Il contesto di riferimento
di Teresa Cianni
Tecnostruttura - Settore Fse
Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con l’adozione di un decreto correttivo: il D.lgs. n. 56/2017 (cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti) approdato nella Gazzetta ufficiale n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22- del 5 maggio scorso ed in vigore dal 20 dello stesso mese.
Il decreto, che recepisce le segnalazioni e le indicazioni formulate, fra gli altri, dall'ANAC, dal Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore, ha modificato sostanzialmente numerose disposizioni, allo scopo di perfezionare l’impianto normativo e migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza.
Per quanto riguarda i servizi sociali il D.lgs. introduce una nuova e diversa disciplina per una particolare categoria dei servizi di cui all’allegato IX nei settori ordinari, modifica inoltre diverse disposizioni direttamente o indirettamente applicabili anche all’affidamento di tali servizi.
Sul punto si rammenta che in sede di primo esercizio della delega il legislatore nazionale non si era avvalso della facoltà (prevista dalla Direttiva 24/2014) di assoggettare i servizi sociali ad un regime alleggerito, ma aveva optato per un approccio maggiormente proconcorrenziale. Gli artt. 142 e ss. erano collocati, infatti, all’interno del sistema del Codice e per l’effetto agli stessi erano applicabili le disposizioni dettate per i settori ordinari.
Con il Correttivo vengono invece individuate, all’interno dei servizi di cui all’allegato IX, due categorie: una prima categoria, per la quale resta ferma la scelta originaria del Codice; una seconda, i servizi espressamente nominati nel comma 5-bis dell’art. 142, a cui si applica un regime che non è né quello ordinario, né quello alleggerito europeo, ma “intermedio”, attraverso l’elencazione nominativa, nei commi 5-ter e seguenti delle disposizioni, dettate per i settori ordinari, applicabili ai servizi sociali.
Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali (associazioni sindacali, organizzazioni politiche, associazioni giovanili, ecc.), per i quali si introducono semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia.
Modifiche alla sezione relativa ai servizi sociali (sezione IV del Codice)
Le variazioni apportate alla disciplina specifica sono tendenzialmente riconducibili a tre tipologie: allineamento della rubrica del capo II alla Direttiva, rinvio all’allegato IX per l’esatta individuazione dei servizi da assoggettare al regime semplificato, innovazione dell’art. 142.
Andando ad analizzare nel dettaglio le novità introdotte dal Correttivo si evidenzia come, in recepimento delle disposizioni di cui all’art. 76 della Direttiva, vengano fornite indicazioni di dettaglio in merito ai contenuti e ai criteri di aggiudicazione. Si prevede, nello specifico, che l'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis debba garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti [art. 142 com. 5 ter].
Si estende ai servizi sociali il vincolo di programmazione biennale di beni e servizi (di cui all’art. 21 del Codice) precisando, al contempo, che gli strumenti di pianificazione devono essere approvati nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore [art. 142 com. 5 quater].
La richiamata previsione, disponendo un coordinamento con la legislazione di settore, determina che laddove esista già una programmazione di tali servizi (ad esempio nell’ambito dei Piani Sociali di zona) quest’ultima costituisca di per sé adempimento delle disposizioni di cui all’art. 21.
Si amplia, inoltre, ai servizi sociali l’applicazione della disciplina sulla centralizzazione degli acquisti (art. 37) e della qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38), stabilendo altresì che tali finalità possano essere perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e istituzioni analoghe [art. 142 com. 5 quinquies].
Ne discende che laddove esistano già delle aggregazioni di Comuni (es. sulla base di convenzioni ex art. 30 T.U. Enti locali), per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi, questa fungerà da centrale di committenza senza necessità di ottenere la qualificazione di cui all’art. 38. Ai fini della qualificazione, peraltro, qualora un Comune non raggiunga un punteggio sufficiente sui requisiti di base potrà compensare ottenendo un punteggio premiale attraverso, ad esempio, l’introduzione, in fase di progettazione e affidamento di una gara, di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.
Per quanto concerne le procedure di affidamento si prevede la possibilità di utilizzare le tecniche e gli strumenti per gli appalti elettronici aggregati (art. 54-58): accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche di negoziazione. Quanto alle modalità di scelta del contraente si potrà optare per una delle procedure individuate dagli artt. da 60 a 65: procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 63 (1)), dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione [art. 142 com. 5 sexies].
Alla logica di disegnare per i servizi sociali un “regime intermedio”, individuando puntualmente le disposizioni generali applicabili, rispondono le integrazioni all’art. 142 mediante l’inserimento del comma 5 septies.
In particolare si sancisce che per l’aggiudicazione di tali servizi, da effettuarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere applicate oltre alle norme di cui ai commi da 1 a 5 sexies quelle relative alle specifiche tecniche (art.68), alle etichettature (art. 69), agli inviti ai candidati (art. 75), alla fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 79), ai motivi di esclusione (art. 80), ai criteri di selezione e soccorso istruttorio (art. 83), ai criteri di aggiudicazione (art. 95).
Non risulta, di converso, espressamente prevista la possibilità di ricorrere all’avvalimento e al subappalto. Tale scelta potrebbe essere stata dettata dalla peculiarità del rapporto che si viene ad instaurare tra prestatore del servizio e beneficiari, basato su un’interazione personale ad alto contenuto relazionale tra chi li produce e chi li riceve, che renderebbe estremamente complesso rimettere a terzi la realizzazione di parte delle attività.
Si chiarisce, poi, la disciplina applicabile agli appalti dei servizi sociali sotto la soglia comunitaria (€ 750.000), prevedendo che l’affidamento di tali servizi debba avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del Codice [art. 142 comma 5-octies].
Si conferma, da ultimo, la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti aventi ad oggetto specifici servizi sociali (es. servizi per l’infanzia), a particolari organizzazioni che soddisfino determinati requisiti “etici” (soggetti del terzo settore). All’art. 143 vengono, infatti, apportate modifiche meramente formali attraverso la sostituzione dell’erroneo rinvio all’allegato XIV con quello all’allegato IX.
Modifiche alle disposizioni generali, alla disciplina sui contratti sotto soglia e sulle concessioni
Come anticipato il D.lgs. n. 56/2017 è intervenuto modificando sensibilmente anche le disposizioni generali del Codice andando ad incidere su alcune norme che direttamente, per effetto del rinvio operato dall’art. 142 com. 5 septies, o indirettamente impattano anche sull’affidamento dei servizi sociali.
Tra le novità rileva, innanzitutto, l’ampliamento dei motivi di esclusione prevedendo tra le possibili cause la presentazione da parte dell’operatore economico, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere e l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione [art. 80 com. 5 f.bis ed f.ter].
Si procede poi ad una modifica del sistema del rating d’impresa (che esprime l’affidabilità dell’operatore) rivedendo l’attuale impianto, che lo ancora unicamente alla qualificazione, in favore di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta. In altri termini, in virtù del novellato art. 83, il rating di impresa non costituisce più solo un requisito di partecipazione ma viene elevato al rango di criterio di valutazione [art. 83 com. 10].
Nell’ottica di garantire la tutela dei diritti sociali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche viene introdotta una norma sullo scorporo del costo della manodopera e degli oneri connessi alla salute e sicurezza. Si prevede, di fatto, che l’operatore in sede di presentazione dell’offerta economica indichi i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, dal canto loro, nel procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, dovranno accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [art. 95 comma 10].
Con riferimento ai criteri di aggiudicazione viene inserita un’apposita previsione che consente alla stazione appaltante di fissare un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Il legislatore ha inteso così valorizzare ulteriormente gli elementi qualitativi dell’offerta, accordando all’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di bloccare il prezzo, qualora questo derivi ad esempio da un’indagine di mercato, e di basare il confronto concorrenziale esclusivamente sulla qualità progettuale [art. 95 comma 10 bis].
Relativamente ai contratti sotto soglia il Correttivo apporta alcuni cambiamenti tesi a semplificare la disciplina degli affidamenti e dei controlli, modifica inoltre alcuni aspetti relativi ai principi generali.
Per quanto attiene ai principi generali, oltre al richiamo delle disposizioni di cui all’art. 30 com.1 (2), si riferisce anche all’affidamento dei servizi sotto soglia l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare i criteri ambientali minimi e di definire misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e per prevenire e risolvere eventuali conflitti di interesse [art. 36 com.1].
Viene poi introdotto il criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo tale da assicurare la partecipazione delle MPMI (Micro, piccole e medie imprese). Alla stessa stregua, si prevede la possibilità d’inserimento negli avvisi/inviti di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato [art. 36 com.1].
L’innovazione di maggior rilievo riguarda l’eliminazione dell’obbligo di motivazione e del vincolo di acquisizione di due o più preventivi per l’affidamento di appalti che ricadono sotto i 40 mila euro; si offre così alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere più agevolmente agli affidamenti diretti [art.36 com.2 a].
Per questi affidamenti è possibile per di più procedere all’adozione di un unico provvedimento/determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti generali e di quelli tecnico professionali ove richiesti (art. 32 com.2).
Si facilita il controllo sui requisiti di partecipazione prevedendo, in caso di ricorso alle procedure negoziate di cui all’art. 36 com. 2, la possibilità per la stazione appaltante di procedere a tale verifica unicamente sull’aggiudicatario [art. 36 com.5].
Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si statuisce peraltro che, nelle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, le stazioni appaltanti procedono alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 tramite controlli a campione. Il controllo a campione - si chiarisce - è effettuato, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico; mentre resta ferma la verifica, da parte della stazione appaltante, sull’aggiudicatario [art. 36 com. 6 bis].
Elementi di riforma si riscontrano, infine, anche nelle norme che disciplinano i contratti di concessione/partenariati pubblico-privati (altra modalità di affidamento dei servizi sociali) mediante modifiche volte a favorire il ricorso a tali procedure. Allo scopo il Correttivo rettifica le disposizioni relative all’equilibrio finanziario, innalzando la quota di contributo pubblico dal 30 al 49% del costo complessivo dell’investimento, rendendo così l’operazione economicamente più appetibile per i privati [art. 165 com.2; art. 180 com. 6].