidabilità del lavoro di altri auditors. Difatti, il revisore principale, ossia colui che redige il parere di audit conclusivo, utilizzando gli esiti degli audit condotti da altri professionisti, ha la responsabilità esclusiva di garantire, tramite apposite procedure di controllo, che il lavoro di audit svolto da altri sia stato eseguito correttamente, in linea con le norme di audit accettate a livello internazionale (controllo di quantità e qualità sufficienti). Ciò vale anche rispetto alla revisione effettuata da parte di altre istituzioni (ad esempio nel caso della precedente verifica della Corte dei Conti), con le quali il revisore si dovrà relazionare per controllare l’attività svolta e la documentazione di interesse. Nel caso fosse impossibilitato ad accedere a queste informazioni, il revisore principale è tenuto ad ottemperare alla verifica ex novo. Laddove vi fossero risorse esterne che svolgano le attività di audit, è importante che il titolare dell’adempimento ottenga garanzie circa la competenza professionale e la capacità del revisore esterno, la conoscenza del quadro normativo di riferimento, la garanzia di indipendenza, la garanzia di un controllo sufficiente (10).

Dinanzi alle difficoltà pratiche di accesso ad alcune informazioni attinenti al controllo di altre istituzioni, e alla necessità di garantire l’economia dei controlli, le AdA hanno auspicato maggior raccordo sulle metodologie di controllo, affinché sia più facile fare affidamento sul lavoro di altri auditors, evitando di effettuare controlli sugli stessi campioni e di fornire differenti indicazioni ai beneficiari.
Analogamente, è stata anche evidenziata la necessità di un maggior coordinamento per colmare il divario tra la tipologia di controlli nazionali e quella dei controlli europei, in termini di approccio, tempistiche e perimetro.

Conclusioni

L’incontro annuale di Senigallia è stato un momento importante di analisi, approfondimento e confronto su specifici temi della programmazione tra gli attori coinvolti nei processi di auditing dei PO nazionali e regionali, mettendo a fattor comune tutte le rilevanti criticità emerse anche nel confronto con le altre Autorità dei programmi di riferimento.

Se è importante in questo periodo di sovrapposizione tra la fase di chiusura e quella di avvio della nuova programmazione che ci sia il dialogo tra le Autorità italiane e la CE, tanto più risulterà decisiva la collaborazione efficiente tra le Autorità dello stesso programma e ulteriori momenti di condivisione con la CE nell’attuazione della programmazione 2014/2020.

Inoltre, è ben noto come ad oggi la politica di coesione risulti particolarmente indebolita, in presenza di diverse pressioni per una riduzione delle risorse e/o un radicale mutamento della redistribuzione delle stesse all’interno della UE. Va evidenziato che l’apparente incapacità di assorbimento dei fondi messi a disposizione, avvalorata dai ritardi nell’avvio della nuova programmazione e dal conseguente disimpegno di alcune parti del budget europeo, contribuisce a indebolire ulteriormente la stessa politica di coesione, soprattutto ora che si stanno avviando i negoziati per la prossima programmazione 2021-2028. Pertanto, la CE ha invitato le AdA italiane ad una collaborazione fattiva con le altre autorità dei propri PO di riferimento, in vista degli obiettivi comuni di assorbimento dei fondi, investimento e potenziamento della dimensione urbana, investimento nelle persone e nella creazione di nuovi posti di lavoro, rafforzamento di ricerca e innovazione.

A supporto dell’utilizzo e assorbimento dei fondi destinati all’Italia, la CE ha comunicato di aver creato dei gruppi di lavoro ad hoc inter-servizi per dare supporto laddove vi siano degli impedimenti determinati dalla sovra-regolamentazione a livello nazionale ed europeo. In vista, poi, della programmazione 2021-2028, le AdA italiane hanno posto all’attenzione dei rappresentanti della CE la necessità di avere basi giuridiche chiare e stabili su cui poter sviluppare le proprie attività. Difatti, nella prassi consolidata ad oggi, vi sono stati orientamenti, nuove interpretazioni e prescrizioni, pubblicati successivamente all’avvio della programmazione, comportando conseguenti adeguamenti procedurali e revisioni delle attività già in corso.