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Quaderni di Tecnostruttura - Quaderno del 28 giugno 2017

Programmazione Ue, le novità  nell'ambito del sociale

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Introduzione

di Paolina Notaro

Settore Fse - Tecnostruttura

L’Unione europea (UE), negli ultimi anni, sta dedicando ampio spazio alle politiche per la gestione delle migrazioni, in particolare per garantire l’integrazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale. Sebbene la parte più rilevante del dibattito politico europeo sia dedicata alla gestione dei flussi migratori alle frontiere, anche gli aspetti legati all’integrazione nel mercato del lavoro parallelamente alla loro inclusione sociale, stanno ultimamente ricevendo sempre maggiore attenzione.

L'Agenda europea sulla migrazione adottata dalla Commissione europea (CE) a maggio 2015 (1) prende infatti in considerazione entrambi gli aspetti, combinando sia le politiche esterne che quelle interne per la gestione complessiva del fenomeno migratorio. La CE ha definito le linee strategiche prioritarie da attuare in questa fase di crescente pressione migratoria invitando gli Stati membri a utilizzare sistematicamente la possibilità di ri-programmazione dei piani/programmi esistenti al fine di reagire alle circostanze (2). Nei mesi successivi, diverse direzioni generali hanno pubblicato una serie di note sulle modalità di utilizzo complementare dei diversi fondi UE per attuare le politiche di integrazione dei migranti (3).Per settembre 2017 la CE prevede di pubblicare una Nuova Comunicazione relativa ai risultati sull’attuazione dell’Agenda.

Ad oggi il sostegno da parte della UE proviene sostanzialmente dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e dal Fondo sociale europeo (FSE), ma anche il Fondo per il sostegno europeo agli indigenti (FEAD), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e gli altri Fondi ESI possono offrire contributi importanti per le politiche a favore dei migranti. Concorrono inoltre agli obiettivi connessi all’integrazione anche una serie di iniziative gestite a livello dell’Unione (4) e in particolare dalle varie DG della CE (principalmente la DG Migrazione e Affari Interni e la DG Giustizia), anche attraverso “calls” dedicate (5).

Anche alla luce della Briefing note del Parlamento europeo (6), possiamo considerare il FAMI, il FEAD e il FSE come i “tre strumenti chiave” dell’UE per l’attuazione delle politiche di integrazione che contribuiscono all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e pertanto alla loro inclusione sociale.

A tal fine, l’articolo che segue si presenta strutturato in due parti:

1. Uso complementare dei principali fondi della UE a favore dei migranti, distinguendo in base allo status e delineando in particolare i profili di complementarietà tra gli interventi sostenuti dal FSE e quelli del FAMI.

2. Sostegno specifico del FSE a favore dell’integrazione dei migranti nella programmazione 2014-2020.

Uso complementare dei principali fondi della UE a favore dei migranti

Considerando le molteplici fonti di finanziamento a favore dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo, dei beneficiari di protezione e dei minori non accompagnati (MSNA), risulta necessaria una riflessione sull’utilizzo complementare dei diversi fondi al fine di programmare linee operative di intervento in maniera organica per evitare possibili sovrapposizioni e duplicazioni di finanziamento per gli stessi interventi.

Sebbene non esistano disposizioni specifiche per il coordinamento delle misure di integrazione a favore dei migranti, i regolamenti dei diversi fondi prevedono alcuni principi per garantire un approccio integrato strumenti e politiche.

Per l’attuazione di tali principi di coordinamento, è necessario determinare l’opportuno utilizzo di ciascun fondo da un lato per evitare le possibili sovrapposizioni di finanziamento e dall’altro per garantire il rispetto delle regole per l’ammissibilità. A tal fine risulta necessario prendere in considerazione principalmente lo “status” dei soggetti destinatari.

Soggetti ammissibili al sostegno dei fondi: status, diritti e tipologie di intervento

Migrante

Con il termine “migrante” ci si riferisce a una persona che lascia il proprio paese o regione per stabilirsi in un altro. Nel contesto delle politiche dell’UE in materia di asilo e immigrazione, il termine si riferisce al cittadino di un Paese terzo che entra (o è già) in uno degli Stati della UE.(7) 
I richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale rientrano nella più ampia categoria di migranti.
Il migrante sarà ammissibile al sostegno dei fondi UE in relazione al suo status.
Nel caso in cui il soggetto “migrante” sia dunque un cittadino europeo o possieda un permesso di soggiorno, ai fini dell’ammissibilità al sostegno dei fondi, sarà equiparato ai cittadini dello Stato membro.


Richiedente (richiedente asilo/protezione internazionale)
Il “richiedente” è un qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale, in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.(8) 
Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel Paese (in Italia è la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), la persona è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiornare regolarmente nel Paese, anche se è arrivato senza documenti d’identità o in maniera irregolare. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.(9)
Al richiedente asilo in Italia, durante il periodo di attesa, è consentito lavorare. La normativa nazionale (d.lgs. 142/2015), infatti, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consenta l’accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale quando sono trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda senza che il procedimento di esame sia concluso per cause non attribuibili al richiedente.
Si specifica comunque che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sempre nel “Decreto Accoglienza” è stabilito che i richiedenti abbiano la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale.
I richiedenti asilo hanno diritto ad essere iscritti al servizio sanitario nazionale.(10)

In sintesi, in merito alle tipologie di interventi ammissibili, per i “richiedenti” - oltre alla fornitura di alimenti e all’assistenza di base e di consulenza legale/amministrativa legata alle procedure di asilo - è possibile prevedere anche interventi di inclusione sociale nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria; per quanto riguarda invece la formazione e il lavoro, si possono finanziare interventi a favore dei richiedenti asilo nei limiti delle previsioni normative di cui all’art. 22 del D.Lgs. 142/2015 (11).

 

Richiedente con esigenze particolari
Il richiedente con esigenze di accoglienza particolari rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 del “Decreto Accoglienza” tra cui rientrano anche i minori, i disabili e le vittime della tratta di esseri umani.(12)
Si tratta di persone che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza in considerazione della loro specifica situazione.
Nei centri di accoglienza sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

• Vittime di tratta
Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma di “emersione, assistenza e integrazione sociale” di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (13), che garantisce la possibilità di accedere ad una serie di servizi ed attività, in base al piano di assistenza individualizzato elaborato in risposta ai bisogni specifici: accoglienza residenziale, counselling psicologico, assistenza legale, mediazione linguistico-culturale, accompagnamento ai servizi socio-sanitari, formazione professionale, tirocini aziendali, supporto nella ricerca del lavoro, inserimento lavorativo.
Ai beneficiari di questo programma viene rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

• Minori
Per quanto riguarda i minori (14), tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola di ogni ordine e grado (non solo quella dell’obbligo). L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
Con la nuova legge del 07/04/2017 n. 47, sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, spariscono i permessi di soggiorno usati per consuetudine o mai usati (come per esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore) e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Sono inoltre previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come per esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno

Per i minori è dunque possibile erogare tutte le tipologie di intervento previste per i richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, ed inoltre gli interventi in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e sanitari e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.


Beneficiario di protezione internazionale (15)
Il beneficiario di protezione internazionale è il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
Il rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra, è chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Nel contesto della UE, si riferisce in particolare al cittadino di un Paese terzo o all’apolide che, ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra, viene ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro e al quale l’art. 12 (Esclusione) della Direttiva 2004/83/CE (16) non si applica.(17) 
La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale prevista dalla UE accordata dalla Commissione territoriale a chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è considerato meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave (tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti) e per questo non vuole o non può tornarvi.
A chi viene accordato lo status di rifugiato viene rilasciato un permesso per asilo politico, mentre il beneficiario di protezione sussidiaria ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con durata di cinque anni e rinnovabile.

Lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria consente l’accesso al lavoro e allo studio e il diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego. È inoltre consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini della UE.
In materia di accesso al sistema di istruzione generale, di aggiornamento e perfezionamento professionale, il beneficiario di protezione internazionale gode del medesimo trattamento previsto per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli […] anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”. (18)

Il decreto legislativo n. 12/2014 ha inoltre concesso ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria che soggiornano da almeno cinque anni nel territorio italiano la possibilità di richiedere una carta di soggiorno per “lungo soggiornanti”, che li autorizza a lavorare e studiare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria; l’accesso all’alloggio è consentito, secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 6 D.Lgs. 286/1998 (19), in condizioni di parità con i cittadini italiani.

Con riferimento al target dei “beneficiari di protezione internazionale”, il quadro normativo non sembrerebbe porre particolari “limiti” alla tipologia di interventi.
Si potrebbero pertanto prevedere - oltre all’assistenza di base e di consulenza legale amministrativa legata alle procedure di asilo - gli interventi finalizzati all’inserimento socio-lavorativo, al contrasto delle discriminazioni, all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, nonché azioni per garantire la formazione professionale e linguistica.

Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ( art. 32, comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato con durata variabile da 6 mesi a 1 anno, rinnovabile (previa verifica della permanenza delle condizioni di rilascio). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo (con i requisiti necessari per questo tipo di attività), sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa. Consente inoltre l'accesso alla formazione. È convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, per studio e per motivi familiari, purché ne sussistano i requisiti. Questo tipo di titolo non consente l’accesso agli alloggi pubblici, né a tutte le prestazioni sociali.

Complementarietà  dei fondi

I fondi principali che concorrono all’attuazione delle politiche di integrazione sono il FSE, il FEAD e il FAMI. Mettendo a confronto le mission di tali fondi e i possibili interventi a favore dei migranti, emerge che alcune tipologie di azioni potrebbero essere finanziate da più di un fondo.
Risulta utile dunque, prima di programmare un intervento, individuare in maniera chiara le caratteristiche dell’iniziativa sia con riferimento all’obiettivo sia in relazione allo status del destinatario ai fini dell’ammissibilità.

Per fornire una panoramica sinottica di tali elementi, si riportano - in allegato - tre tabelle:

- nella tabella 1 si mettono a confronto i tre fondi comparando: il volume finanziario, la mission di fondo e gli obiettivi specifici, l’ammissibilità degli interventi in relazione al timeline, i target groups di riferimento;

- nella tabella 2, in corrispondenza del timeline e/o dello “status” dei destinatari, vengono indicati i possibili interventi distinguendo il sostegno dei fondi FSE, FAMI, FEAD;

- nella tabella 3, a partire dagli ambiti di intervento prioritari del FAMI, sono indicate le possibilità di intervento complementare dei principali fondi coinvolti, prendendo in considerazione oltre al FSE e al FEAD, anche il FESR, il FEASR e il FEAMP.

Da un primo confronto, sembrerebbe che i maggiori rischi di sovrapposizione degli interventi e di duplicazione di finanziamento sussistano in relazione alle tipologie di azioni finanziabili del FAMI e dal FSE.

Profili di complementarietà  tra FAMI e FSE

Nella programmazione 2014-2020, in particolare con riferimento al FSE e al FAMI, le politiche a favore dei migranti sembrano dare priorità al processo di integrazione socio-lavorativa, pertanto si rende ancora più necessario rafforzare la complementarietà tra i due fondi, sia nell’ambito della formazione che del lavoro.

I profili di complementarietà si riscontrano prioritariamente nell’ambito degli Obiettivi del programma FAMI Asilo ed Integrazione, in cui sia in termini di risultati attesi che di azioni, è possibile individuare settori e tipologie di intervento comuni con i PO FSE, nazionali e regionali.

Con riferimento all’Obiettivo tematico 8 “Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” il FAMI prevede infatti la possibilità di sostenere la partecipazione degli stranieri disoccupati/inoccupati ai programmi di politica attiva con particolare attenzione alle donne, anche attraverso percorsi individualizzati di supporto all’autonomia mediante esperienze d’inserimento in azienda.

In linea con l’Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” il FAMI, nell’ottica di un’azione complementare al FSE, intende potenziare il coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione per favorire il processo di inclusione socio economica attraverso un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio.

Per quanto riguarda l’ambito dell’Obiettivo tematico 10 “Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze per l’apprendimento permanente” il FAMI intende sostenere la qualificazione del sistema scolastico (secondo una logica di servizio mirato a utenza straniera) ed il contrasto alla dispersione scolastica, nonché l’ampliamento dell’offerta di servizi di formazione linguistica rivolti ai migranti e i percorsi di formazione rivolti agli operatori.

Anche per quanto riguarda l’Obiettivo tematico 11 “Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione” si trovano elementi di complementarietà con il FAMI, in particolare con l’Obiettivo nazionale 3 – Capacità – con cui il fondo intende appunto sostenere una serie di interventi finalizzati a sviluppare le capacità amministrative per migliorare le politiche e le procedure di asilo.

Rispetto alla programmazione, considerando anche le diverse iniziative previste nei PON, come sarà specificato di seguito, sarebbe opportuno garantire un più stretto raccordo tra FSE e FAMI in tutti gli ambiti di intervento in cui i migranti risultano potenziali destinatari.

Per le tipologie di azione a “più alto rischio” (tra cui ad esempio la mediazione interculturale, le misure incentrate volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro, la formazione compresa quella linguistica, le azioni che promuovono la parità di accesso, il rafforzamento delle capacità dei beneficiari) sarebbe opportuno prevedere un raccordo stretto tra i soggetti finanziatori. Il ricorso ad un utilizzo coordinato e congiunto di strumenti e risorse, oltre ad escludere rischi di duplicazione dei finanziamenti, garantirebbe una programmazione integrata capace di generare interventi multidimensionali, idonei ad integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno riferimento ad aree diverse, ma che risultano complementari.
Tale modalità di costruzione degli interventi assicurerebbe inoltre il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e dei soggetti del territorio competenti.

Gli interventi del Fondo sociale europeo a favore dell'integrazione dei migranti nella programmazione 2014-2020

Il FSE raccoglie la sfida della UE di rendere il mercato del lavoro europeo più aperto ai migranti, finanziando interventi a favore dei cittadini di Paesi terzi, minoranze etniche, nazionali, religiose, soggetti richiedenti asilo, rifugiati e Rom, con l’obiettivo principale di promuoverne l’inclusione sociale e la piena partecipazione alla vita della collettività.

Con riferimento alle politiche a favore dei migranti, il FSE sembra avere il potenziale per diventare il fondo più importante per l’integrazione nel mercato del lavoro e l’inclusione sociale dei rifugiati per due motivi: oltre alle misure specifiche per i rifugiati, questi ultimi possono beneficiare anche di tutte le altre misure previste nell’ambito del FSE per i gruppi svantaggiati o disoccupati, una volta acquisite le competenze linguistiche necessarie. In secondo luogo, in termini finanziari il FSE offre più opportunità per sostenere i programmi su larga scala rispetto al FAMI e al FEAD (20).

Le previsioni nell'Accordo di partenariato (21)

L’Accordo di partenariato (AdP), nel valutare gli impatti dei nuovi flussi migratori, evidenzia come i cambiamenti culturali e sociali di fatto richiedono al nostro Paese un approccio più inclusivo nei riguardi delle comunità degli immigrati, sostenendo l’accesso ai servizi di base, garantendo l’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro, e favorendo il superamento di alcuni ostacoli connessi all’integrazione sociale. 

Nell’AdP sono previsti interventi FSE a favore degli immigrati nell’ambito degli Obiettivi tematici 8, 9 e 10, sia con riferimento alla programmazione regionale che nazionale. Gli interventi, nell’ottica dell’Accordo, dovranno favorire l’inclusione attraverso l’erogazione di servizi di base e l’accesso al lavoro, prevenire e combattere le forme di discriminazione, promuovere il rispetto dei diritti umani e la cultura delle pari opportunità, anche attraverso la formazione linguistica e la mediazione culturale.

Dal punto di vista gestionale, nell’Accordo si pone l’accento sulla necessità di programmare gli interventi con un forte orientamento al risultato, superandone la frammentarietà ed avviando in maniera complementare importanti sperimentazioni nel campo delle politiche per l’immigrazione e anti-discriminazione.

Gli interventi previsti a livello nazionale nei PON

Le politiche di intervento a favore dei migranti nell’ambito dei Programmi nazionali sono previste principalmente nel PON Inclusione; tuttavia alcune importanti linee strategiche sono contenute anche nei PON Città Metropolitane, PON Per la scuola e PON Legalità.

Pon Inclusione
Gli interventi specifici a favore dei migranti sono inseriti principalmente nell’Asse 3, nell’ambito della priorità di investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità.
Per i migranti titolari di protezione internazionale e umanitaria sono previste azioni di sistema e progetti pilota che attivano uno stretto coordinamento tra politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione diretti a sostenere l’inserimento nella vita socio-economica del nostro Paese, anche al fine di evitare rischi di ulteriore impoverimento ed emarginazione e per contrastare fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso.
Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati il PON promuove percorsi di presa in carico integrati, multidisciplinari e personalizzati, per favorire il raggiungimento di un grado di autonomia e integrazione all’approssimarsi della maggiore età, attraverso misure individuali, sulla base delle aspirazioni e inclinazioni del minore.
Per entrambi questi target si vuole mettere a sistema il modello di intervento che prevede l’utilizzo della “dote individuale” come mix di servizi di politica attiva del lavoro e di integrazione, attraverso piani di intervento personalizzati in relazione allo sviluppo di competenze ovvero per la promozione e gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo.
Il PON prevede una stretta collaborazione degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro con le reti associative del privato-sociale, al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi rivolti all’integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri, valorizzando le politiche del lavoro come elemento fondamentale per una reale integrazione.
Si segnala infine che nel PON Inclusione è previsto un coordinamento con gli altri fondi per la gestione delle politiche a favore dei migranti ed in particolare si intende rafforzare la complementarietà con il FAMI per tutte le linee di intervento rivolte all’integrazione degli stessi.

PON Città Metropolitane
Nell’ultimo decennio le Città metropolitane sono state caratterizzate da rilevanti processi di immigrazione, con una popolazione straniera più che raddoppiata sia a livello dei Comuni capoluogo che dei Comuni periurbani che compongono le Città metropolitane; l’incremento dei flussi migratori ha portato enormi tensioni sulle strutture di servizio imponendo di rafforzare la capacità di risposta e di offerta di servizi erogati. Al contempo, l’estensione quantitativa e qualitativa del fabbisogno, rende chiara l’esigenza di estendere l’intervento da una logica puramente emergenziale a forme di accompagnamento più complesse (quali quelle indicate dalle Linee guida del Mlps) in grado di assicurare la fuoriuscita durevole dei soggetti senza fissa dimora da tale condizione.
Il Programma lavorerà in sinergia con il PO FEAD, che sosterrà (anche nelle medesime strutture create dal PON METRO) interventi diretti volti al sostegno delle persone in condizione di grave deprivazione materiale attraverso la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. Nella strategia delineata, la mission del PON METRO si completa nell’avvio di servizi di sportello e percorsi di accompagnamento che facciano da punto di snodo tra i servizi a bassa soglia e funzioni più evolute e durature di accompagnamento all’abitare autonomo e reinserimento sociale e lavorativo sostenuti dal PON Inclusione.
Nello specifico dunque il PON METRO finanzierà servizi per l’inclusione degli stranieri in emergenza abitativa estrema e la realizzazione/recupero di alloggi.

PON legalità
Il PON interviene nelle cinque Regioni meridionali - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Regione Siciliana ed interviene su tre direttrici principali:
a. rafforzamento della pubblica amministrazione impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione;
b. supporto al mondo imprenditoriale per la diffusione di condizioni di sicurezza favorevoli allo sviluppo delle attività produttive;
c. inclusione sociale e sostegno all’economia sociale.

L’ultima direttrice di intervento promuove tra gli altri anche l’inclusione lavorativa e sociale degli immigrati regolari, al fine di poterli concretamente considerare una risorsa per lo sviluppo sostenibile delle aree più vulnerabili.
Tali linee di intervento si attuano nell’ambito dell’Asse 3 “Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità” sostenuta interamente dal FSE, con una dotazione finanziaria pari a 66.666.667 euro.
Nell’ambito di tale Asse, con il PON Legalità, l’AdG intende attivare l’Azione dell’AdP 9.2.3 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”, prevedendo il finanziamento di percorsi di integrazione sociale e lavorativa nei confronti di immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria. Si tratta di interventi finalizzati al completamento dei servizi di base (servizi di alfabetizzazione, assistenza sanitaria, orientamento legale ed amministrativo e la formazione di base) erogati con altre fonti di finanziamento (fondi ordinari, FAMI).
Nello specifico, si intende realizzare percorsi integrati per l’accompagnamento del soggetto destinatario nel passaggio dall’ambiente protetto in cui è stato accolto (centri di accoglienza) alla piena autonomia e integrazione nelle comunità locali.
Le azioni sono state programmate in stretto coordinamento con il fondo FAMI che, a differenza del PO Legalità, prevede servizi di primissima assistenza sanitaria e psicologica, assistenza legale, vitto, alloggio, ricongiungimento familiare e primo orientamento per l’inclusione socio-economica. Le azioni finanziate dal PON Legalità completano e finalizzano i percorsi del FAMI garantendo il perfezionamento dell’inclusione.

PON Per la Scuola
Con riferimento al target dei migranti, il PON interviene sulle criticità che riguardano le difficoltà di inserimento, l’integrazione scolastica degli studenti stranieri, il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, la cui riduzione rappresenta uno degli obiettivi principali fissati a livello europeo dalla Strategia Europa 2020.
Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, in linea con la promozione dei principi orizzontali, si evidenzia il contributo del PON per favorire l’integrazione degli studenti immigrati attraverso interventi che mirano, ad esempio, a potenziare lo sviluppo delle competenze trasversali, tra cui le competenze civiche. In relazione all’obiettivo 10.3 “Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta”, il PON interviene con azioni dedicate all’alfabetizzazione per gli adulti stranieri, in particolare per i migranti per i quali sono previsti interventi di insegnamento dell’italiano L2.
Con riferimento al tema dell’inclusione, mediante gli interventi succitati, il PON per la Scuola si affiancherà alle azioni poste in essere dal PON Inclusione, dal PON FEAD e dal PON FAMI; per quanto concerne quest’ultimo, che tra le varie misure di integrazione finanzia anche interventi incentrati sull’istruzione e la formazione compresa la formazione linguistica degli immigrati, il PON per la scuola ha previsto in particolare di intervenire supportando le azioni finalizzate alla riduzione del drop out che molto spesso caratterizza le giovani generazioni di migranti. In quest’ottica risulterà fondamentale la complementarietà con il PON Legalità per continuare le azioni mirate a combattere i fenomeni di dispersione in aree particolarmente a rischio.

Gli interventi previsti dalle Regioni nei POR

Rispetto al tema dell’immigrazione quasi tutte le Regioni italiane hanno registrato negli ultimi dieci anni un forte aumento della popolazione straniera; questo dato ha fortemente influenzato alcune scelte regionali indirizzando molti interventi finanziati dal FSE a sostegno di politiche inclusive a favore degli immigrati. Nei POR FSE, tra i destinatari della maggior parte degli interventi ricorre spesso il target group dei migranti, non solo nell’ambito dell’Obiettivo tematico, dedicato all’inclusione sociale, ma anche negli OT 8, 9 e 10, come descritto di seguito.

Obiettivo tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Nei Programmi molte Regioni hanno previsto interventi a favore degli immigrati principalmente volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro. Per garantire tale risultato le Regioni hanno immaginato un’articolazione di interventi su due direttrici: da una parte azioni mirate a favorire l’acquisizione di competenze linguistiche e professionali che contribuiscono a sostenere al meglio l’integrazione nel mercato del lavoro e a svilupparne le abilità lavorative, dall’altra una serie di interventi diretti a sostenere l’uscita dalla precarizzazione degli immigrati spesso inseriti in lavori sottopagati, privi di opportunità e insufficienti livelli di sicurezza, nell’ottica di migliorare le condizioni lavorative e di vita in generale degli immigrati.
Quale misura complementare, le Regioni hanno previsto attività di mediazione interculturale, integrate in progetti di inclusione sociale attiva, al fine di facilitare le relazioni con i cittadini immigrati.
Si evidenzia che alcune Regioni hanno previsto in tale Asse anche misure di politica attiva prevedendo percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ed azioni di qualificazione e riqualificazione fondate sull’ analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti.
Qualche Regione ha infine previsto alcune azioni di innovazione sociale per sostenere l’integrazione nel mercato del lavoro.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune declinazioni specifiche degli interventi regionali previsti nell’ambito dell’OT 8:
- orientamento al lavoro, volto a offrire assistenza nella ricerca di un percorso formativo-lavorativo-professionale idoneo alle proprie esperienze, competenze e capacità;
- formazione volta all’acquisizione di qualifiche;
- formazione volta all’integrazione culturale e linguistica;
- intermediazione culturale e linguistica;
- istituzione di “Sportelli immigrati” che forniscano prestazioni per consulenza in materia fiscale e previdenziale e consulenza finanziaria, relativa agli aspetti economici legati all’integrazione degli immigrati, quali Microcredito e bisogni finanziari specifici degli immigrati, Area creazione d’impresa, Consulenza legale, Integrazione al lavoro


Obiettivo tematico 9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Le Regioni intendono indirizzare l’impegno del FSE verso il rafforzamento della coesione sociale soprattutto nei riguardi di quelle fasce di popolazione che la crisi ha reso significativamente più esposte al rischio di esclusione, tra cui anche gli immigrati, con una specifica attenzione al rafforzamento dei servizi di assistenza e cura rivolti ai minori. La qualità nei servizi socio educativi e di cura offerti è largamente dipendente dalle capacità e competenze del personale in esso impegnato. Per questo motivo una specifica attenzione viene dedicata alla formazione iniziale e continua degli operatori di questi servizi, ponendo una particolare attenzione, accanto a competenze di carattere tecnico, all’acquisizione da parte di questi soggetti anche di strumenti conoscitivi adeguati a valorizzare le diversità culturali e sociali ed a facilitare l’inserimento sociale e scolastico dei minori provenienti da famiglie di migranti (inclusi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale).
In generale l’impegno delle Regioni con il FSE si concentra per garantire l’accesso ai servizi socio assistenziali e sanitari di base per la popolazione straniera immigrata.
Altro aspetto fondamentale nell’ambito dell’inclusione sociale riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione del numero di famiglie in condizioni di disagio abitativo attraverso servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito, basato su strategie integrate tra i diversi aspetti dell’inserimento (tra cui quello lavorativo e scolastico).

Con riferimento all’OT 9, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali azioni destinate anche ai migranti previste nei POR:
- forme innovative di sportelli di cittadinanza, lotta alla discriminazione e specifici servizi in ambito immigrazione;
- azioni sperimentali a supporto delle politiche dell’abitare e forme di abitare assistito;
- interventi di politica attiva formativi e di ricerca di lavoro;
- interventi di presa in carico globale;
- interventi di mediazione sociale ed educativa e di misure volte a favorire l’accessibilità e la fruizione dei servizi;
- percorsi di formazione e di inserimento lavorativo;
- azioni di sostegno socio-assistenziale;
- servizi di presidio socio-sanitario di prossimità, anche mediante unità mobili e campagne di prevenzione;
- rafforzamento delle competenze e conoscenze, al fine di migliorarne il profilo di occupabilità;
- sostegno (microcredito) per la creazione d’impresa;
- azioni integrate per l’ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro e per l’imprenditorialità;
- percorsi formativi e servizi al lavoro, progettati e realizzati con il concorso delle istituzioni e degli organismi che hanno in carico i soggetti svantaggiati;
- interventi di inserimento e reinserimento lavorativo con approccio di tipo multidimensionale;
- integrazione tra politiche (lavoro, assistenza, welfare, sanità, ecc.), attori, risorse e servizi.

Obiettivo tematico 10Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Come per il livello nazionale, l’attenzione delle Regioni a favore degli immigrati (in questo caso soprattutto di seconda generazione) sembra indirizzarsi principalmente verso misure utili a contrastare e ridurre la dispersione scolastica e formativa, nell’ambito del sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

A titolo esemplificativo, si riportano le principali tipologie di azioni previste dalle Regioni:
- azioni territoriali integrate (tra istituti comprensivi, istituti/centri di formazione professionale - istituti di istruzione superiore e cooperative del privato sociale) rivolte a gruppi di ragazzi anche esposti al rischio di esclusione sociale, volte a:
o rinforzare le scarse competenze sociali e/o curricolari e le situazioni di bocciati o pluribocciati ad alto rischio di fallimento e/o dispersione scolastica;
o realizzare attività nei periodi di chiusura delle scuole e/o nei momenti extracurricolari volte al recupero delle competenze sociali e curricolari di base;
o supportare la frequenza scolastica e l’apprendimento a partire dalla scuola primaria per bambini, ragazzi e famiglie;

- misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari;

- azioni volte a favorire la transizione scuola-formazione-lavoro dei migranti.

Esempi di attuazione degli interventi FSE regionali a favore dei migranti

Per quanto concerne la fase attuativa della programmazione regionale FSE si segnalano a titolo esemplificativo i principali interventi regionali che stanno coinvolgendo i migranti.

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 8:
• Interventi di formazione rivolti alla popolazione immigrata per l’accesso al mercato del lavoro, finalizzati al primo inserimento e al reinserimento lavorativo.
• Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine, nonché assistenza e consulenza per la creazione di nuove iniziative d’impresa.
• Percorsi di formazione e di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).

Si segnala anche un intervento attuato con un’articolazione mutilasse (OT 8 e OT 9), nello specifico attività per il potenziamento e il miglioramento delle istituzioni del mercato del lavoro, anche attraverso le attività di mediazione interculturale, insieme ad interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa.

Con riferimento specifico all’OT 9:
• Percorsi di accompagnamento per l'integrazione socio-lavorativa dei “titolari di protezione internazionale” anche avvalendosi del servizio di mediazione culturale.
• Progetti di potenziamento della rete dei servizi per l’inclusione dei soggetti a rischio di esclusione sociale e presa in carico sociale personalizzata.
• Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane per l'inclusione lavorativa, le pari opportunità e la partecipazione attiva, attraverso percorsi di orientamento e formazione che permettono inserimento, reinserimento e permanenza nei contesti produttivi, nonché progetti integrati di accompagnamento al lavoro.
• Individuazione di strutture alloggiative da destinare alla popolazione immigrata.
• Interventi per l’apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri immigrati.
• Percorsi integrati per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso l'accesso alla cultura, alla creazione artistica e allo sport (immigrati tra le principali categorie di destinatari).
• Creazione di reti tra gli attori del territorio (istituzionali e non) per attivare percorsi di reinserimento lavorativo e sociale fondati sulla presa in carico globale della persona.

Si evidenziano poi una serie di interventi nell’ambito dell’OT 9 dedicati in particolare alle vittime di tratta, tra cui:
• azioni finalizzate al recupero della piena autonomia attraverso accompagnamento individuale (presa in carico, bilancio delle competenze, etc.), formazione e orientamento al lavoro, tirocinio lavorativo e attività di monitoraggio;
• progetti integrati che prevedono, mediante la condivisione delle specifiche tematiche affrontate e delle soluzioni già efficacemente sperimentate, la messa in atto di azioni di inclusione lavorativa per favorire la ricostituzione del sistema di competenze, attitudini, motivazioni, autostima e capacità di apprendimento, con attività riconducibili ad azioni di accompagnamento individuale, percorsi di formazione, tirocini di orientamento, accompagnamento al lavoro, ecc.

Nell’ambito dell’OT 10 si segnalano infine i percorsi formativi per l’apprendimento della lingua italiana destinati agli alunni stranieri non nati in Italia.

Uso complementare dei principali fondi della UE a favore dei migranti

Considerando le molteplici fonti di finanziamento a favore dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo, dei beneficiari di protezione e dei minori non accompagnati (MSNA), risulta necessaria una riflessione sull’utilizzo complementare dei diversi fondi al fine di programmare linee operative di intervento in maniera organica per evitare possibili sovrapposizioni e duplicazioni di finanziamento per gli stessi interventi.

Sebbene non esistano disposizioni specifiche per il coordinamento delle misure di integrazione a favore dei migranti, i regolamenti dei diversi fondi prevedono alcuni principi per garantire un approccio integrato strumenti e politiche.

Per l’attuazione di tali principi di coordinamento, è necessario determinare l’opportuno utilizzo di ciascun fondo da un lato per evitare le possibili sovrapposizioni di finanziamento e dall’altro per garantire il rispetto delle regole per l’ammissibilità. A tal fine risulta necessario prendere in considerazione principalmente lo “status” dei soggetti destinatari.

Soggetti ammissibili al sostegno dei fondi: status, diritti e tipologie di intervento

Migrante

Con il termine “migrante” ci si riferisce a una persona che lascia il proprio paese o regione per stabilirsi in un altro. Nel contesto delle politiche dell’UE in materia di asilo e immigrazione, il termine si riferisce al cittadino di un Paese terzo che entra (o è già) in uno degli Stati della UE.(7) 
I richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale rientrano nella più ampia categoria di migranti.
Il migrante sarà ammissibile al sostegno dei fondi UE in relazione al suo status.
Nel caso in cui il soggetto “migrante” sia dunque un cittadino europeo o possieda un permesso di soggiorno, ai fini dell’ammissibilità al sostegno dei fondi, sarà equiparato ai cittadini dello Stato membro.


Richiedente (richiedente asilo/protezione internazionale)
Il “richiedente” è un qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale, in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.(8) 
Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel Paese (in Italia è la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), la persona è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiornare regolarmente nel Paese, anche se è arrivato senza documenti d’identità o in maniera irregolare. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.(9)
Al richiedente asilo in Italia, durante il periodo di attesa, è consentito lavorare. La normativa nazionale (d.lgs. 142/2015), infatti, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consenta l’accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale quando sono trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda senza che il procedimento di esame sia concluso per cause non attribuibili al richiedente.
Si specifica comunque che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sempre nel “Decreto Accoglienza” è stabilito che i richiedenti abbiano la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale.
I richiedenti asilo hanno diritto ad essere iscritti al servizio sanitario nazionale.(10)

In sintesi, in merito alle tipologie di interventi ammissibili, per i “richiedenti” - oltre alla fornitura di alimenti e all’assistenza di base e di consulenza legale/amministrativa legata alle procedure di asilo - è possibile prevedere anche interventi di inclusione sociale nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria; per quanto riguarda invece la formazione e il lavoro, si possono finanziare interventi a favore dei richiedenti asilo nei limiti delle previsioni normative di cui all’art. 22 del D.Lgs. 142/2015 (11).

 

Richiedente con esigenze particolari
Il richiedente con esigenze di accoglienza particolari rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 del “Decreto Accoglienza” tra cui rientrano anche i minori, i disabili e le vittime della tratta di esseri umani.(12)
Si tratta di persone che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza in considerazione della loro specifica situazione.
Nei centri di accoglienza sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

• Vittime di tratta
Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma di “emersione, assistenza e integrazione sociale” di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (13), che garantisce la possibilità di accedere ad una serie di servizi ed attività, in base al piano di assistenza individualizzato elaborato in risposta ai bisogni specifici: accoglienza residenziale, counselling psicologico, assistenza legale, mediazione linguistico-culturale, accompagnamento ai servizi socio-sanitari, formazione professionale, tirocini aziendali, supporto nella ricerca del lavoro, inserimento lavorativo.
Ai beneficiari di questo programma viene rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

• Minori
Per quanto riguarda i minori (14), tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola di ogni ordine e grado (non solo quella dell’obbligo). L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
Con la nuova legge del 07/04/2017 n. 47, sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, spariscono i permessi di soggiorno usati per consuetudine o mai usati (come per esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore) e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Sono inoltre previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come per esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno

Per i minori è dunque possibile erogare tutte le tipologie di intervento previste per i richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, ed inoltre gli interventi in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e sanitari e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.


Beneficiario di protezione internazionale (15)
Il beneficiario di protezione internazionale è il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
Il rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra, è chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Nel contesto della UE, si riferisce in particolare al cittadino di un Paese terzo o all’apolide che, ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra, viene ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro e al quale l’art. 12 (Esclusione) della Direttiva 2004/83/CE (16) non si applica.(17) 
La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale prevista dalla UE accordata dalla Commissione territoriale a chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è considerato meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave (tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti) e per questo non vuole o non può tornarvi.
A chi viene accordato lo status di rifugiato viene rilasciato un permesso per asilo politico, mentre il beneficiario di protezione sussidiaria ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con durata di cinque anni e rinnovabile.

Lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria consente l’accesso al lavoro e allo studio e il diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego. È inoltre consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini della UE.
In materia di accesso al sistema di istruzione generale, di aggiornamento e perfezionamento professionale, il beneficiario di protezione internazionale gode del medesimo trattamento previsto per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli […] anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”. (18)

Il decreto legislativo n. 12/2014 ha inoltre concesso ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria che soggiornano da almeno cinque anni nel territorio italiano la possibilità di richiedere una carta di soggiorno per “lungo soggiornanti”, che li autorizza a lavorare e studiare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria; l’accesso all’alloggio è consentito, secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 6 D.Lgs. 286/1998 (19), in condizioni di parità con i cittadini italiani.

Con riferimento al target dei “beneficiari di protezione internazionale”, il quadro normativo non sembrerebbe porre particolari “limiti” alla tipologia di interventi.
Si potrebbero pertanto prevedere - oltre all’assistenza di base e di consulenza legale amministrativa legata alle procedure di asilo - gli interventi finalizzati all’inserimento socio-lavorativo, al contrasto delle discriminazioni, all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, nonché azioni per garantire la formazione professionale e linguistica.

Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ( art. 32, comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato con durata variabile da 6 mesi a 1 anno, rinnovabile (previa verifica della permanenza delle condizioni di rilascio). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo (con i requisiti necessari per questo tipo di attività), sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa. Consente inoltre l'accesso alla formazione. È convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, per studio e per motivi familiari, purché ne sussistano i requisiti. Questo tipo di titolo non consente l’accesso agli alloggi pubblici, né a tutte le prestazioni sociali.

Complementarietà  dei fondi

I fondi principali che concorrono all’attuazione delle politiche di integrazione sono il FSE, il FEAD e il FAMI. Mettendo a confronto le mission di tali fondi e i possibili interventi a favore dei migranti, emerge che alcune tipologie di azioni potrebbero essere finanziate da più di un fondo.
Risulta utile dunque, prima di programmare un intervento, individuare in maniera chiara le caratteristiche dell’iniziativa sia con riferimento all’obiettivo sia in relazione allo status del destinatario ai fini dell’ammissibilità.

Per fornire una panoramica sinottica di tali elementi, si riportano - in allegato - tre tabelle:

- nella tabella 1 si mettono a confronto i tre fondi comparando: il volume finanziario, la mission di fondo e gli obiettivi specifici, l’ammissibilità degli interventi in relazione al timeline, i target groups di riferimento;

- nella tabella 2, in corrispondenza del timeline e/o dello “status” dei destinatari, vengono indicati i possibili interventi distinguendo il sostegno dei fondi FSE, FAMI, FEAD;

- nella tabella 3, a partire dagli ambiti di intervento prioritari del FAMI, sono indicate le possibilità di intervento complementare dei principali fondi coinvolti, prendendo in considerazione oltre al FSE e al FEAD, anche il FESR, il FEASR e il FEAMP.

Da un primo confronto, sembrerebbe che i maggiori rischi di sovrapposizione degli interventi e di duplicazione di finanziamento sussistano in relazione alle tipologie di azioni finanziabili del FAMI e dal FSE.

Profili di complementarietà  tra FAMI e FSE

Nella programmazione 2014-2020, in particolare con riferimento al FSE e al FAMI, le politiche a favore dei migranti sembrano dare priorità al processo di integrazione socio-lavorativa, pertanto si rende ancora più necessario rafforzare la complementarietà tra i due fondi, sia nell’ambito della formazione che del lavoro.

I profili di complementarietà si riscontrano prioritariamente nell’ambito degli Obiettivi del programma FAMI Asilo ed Integrazione, in cui sia in termini di risultati attesi che di azioni, è possibile individuare settori e tipologie di intervento comuni con i PO FSE, nazionali e regionali.

Con riferimento all’Obiettivo tematico 8 “Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” il FAMI prevede infatti la possibilità di sostenere la partecipazione degli stranieri disoccupati/inoccupati ai programmi di politica attiva con particolare attenzione alle donne, anche attraverso percorsi individualizzati di supporto all’autonomia mediante esperienze d’inserimento in azienda.

In linea con l’Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” il FAMI, nell’ottica di un’azione complementare al FSE, intende potenziare il coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione per favorire il processo di inclusione socio economica attraverso un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio.

Per quanto riguarda l’ambito dell’Obiettivo tematico 10 “Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze per l’apprendimento permanente” il FAMI intende sostenere la qualificazione del sistema scolastico (secondo una logica di servizio mirato a utenza straniera) ed il contrasto alla dispersione scolastica, nonché l’ampliamento dell’offerta di servizi di formazione linguistica rivolti ai migranti e i percorsi di formazione rivolti agli operatori.

Anche per quanto riguarda l’Obiettivo tematico 11 “Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione” si trovano elementi di complementarietà con il FAMI, in particolare con l’Obiettivo nazionale 3 – Capacità – con cui il fondo intende appunto sostenere una serie di interventi finalizzati a sviluppare le capacità amministrative per migliorare le politiche e le procedure di asilo.

Rispetto alla programmazione, considerando anche le diverse iniziative previste nei PON, come sarà specificato di seguito, sarebbe opportuno garantire un più stretto raccordo tra FSE e FAMI in tutti gli ambiti di intervento in cui i migranti risultano potenziali destinatari.

Per le tipologie di azione a “più alto rischio” (tra cui ad esempio la mediazione interculturale, le misure incentrate volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro, la formazione compresa quella linguistica, le azioni che promuovono la parità di accesso, il rafforzamento delle capacità dei beneficiari) sarebbe opportuno prevedere un raccordo stretto tra i soggetti finanziatori. Il ricorso ad un utilizzo coordinato e congiunto di strumenti e risorse, oltre ad escludere rischi di duplicazione dei finanziamenti, garantirebbe una programmazione integrata capace di generare interventi multidimensionali, idonei ad integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno riferimento ad aree diverse, ma che risultano complementari.
Tale modalità di costruzione degli interventi assicurerebbe inoltre il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e dei soggetti del territorio competenti.

Soggetti ammissibili al sostegno dei fondi: status, diritti e tipologie di intervento

Migrante

Con il termine “migrante” ci si riferisce a una persona che lascia il proprio paese o regione per stabilirsi in un altro. Nel contesto delle politiche dell’UE in materia di asilo e immigrazione, il termine si riferisce al cittadino di un Paese terzo che entra (o è già) in uno degli Stati della UE.(7) 
I richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale rientrano nella più ampia categoria di migranti.
Il migrante sarà ammissibile al sostegno dei fondi UE in relazione al suo status.
Nel caso in cui il soggetto “migrante” sia dunque un cittadino europeo o possieda un permesso di soggiorno, ai fini dell’ammissibilità al sostegno dei fondi, sarà equiparato ai cittadini dello Stato membro.


Richiedente (richiedente asilo/protezione internazionale)
Il “richiedente” è un qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale, in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.(8) 
Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel Paese (in Italia è la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), la persona è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiornare regolarmente nel Paese, anche se è arrivato senza documenti d’identità o in maniera irregolare. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.(9)
Al richiedente asilo in Italia, durante il periodo di attesa, è consentito lavorare. La normativa nazionale (d.lgs. 142/2015), infatti, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consenta l’accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale quando sono trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda senza che il procedimento di esame sia concluso per cause non attribuibili al richiedente.
Si specifica comunque che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sempre nel “Decreto Accoglienza” è stabilito che i richiedenti abbiano la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale.
I richiedenti asilo hanno diritto ad essere iscritti al servizio sanitario nazionale.(10)

In sintesi, in merito alle tipologie di interventi ammissibili, per i “richiedenti” - oltre alla fornitura di alimenti e all’assistenza di base e di consulenza legale/amministrativa legata alle procedure di asilo - è possibile prevedere anche interventi di inclusione sociale nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria; per quanto riguarda invece la formazione e il lavoro, si possono finanziare interventi a favore dei richiedenti asilo nei limiti delle previsioni normative di cui all’art. 22 del D.Lgs. 142/2015 (11).

 

Richiedente con esigenze particolari
Il richiedente con esigenze di accoglienza particolari rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 del “Decreto Accoglienza” tra cui rientrano anche i minori, i disabili e le vittime della tratta di esseri umani.(12)
Si tratta di persone che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza in considerazione della loro specifica situazione.
Nei centri di accoglienza sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

• Vittime di tratta
Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma di “emersione, assistenza e integrazione sociale” di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (13), che garantisce la possibilità di accedere ad una serie di servizi ed attività, in base al piano di assistenza individualizzato elaborato in risposta ai bisogni specifici: accoglienza residenziale, counselling psicologico, assistenza legale, mediazione linguistico-culturale, accompagnamento ai servizi socio-sanitari, formazione professionale, tirocini aziendali, supporto nella ricerca del lavoro, inserimento lavorativo.
Ai beneficiari di questo programma viene rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

• Minori
Per quanto riguarda i minori (14), tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola di ogni ordine e grado (non solo quella dell’obbligo). L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
Con la nuova legge del 07/04/2017 n. 47, sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, spariscono i permessi di soggiorno usati per consuetudine o mai usati (come per esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore) e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Sono inoltre previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come per esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno

Per i minori è dunque possibile erogare tutte le tipologie di intervento previste per i richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, ed inoltre gli interventi in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e sanitari e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.


Beneficiario di protezione internazionale (15)
Il beneficiario di protezione internazionale è il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
Il rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra, è chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Nel contesto della UE, si riferisce in particolare al cittadino di un Paese terzo o all’apolide che, ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra, viene ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro e al quale l’art. 12 (Esclusione) della Direttiva 2004/83/CE (16) non si applica.(17) 
La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale prevista dalla UE accordata dalla Commissione territoriale a chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è considerato meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave (tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti) e per questo non vuole o non può tornarvi.
A chi viene accordato lo status di rifugiato viene rilasciato un permesso per asilo politico, mentre il beneficiario di protezione sussidiaria ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con durata di cinque anni e rinnovabile.

Lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria consente l’accesso al lavoro e allo studio e il diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego. È inoltre consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini della UE.
In materia di accesso al sistema di istruzione generale, di aggiornamento e perfezionamento professionale, il beneficiario di protezione internazionale gode del medesimo trattamento previsto per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli […] anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”. (18)

Il decreto legislativo n. 12/2014 ha inoltre concesso ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria che soggiornano da almeno cinque anni nel territorio italiano la possibilità di richiedere una carta di soggiorno per “lungo soggiornanti”, che li autorizza a lavorare e studiare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria; l’accesso all’alloggio è consentito, secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 6 D.Lgs. 286/1998 (19), in condizioni di parità con i cittadini italiani.

Con riferimento al target dei “beneficiari di protezione internazionale”, il quadro normativo non sembrerebbe porre particolari “limiti” alla tipologia di interventi.
Si potrebbero pertanto prevedere - oltre all’assistenza di base e di consulenza legale amministrativa legata alle procedure di asilo - gli interventi finalizzati all’inserimento socio-lavorativo, al contrasto delle discriminazioni, all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, nonché azioni per garantire la formazione professionale e linguistica.

Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ( art. 32, comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato con durata variabile da 6 mesi a 1 anno, rinnovabile (previa verifica della permanenza delle condizioni di rilascio). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo (con i requisiti necessari per questo tipo di attività), sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa. Consente inoltre l'accesso alla formazione. È convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, per studio e per motivi familiari, purché ne sussistano i requisiti. Questo tipo di titolo non consente l’accesso agli alloggi pubblici, né a tutte le prestazioni sociali.

Le previsioni nell'Accordo di partenariato (21)

L’Accordo di partenariato (AdP), nel valutare gli impatti dei nuovi flussi migratori, evidenzia come i cambiamenti culturali e sociali di fatto richiedono al nostro Paese un approccio più inclusivo nei riguardi delle comunità degli immigrati, sostenendo l’accesso ai servizi di base, garantendo l’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro, e favorendo il superamento di alcuni ostacoli connessi all’integrazione sociale. 

Nell’AdP sono previsti interventi FSE a favore degli immigrati nell’ambito degli Obiettivi tematici 8, 9 e 10, sia con riferimento alla programmazione regionale che nazionale. Gli interventi, nell’ottica dell’Accordo, dovranno favorire l’inclusione attraverso l’erogazione di servizi di base e l’accesso al lavoro, prevenire e combattere le forme di discriminazione, promuovere il rispetto dei diritti umani e la cultura delle pari opportunità, anche attraverso la formazione linguistica e la mediazione culturale.

Dal punto di vista gestionale, nell’Accordo si pone l’accento sulla necessità di programmare gli interventi con un forte orientamento al risultato, superandone la frammentarietà ed avviando in maniera complementare importanti sperimentazioni nel campo delle politiche per l’immigrazione e anti-discriminazione.

Complementarietà  dei fondi

I fondi principali che concorrono all’attuazione delle politiche di integrazione sono il FSE, il FEAD e il FAMI. Mettendo a confronto le mission di tali fondi e i possibili interventi a favore dei migranti, emerge che alcune tipologie di azioni potrebbero essere finanziate da più di un fondo.
Risulta utile dunque, prima di programmare un intervento, individuare in maniera chiara le caratteristiche dell’iniziativa sia con riferimento all’obiettivo sia in relazione allo status del destinatario ai fini dell’ammissibilità.

Per fornire una panoramica sinottica di tali elementi, si riportano - in allegato - tre tabelle:

- nella tabella 1 si mettono a confronto i tre fondi comparando: il volume finanziario, la mission di fondo e gli obiettivi specifici, l’ammissibilità degli interventi in relazione al timeline, i target groups di riferimento;

- nella tabella 2, in corrispondenza del timeline e/o dello “status” dei destinatari, vengono indicati i possibili interventi distinguendo il sostegno dei fondi FSE, FAMI, FEAD;

- nella tabella 3, a partire dagli ambiti di intervento prioritari del FAMI, sono indicate le possibilità di intervento complementare dei principali fondi coinvolti, prendendo in considerazione oltre al FSE e al FEAD, anche il FESR, il FEASR e il FEAMP.

Da un primo confronto, sembrerebbe che i maggiori rischi di sovrapposizione degli interventi e di duplicazione di finanziamento sussistano in relazione alle tipologie di azioni finanziabili del FAMI e dal FSE.

Gli interventi del Fondo sociale europeo a favore dell'integrazione dei migranti nella programmazione 2014-2020

Il FSE raccoglie la sfida della UE di rendere il mercato del lavoro europeo più aperto ai migranti, finanziando interventi a favore dei cittadini di Paesi terzi, minoranze etniche, nazionali, religiose, soggetti richiedenti asilo, rifugiati e Rom, con l’obiettivo principale di promuoverne l’inclusione sociale e la piena partecipazione alla vita della collettività.

Con riferimento alle politiche a favore dei migranti, il FSE sembra avere il potenziale per diventare il fondo più importante per l’integrazione nel mercato del lavoro e l’inclusione sociale dei rifugiati per due motivi: oltre alle misure specifiche per i rifugiati, questi ultimi possono beneficiare anche di tutte le altre misure previste nell’ambito del FSE per i gruppi svantaggiati o disoccupati, una volta acquisite le competenze linguistiche necessarie. In secondo luogo, in termini finanziari il FSE offre più opportunità per sostenere i programmi su larga scala rispetto al FAMI e al FEAD (20).

Le previsioni nell'Accordo di partenariato (21)

L’Accordo di partenariato (AdP), nel valutare gli impatti dei nuovi flussi migratori, evidenzia come i cambiamenti culturali e sociali di fatto richiedono al nostro Paese un approccio più inclusivo nei riguardi delle comunità degli immigrati, sostenendo l’accesso ai servizi di base, garantendo l’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro, e favorendo il superamento di alcuni ostacoli connessi all’integrazione sociale. 

Nell’AdP sono previsti interventi FSE a favore degli immigrati nell’ambito degli Obiettivi tematici 8, 9 e 10, sia con riferimento alla programmazione regionale che nazionale. Gli interventi, nell’ottica dell’Accordo, dovranno favorire l’inclusione attraverso l’erogazione di servizi di base e l’accesso al lavoro, prevenire e combattere le forme di discriminazione, promuovere il rispetto dei diritti umani e la cultura delle pari opportunità, anche attraverso la formazione linguistica e la mediazione culturale.

Dal punto di vista gestionale, nell’Accordo si pone l’accento sulla necessità di programmare gli interventi con un forte orientamento al risultato, superandone la frammentarietà ed avviando in maniera complementare importanti sperimentazioni nel campo delle politiche per l’immigrazione e anti-discriminazione.

Gli interventi previsti a livello nazionale nei PON

Le politiche di intervento a favore dei migranti nell’ambito dei Programmi nazionali sono previste principalmente nel PON Inclusione; tuttavia alcune importanti linee strategiche sono contenute anche nei PON Città Metropolitane, PON Per la scuola e PON Legalità.

Pon Inclusione
Gli interventi specifici a favore dei migranti sono inseriti principalmente nell’Asse 3, nell’ambito della priorità di investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità.
Per i migranti titolari di protezione internazionale e umanitaria sono previste azioni di sistema e progetti pilota che attivano uno stretto coordinamento tra politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione diretti a sostenere l’inserimento nella vita socio-economica del nostro Paese, anche al fine di evitare rischi di ulteriore impoverimento ed emarginazione e per contrastare fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso.
Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati il PON promuove percorsi di presa in carico integrati, multidisciplinari e personalizzati, per favorire il raggiungimento di un grado di autonomia e integrazione all’approssimarsi della maggiore età, attraverso misure individuali, sulla base delle aspirazioni e inclinazioni del minore.
Per entrambi questi target si vuole mettere a sistema il modello di intervento che prevede l’utilizzo della “dote individuale” come mix di servizi di politica attiva del lavoro e di integrazione, attraverso piani di intervento personalizzati in relazione allo sviluppo di competenze ovvero per la promozione e gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo.
Il PON prevede una stretta collaborazione degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro con le reti associative del privato-sociale, al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi rivolti all’integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri, valorizzando le politiche del lavoro come elemento fondamentale per una reale integrazione.
Si segnala infine che nel PON Inclusione è previsto un coordinamento con gli altri fondi per la gestione delle politiche a favore dei migranti ed in particolare si intende rafforzare la complementarietà con il FAMI per tutte le linee di intervento rivolte all’integrazione degli stessi.

PON Città Metropolitane
Nell’ultimo decennio le Città metropolitane sono state caratterizzate da rilevanti processi di immigrazione, con una popolazione straniera più che raddoppiata sia a livello dei Comuni capoluogo che dei Comuni periurbani che compongono le Città metropolitane; l’incremento dei flussi migratori ha portato enormi tensioni sulle strutture di servizio imponendo di rafforzare la capacità di risposta e di offerta di servizi erogati. Al contempo, l’estensione quantitativa e qualitativa del fabbisogno, rende chiara l’esigenza di estendere l’intervento da una logica puramente emergenziale a forme di accompagnamento più complesse (quali quelle indicate dalle Linee guida del Mlps) in grado di assicurare la fuoriuscita durevole dei soggetti senza fissa dimora da tale condizione.
Il Programma lavorerà in sinergia con il PO FEAD, che sosterrà (anche nelle medesime strutture create dal PON METRO) interventi diretti volti al sostegno delle persone in condizione di grave deprivazione materiale attraverso la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. Nella strategia delineata, la mission del PON METRO si completa nell’avvio di servizi di sportello e percorsi di accompagnamento che facciano da punto di snodo tra i servizi a bassa soglia e funzioni più evolute e durature di accompagnamento all’abitare autonomo e reinserimento sociale e lavorativo sostenuti dal PON Inclusione.
Nello specifico dunque il PON METRO finanzierà servizi per l’inclusione degli stranieri in emergenza abitativa estrema e la realizzazione/recupero di alloggi.

PON legalità
Il PON interviene nelle cinque Regioni meridionali - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Regione Siciliana ed interviene su tre direttrici principali:
a. rafforzamento della pubblica amministrazione impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione;
b. supporto al mondo imprenditoriale per la diffusione di condizioni di sicurezza favorevoli allo sviluppo delle attività produttive;
c. inclusione sociale e sostegno all’economia sociale.

L’ultima direttrice di intervento promuove tra gli altri anche l’inclusione lavorativa e sociale degli immigrati regolari, al fine di poterli concretamente considerare una risorsa per lo sviluppo sostenibile delle aree più vulnerabili.
Tali linee di intervento si attuano nell’ambito dell’Asse 3 “Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità” sostenuta interamente dal FSE, con una dotazione finanziaria pari a 66.666.667 euro.
Nell’ambito di tale Asse, con il PON Legalità, l’AdG intende attivare l’Azione dell’AdP 9.2.3 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”, prevedendo il finanziamento di percorsi di integrazione sociale e lavorativa nei confronti di immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria. Si tratta di interventi finalizzati al completamento dei servizi di base (servizi di alfabetizzazione, assistenza sanitaria, orientamento legale ed amministrativo e la formazione di base) erogati con altre fonti di finanziamento (fondi ordinari, FAMI).
Nello specifico, si intende realizzare percorsi integrati per l’accompagnamento del soggetto destinatario nel passaggio dall’ambiente protetto in cui è stato accolto (centri di accoglienza) alla piena autonomia e integrazione nelle comunità locali.
Le azioni sono state programmate in stretto coordinamento con il fondo FAMI che, a differenza del PO Legalità, prevede servizi di primissima assistenza sanitaria e psicologica, assistenza legale, vitto, alloggio, ricongiungimento familiare e primo orientamento per l’inclusione socio-economica. Le azioni finanziate dal PON Legalità completano e finalizzano i percorsi del FAMI garantendo il perfezionamento dell’inclusione.

PON Per la Scuola
Con riferimento al target dei migranti, il PON interviene sulle criticità che riguardano le difficoltà di inserimento, l’integrazione scolastica degli studenti stranieri, il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, la cui riduzione rappresenta uno degli obiettivi principali fissati a livello europeo dalla Strategia Europa 2020.
Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, in linea con la promozione dei principi orizzontali, si evidenzia il contributo del PON per favorire l’integrazione degli studenti immigrati attraverso interventi che mirano, ad esempio, a potenziare lo sviluppo delle competenze trasversali, tra cui le competenze civiche. In relazione all’obiettivo 10.3 “Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta”, il PON interviene con azioni dedicate all’alfabetizzazione per gli adulti stranieri, in particolare per i migranti per i quali sono previsti interventi di insegnamento dell’italiano L2.
Con riferimento al tema dell’inclusione, mediante gli interventi succitati, il PON per la Scuola si affiancherà alle azioni poste in essere dal PON Inclusione, dal PON FEAD e dal PON FAMI; per quanto concerne quest’ultimo, che tra le varie misure di integrazione finanzia anche interventi incentrati sull’istruzione e la formazione compresa la formazione linguistica degli immigrati, il PON per la scuola ha previsto in particolare di intervenire supportando le azioni finalizzate alla riduzione del drop out che molto spesso caratterizza le giovani generazioni di migranti. In quest’ottica risulterà fondamentale la complementarietà con il PON Legalità per continuare le azioni mirate a combattere i fenomeni di dispersione in aree particolarmente a rischio.

Gli interventi previsti dalle Regioni nei POR

Rispetto al tema dell’immigrazione quasi tutte le Regioni italiane hanno registrato negli ultimi dieci anni un forte aumento della popolazione straniera; questo dato ha fortemente influenzato alcune scelte regionali indirizzando molti interventi finanziati dal FSE a sostegno di politiche inclusive a favore degli immigrati. Nei POR FSE, tra i destinatari della maggior parte degli interventi ricorre spesso il target group dei migranti, non solo nell’ambito dell’Obiettivo tematico, dedicato all’inclusione sociale, ma anche negli OT 8, 9 e 10, come descritto di seguito.

Obiettivo tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Nei Programmi molte Regioni hanno previsto interventi a favore degli immigrati principalmente volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro. Per garantire tale risultato le Regioni hanno immaginato un’articolazione di interventi su due direttrici: da una parte azioni mirate a favorire l’acquisizione di competenze linguistiche e professionali che contribuiscono a sostenere al meglio l’integrazione nel mercato del lavoro e a svilupparne le abilità lavorative, dall’altra una serie di interventi diretti a sostenere l’uscita dalla precarizzazione degli immigrati spesso inseriti in lavori sottopagati, privi di opportunità e insufficienti livelli di sicurezza, nell’ottica di migliorare le condizioni lavorative e di vita in generale degli immigrati.
Quale misura complementare, le Regioni hanno previsto attività di mediazione interculturale, integrate in progetti di inclusione sociale attiva, al fine di facilitare le relazioni con i cittadini immigrati.
Si evidenzia che alcune Regioni hanno previsto in tale Asse anche misure di politica attiva prevedendo percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ed azioni di qualificazione e riqualificazione fondate sull’ analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti.
Qualche Regione ha infine previsto alcune azioni di innovazione sociale per sostenere l’integrazione nel mercato del lavoro.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune declinazioni specifiche degli interventi regionali previsti nell’ambito dell’OT 8:
- orientamento al lavoro, volto a offrire assistenza nella ricerca di un percorso formativo-lavorativo-professionale idoneo alle proprie esperienze, competenze e capacità;
- formazione volta all’acquisizione di qualifiche;
- formazione volta all’integrazione culturale e linguistica;
- intermediazione culturale e linguistica;
- istituzione di “Sportelli immigrati” che forniscano prestazioni per consulenza in materia fiscale e previdenziale e consulenza finanziaria, relativa agli aspetti economici legati all’integrazione degli immigrati, quali Microcredito e bisogni finanziari specifici degli immigrati, Area creazione d’impresa, Consulenza legale, Integrazione al lavoro


Obiettivo tematico 9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Le Regioni intendono indirizzare l’impegno del FSE verso il rafforzamento della coesione sociale soprattutto nei riguardi di quelle fasce di popolazione che la crisi ha reso significativamente più esposte al rischio di esclusione, tra cui anche gli immigrati, con una specifica attenzione al rafforzamento dei servizi di assistenza e cura rivolti ai minori. La qualità nei servizi socio educativi e di cura offerti è largamente dipendente dalle capacità e competenze del personale in esso impegnato. Per questo motivo una specifica attenzione viene dedicata alla formazione iniziale e continua degli operatori di questi servizi, ponendo una particolare attenzione, accanto a competenze di carattere tecnico, all’acquisizione da parte di questi soggetti anche di strumenti conoscitivi adeguati a valorizzare le diversità culturali e sociali ed a facilitare l’inserimento sociale e scolastico dei minori provenienti da famiglie di migranti (inclusi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale).
In generale l’impegno delle Regioni con il FSE si concentra per garantire l’accesso ai servizi socio assistenziali e sanitari di base per la popolazione straniera immigrata.
Altro aspetto fondamentale nell’ambito dell’inclusione sociale riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione del numero di famiglie in condizioni di disagio abitativo attraverso servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito, basato su strategie integrate tra i diversi aspetti dell’inserimento (tra cui quello lavorativo e scolastico).

Con riferimento all’OT 9, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali azioni destinate anche ai migranti previste nei POR:
- forme innovative di sportelli di cittadinanza, lotta alla discriminazione e specifici servizi in ambito immigrazione;
- azioni sperimentali a supporto delle politiche dell’abitare e forme di abitare assistito;
- interventi di politica attiva formativi e di ricerca di lavoro;
- interventi di presa in carico globale;
- interventi di mediazione sociale ed educativa e di misure volte a favorire l’accessibilità e la fruizione dei servizi;
- percorsi di formazione e di inserimento lavorativo;
- azioni di sostegno socio-assistenziale;
- servizi di presidio socio-sanitario di prossimità, anche mediante unità mobili e campagne di prevenzione;
- rafforzamento delle competenze e conoscenze, al fine di migliorarne il profilo di occupabilità;
- sostegno (microcredito) per la creazione d’impresa;
- azioni integrate per l’ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro e per l’imprenditorialità;
- percorsi formativi e servizi al lavoro, progettati e realizzati con il concorso delle istituzioni e degli organismi che hanno in carico i soggetti svantaggiati;
- interventi di inserimento e reinserimento lavorativo con approccio di tipo multidimensionale;
- integrazione tra politiche (lavoro, assistenza, welfare, sanità, ecc.), attori, risorse e servizi.

Obiettivo tematico 10Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Come per il livello nazionale, l’attenzione delle Regioni a favore degli immigrati (in questo caso soprattutto di seconda generazione) sembra indirizzarsi principalmente verso misure utili a contrastare e ridurre la dispersione scolastica e formativa, nell’ambito del sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

A titolo esemplificativo, si riportano le principali tipologie di azioni previste dalle Regioni:
- azioni territoriali integrate (tra istituti comprensivi, istituti/centri di formazione professionale - istituti di istruzione superiore e cooperative del privato sociale) rivolte a gruppi di ragazzi anche esposti al rischio di esclusione sociale, volte a:
o rinforzare le scarse competenze sociali e/o curricolari e le situazioni di bocciati o pluribocciati ad alto rischio di fallimento e/o dispersione scolastica;
o realizzare attività nei periodi di chiusura delle scuole e/o nei momenti extracurricolari volte al recupero delle competenze sociali e curricolari di base;
o supportare la frequenza scolastica e l’apprendimento a partire dalla scuola primaria per bambini, ragazzi e famiglie;

- misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari;

- azioni volte a favorire la transizione scuola-formazione-lavoro dei migranti.

Esempi di attuazione degli interventi FSE regionali a favore dei migranti

Per quanto concerne la fase attuativa della programmazione regionale FSE si segnalano a titolo esemplificativo i principali interventi regionali che stanno coinvolgendo i migranti.

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 8:
• Interventi di formazione rivolti alla popolazione immigrata per l’accesso al mercato del lavoro, finalizzati al primo inserimento e al reinserimento lavorativo.
• Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine, nonché assistenza e consulenza per la creazione di nuove iniziative d’impresa.
• Percorsi di formazione e di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).

Si segnala anche un intervento attuato con un’articolazione mutilasse (OT 8 e OT 9), nello specifico attività per il potenziamento e il miglioramento delle istituzioni del mercato del lavoro, anche attraverso le attività di mediazione interculturale, insieme ad interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa.

Con riferimento specifico all’OT 9:
• Percorsi di accompagnamento per l'integrazione socio-lavorativa dei “titolari di protezione internazionale” anche avvalendosi del servizio di mediazione culturale.
• Progetti di potenziamento della rete dei servizi per l’inclusione dei soggetti a rischio di esclusione sociale e presa in carico sociale personalizzata.
• Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane per l'inclusione lavorativa, le pari opportunità e la partecipazione attiva, attraverso percorsi di orientamento e formazione che permettono inserimento, reinserimento e permanenza nei contesti produttivi, nonché progetti integrati di accompagnamento al lavoro.
• Individuazione di strutture alloggiative da destinare alla popolazione immigrata.
• Interventi per l’apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri immigrati.
• Percorsi integrati per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso l'accesso alla cultura, alla creazione artistica e allo sport (immigrati tra le principali categorie di destinatari).
• Creazione di reti tra gli attori del territorio (istituzionali e non) per attivare percorsi di reinserimento lavorativo e sociale fondati sulla presa in carico globale della persona.

Si evidenziano poi una serie di interventi nell’ambito dell’OT 9 dedicati in particolare alle vittime di tratta, tra cui:
• azioni finalizzate al recupero della piena autonomia attraverso accompagnamento individuale (presa in carico, bilancio delle competenze, etc.), formazione e orientamento al lavoro, tirocinio lavorativo e attività di monitoraggio;
• progetti integrati che prevedono, mediante la condivisione delle specifiche tematiche affrontate e delle soluzioni già efficacemente sperimentate, la messa in atto di azioni di inclusione lavorativa per favorire la ricostituzione del sistema di competenze, attitudini, motivazioni, autostima e capacità di apprendimento, con attività riconducibili ad azioni di accompagnamento individuale, percorsi di formazione, tirocini di orientamento, accompagnamento al lavoro, ecc.

Nell’ambito dell’OT 10 si segnalano infine i percorsi formativi per l’apprendimento della lingua italiana destinati agli alunni stranieri non nati in Italia.

Gli interventi previsti a livello nazionale nei PON

Le politiche di intervento a favore dei migranti nell’ambito dei Programmi nazionali sono previste principalmente nel PON Inclusione; tuttavia alcune importanti linee strategiche sono contenute anche nei PON Città Metropolitane, PON Per la scuola e PON Legalità.

Pon Inclusione
Gli interventi specifici a favore dei migranti sono inseriti principalmente nell’Asse 3, nell’ambito della priorità di investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità.
Per i migranti titolari di protezione internazionale e umanitaria sono previste azioni di sistema e progetti pilota che attivano uno stretto coordinamento tra politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione diretti a sostenere l’inserimento nella vita socio-economica del nostro Paese, anche al fine di evitare rischi di ulteriore impoverimento ed emarginazione e per contrastare fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso.
Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati il PON promuove percorsi di presa in carico integrati, multidisciplinari e personalizzati, per favorire il raggiungimento di un grado di autonomia e integrazione all’approssimarsi della maggiore età, attraverso misure individuali, sulla base delle aspirazioni e inclinazioni del minore.
Per entrambi questi target si vuole mettere a sistema il modello di intervento che prevede l’utilizzo della “dote individuale” come mix di servizi di politica attiva del lavoro e di integrazione, attraverso piani di intervento personalizzati in relazione allo sviluppo di competenze ovvero per la promozione e gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo.
Il PON prevede una stretta collaborazione degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro con le reti associative del privato-sociale, al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi rivolti all’integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri, valorizzando le politiche del lavoro come elemento fondamentale per una reale integrazione.
Si segnala infine che nel PON Inclusione è previsto un coordinamento con gli altri fondi per la gestione delle politiche a favore dei migranti ed in particolare si intende rafforzare la complementarietà con il FAMI per tutte le linee di intervento rivolte all’integrazione degli stessi.

PON Città Metropolitane
Nell’ultimo decennio le Città metropolitane sono state caratterizzate da rilevanti processi di immigrazione, con una popolazione straniera più che raddoppiata sia a livello dei Comuni capoluogo che dei Comuni periurbani che compongono le Città metropolitane; l’incremento dei flussi migratori ha portato enormi tensioni sulle strutture di servizio imponendo di rafforzare la capacità di risposta e di offerta di servizi erogati. Al contempo, l’estensione quantitativa e qualitativa del fabbisogno, rende chiara l’esigenza di estendere l’intervento da una logica puramente emergenziale a forme di accompagnamento più complesse (quali quelle indicate dalle Linee guida del Mlps) in grado di assicurare la fuoriuscita durevole dei soggetti senza fissa dimora da tale condizione.
Il Programma lavorerà in sinergia con il PO FEAD, che sosterrà (anche nelle medesime strutture create dal PON METRO) interventi diretti volti al sostegno delle persone in condizione di grave deprivazione materiale attraverso la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. Nella strategia delineata, la mission del PON METRO si completa nell’avvio di servizi di sportello e percorsi di accompagnamento che facciano da punto di snodo tra i servizi a bassa soglia e funzioni più evolute e durature di accompagnamento all’abitare autonomo e reinserimento sociale e lavorativo sostenuti dal PON Inclusione.
Nello specifico dunque il PON METRO finanzierà servizi per l’inclusione degli stranieri in emergenza abitativa estrema e la realizzazione/recupero di alloggi.

PON legalità
Il PON interviene nelle cinque Regioni meridionali - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Regione Siciliana ed interviene su tre direttrici principali:
a. rafforzamento della pubblica amministrazione impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione;
b. supporto al mondo imprenditoriale per la diffusione di condizioni di sicurezza favorevoli allo sviluppo delle attività produttive;
c. inclusione sociale e sostegno all’economia sociale.

L’ultima direttrice di intervento promuove tra gli altri anche l’inclusione lavorativa e sociale degli immigrati regolari, al fine di poterli concretamente considerare una risorsa per lo sviluppo sostenibile delle aree più vulnerabili.
Tali linee di intervento si attuano nell’ambito dell’Asse 3 “Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità” sostenuta interamente dal FSE, con una dotazione finanziaria pari a 66.666.667 euro.
Nell’ambito di tale Asse, con il PON Legalità, l’AdG intende attivare l’Azione dell’AdP 9.2.3 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale”, prevedendo il finanziamento di percorsi di integrazione sociale e lavorativa nei confronti di immigrati regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria. Si tratta di interventi finalizzati al completamento dei servizi di base (servizi di alfabetizzazione, assistenza sanitaria, orientamento legale ed amministrativo e la formazione di base) erogati con altre fonti di finanziamento (fondi ordinari, FAMI).
Nello specifico, si intende realizzare percorsi integrati per l’accompagnamento del soggetto destinatario nel passaggio dall’ambiente protetto in cui è stato accolto (centri di accoglienza) alla piena autonomia e integrazione nelle comunità locali.
Le azioni sono state programmate in stretto coordinamento con il fondo FAMI che, a differenza del PO Legalità, prevede servizi di primissima assistenza sanitaria e psicologica, assistenza legale, vitto, alloggio, ricongiungimento familiare e primo orientamento per l’inclusione socio-economica. Le azioni finanziate dal PON Legalità completano e finalizzano i percorsi del FAMI garantendo il perfezionamento dell’inclusione.

PON Per la Scuola
Con riferimento al target dei migranti, il PON interviene sulle criticità che riguardano le difficoltà di inserimento, l’integrazione scolastica degli studenti stranieri, il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, la cui riduzione rappresenta uno degli obiettivi principali fissati a livello europeo dalla Strategia Europa 2020.
Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, in linea con la promozione dei principi orizzontali, si evidenzia il contributo del PON per favorire l’integrazione degli studenti immigrati attraverso interventi che mirano, ad esempio, a potenziare lo sviluppo delle competenze trasversali, tra cui le competenze civiche. In relazione all’obiettivo 10.3 “Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta”, il PON interviene con azioni dedicate all’alfabetizzazione per gli adulti stranieri, in particolare per i migranti per i quali sono previsti interventi di insegnamento dell’italiano L2.
Con riferimento al tema dell’inclusione, mediante gli interventi succitati, il PON per la Scuola si affiancherà alle azioni poste in essere dal PON Inclusione, dal PON FEAD e dal PON FAMI; per quanto concerne quest’ultimo, che tra le varie misure di integrazione finanzia anche interventi incentrati sull’istruzione e la formazione compresa la formazione linguistica degli immigrati, il PON per la scuola ha previsto in particolare di intervenire supportando le azioni finalizzate alla riduzione del drop out che molto spesso caratterizza le giovani generazioni di migranti. In quest’ottica risulterà fondamentale la complementarietà con il PON Legalità per continuare le azioni mirate a combattere i fenomeni di dispersione in aree particolarmente a rischio.

Profili di complementarietà  tra FAMI e FSE

Nella programmazione 2014-2020, in particolare con riferimento al FSE e al FAMI, le politiche a favore dei migranti sembrano dare priorità al processo di integrazione socio-lavorativa, pertanto si rende ancora più necessario rafforzare la complementarietà tra i due fondi, sia nell’ambito della formazione che del lavoro.

I profili di complementarietà si riscontrano prioritariamente nell’ambito degli Obiettivi del programma FAMI Asilo ed Integrazione, in cui sia in termini di risultati attesi che di azioni, è possibile individuare settori e tipologie di intervento comuni con i PO FSE, nazionali e regionali.

Con riferimento all’Obiettivo tematico 8 “Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” il FAMI prevede infatti la possibilità di sostenere la partecipazione degli stranieri disoccupati/inoccupati ai programmi di politica attiva con particolare attenzione alle donne, anche attraverso percorsi individualizzati di supporto all’autonomia mediante esperienze d’inserimento in azienda.

In linea con l’Obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” il FAMI, nell’ottica di un’azione complementare al FSE, intende potenziare il coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione per favorire il processo di inclusione socio economica attraverso un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio.

Per quanto riguarda l’ambito dell’Obiettivo tematico 10 “Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze per l’apprendimento permanente” il FAMI intende sostenere la qualificazione del sistema scolastico (secondo una logica di servizio mirato a utenza straniera) ed il contrasto alla dispersione scolastica, nonché l’ampliamento dell’offerta di servizi di formazione linguistica rivolti ai migranti e i percorsi di formazione rivolti agli operatori.

Anche per quanto riguarda l’Obiettivo tematico 11 “Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione” si trovano elementi di complementarietà con il FAMI, in particolare con l’Obiettivo nazionale 3 – Capacità – con cui il fondo intende appunto sostenere una serie di interventi finalizzati a sviluppare le capacità amministrative per migliorare le politiche e le procedure di asilo.

Rispetto alla programmazione, considerando anche le diverse iniziative previste nei PON, come sarà specificato di seguito, sarebbe opportuno garantire un più stretto raccordo tra FSE e FAMI in tutti gli ambiti di intervento in cui i migranti risultano potenziali destinatari.

Per le tipologie di azione a “più alto rischio” (tra cui ad esempio la mediazione interculturale, le misure incentrate volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro, la formazione compresa quella linguistica, le azioni che promuovono la parità di accesso, il rafforzamento delle capacità dei beneficiari) sarebbe opportuno prevedere un raccordo stretto tra i soggetti finanziatori. Il ricorso ad un utilizzo coordinato e congiunto di strumenti e risorse, oltre ad escludere rischi di duplicazione dei finanziamenti, garantirebbe una programmazione integrata capace di generare interventi multidimensionali, idonei ad integrare politiche, servizi ed iniziative che fanno riferimento ad aree diverse, ma che risultano complementari.
Tale modalità di costruzione degli interventi assicurerebbe inoltre il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e dei soggetti del territorio competenti.

Gli interventi previsti dalle Regioni nei POR

Rispetto al tema dell’immigrazione quasi tutte le Regioni italiane hanno registrato negli ultimi dieci anni un forte aumento della popolazione straniera; questo dato ha fortemente influenzato alcune scelte regionali indirizzando molti interventi finanziati dal FSE a sostegno di politiche inclusive a favore degli immigrati. Nei POR FSE, tra i destinatari della maggior parte degli interventi ricorre spesso il target group dei migranti, non solo nell’ambito dell’Obiettivo tematico, dedicato all’inclusione sociale, ma anche negli OT 8, 9 e 10, come descritto di seguito.

Obiettivo tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Nei Programmi molte Regioni hanno previsto interventi a favore degli immigrati principalmente volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro. Per garantire tale risultato le Regioni hanno immaginato un’articolazione di interventi su due direttrici: da una parte azioni mirate a favorire l’acquisizione di competenze linguistiche e professionali che contribuiscono a sostenere al meglio l’integrazione nel mercato del lavoro e a svilupparne le abilità lavorative, dall’altra una serie di interventi diretti a sostenere l’uscita dalla precarizzazione degli immigrati spesso inseriti in lavori sottopagati, privi di opportunità e insufficienti livelli di sicurezza, nell’ottica di migliorare le condizioni lavorative e di vita in generale degli immigrati.
Quale misura complementare, le Regioni hanno previsto attività di mediazione interculturale, integrate in progetti di inclusione sociale attiva, al fine di facilitare le relazioni con i cittadini immigrati.
Si evidenzia che alcune Regioni hanno previsto in tale Asse anche misure di politica attiva prevedendo percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ed azioni di qualificazione e riqualificazione fondate sull’ analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti.
Qualche Regione ha infine previsto alcune azioni di innovazione sociale per sostenere l’integrazione nel mercato del lavoro.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune declinazioni specifiche degli interventi regionali previsti nell’ambito dell’OT 8:
- orientamento al lavoro, volto a offrire assistenza nella ricerca di un percorso formativo-lavorativo-professionale idoneo alle proprie esperienze, competenze e capacità;
- formazione volta all’acquisizione di qualifiche;
- formazione volta all’integrazione culturale e linguistica;
- intermediazione culturale e linguistica;
- istituzione di “Sportelli immigrati” che forniscano prestazioni per consulenza in materia fiscale e previdenziale e consulenza finanziaria, relativa agli aspetti economici legati all’integrazione degli immigrati, quali Microcredito e bisogni finanziari specifici degli immigrati, Area creazione d’impresa, Consulenza legale, Integrazione al lavoro


Obiettivo tematico 9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Le Regioni intendono indirizzare l’impegno del FSE verso il rafforzamento della coesione sociale soprattutto nei riguardi di quelle fasce di popolazione che la crisi ha reso significativamente più esposte al rischio di esclusione, tra cui anche gli immigrati, con una specifica attenzione al rafforzamento dei servizi di assistenza e cura rivolti ai minori. La qualità nei servizi socio educativi e di cura offerti è largamente dipendente dalle capacità e competenze del personale in esso impegnato. Per questo motivo una specifica attenzione viene dedicata alla formazione iniziale e continua degli operatori di questi servizi, ponendo una particolare attenzione, accanto a competenze di carattere tecnico, all’acquisizione da parte di questi soggetti anche di strumenti conoscitivi adeguati a valorizzare le diversità culturali e sociali ed a facilitare l’inserimento sociale e scolastico dei minori provenienti da famiglie di migranti (inclusi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale).
In generale l’impegno delle Regioni con il FSE si concentra per garantire l’accesso ai servizi socio assistenziali e sanitari di base per la popolazione straniera immigrata.
Altro aspetto fondamentale nell’ambito dell’inclusione sociale riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione del numero di famiglie in condizioni di disagio abitativo attraverso servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito, basato su strategie integrate tra i diversi aspetti dell’inserimento (tra cui quello lavorativo e scolastico).

Con riferimento all’OT 9, si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali azioni destinate anche ai migranti previste nei POR:
- forme innovative di sportelli di cittadinanza, lotta alla discriminazione e specifici servizi in ambito immigrazione;
- azioni sperimentali a supporto delle politiche dell’abitare e forme di abitare assistito;
- interventi di politica attiva formativi e di ricerca di lavoro;
- interventi di presa in carico globale;
- interventi di mediazione sociale ed educativa e di misure volte a favorire l’accessibilità e la fruizione dei servizi;
- percorsi di formazione e di inserimento lavorativo;
- azioni di sostegno socio-assistenziale;
- servizi di presidio socio-sanitario di prossimità, anche mediante unità mobili e campagne di prevenzione;
- rafforzamento delle competenze e conoscenze, al fine di migliorarne il profilo di occupabilità;
- sostegno (microcredito) per la creazione d’impresa;
- azioni integrate per l’ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro e per l’imprenditorialità;
- percorsi formativi e servizi al lavoro, progettati e realizzati con il concorso delle istituzioni e degli organismi che hanno in carico i soggetti svantaggiati;
- interventi di inserimento e reinserimento lavorativo con approccio di tipo multidimensionale;
- integrazione tra politiche (lavoro, assistenza, welfare, sanità, ecc.), attori, risorse e servizi.

Obiettivo tematico 10Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Come per il livello nazionale, l’attenzione delle Regioni a favore degli immigrati (in questo caso soprattutto di seconda generazione) sembra indirizzarsi principalmente verso misure utili a contrastare e ridurre la dispersione scolastica e formativa, nell’ambito del sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

A titolo esemplificativo, si riportano le principali tipologie di azioni previste dalle Regioni:
- azioni territoriali integrate (tra istituti comprensivi, istituti/centri di formazione professionale - istituti di istruzione superiore e cooperative del privato sociale) rivolte a gruppi di ragazzi anche esposti al rischio di esclusione sociale, volte a:
o rinforzare le scarse competenze sociali e/o curricolari e le situazioni di bocciati o pluribocciati ad alto rischio di fallimento e/o dispersione scolastica;
o realizzare attività nei periodi di chiusura delle scuole e/o nei momenti extracurricolari volte al recupero delle competenze sociali e curricolari di base;
o supportare la frequenza scolastica e l’apprendimento a partire dalla scuola primaria per bambini, ragazzi e famiglie;

- misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari;

- azioni volte a favorire la transizione scuola-formazione-lavoro dei migranti.

Esempi di attuazione degli interventi FSE regionali a favore dei migranti

Per quanto concerne la fase attuativa della programmazione regionale FSE si segnalano a titolo esemplificativo i principali interventi regionali che stanno coinvolgendo i migranti.

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 8:
• Interventi di formazione rivolti alla popolazione immigrata per l’accesso al mercato del lavoro, finalizzati al primo inserimento e al reinserimento lavorativo.
• Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine, nonché assistenza e consulenza per la creazione di nuove iniziative d’impresa.
• Percorsi di formazione e di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).

Si segnala anche un intervento attuato con un’articolazione mutilasse (OT 8 e OT 9), nello specifico attività per il potenziamento e il miglioramento delle istituzioni del mercato del lavoro, anche attraverso le attività di mediazione interculturale, insieme ad interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa, attraverso percorsi di empowerment e misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa.

Con riferimento specifico all’OT 9:
• Percorsi di accompagnamento per l'integrazione socio-lavorativa dei “titolari di protezione internazionale” anche avvalendosi del servizio di mediazione culturale.
• Progetti di potenziamento della rete dei servizi per l’inclusione dei soggetti a rischio di esclusione sociale e presa in carico sociale personalizzata.
• Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane per l'inclusione lavorativa, le pari opportunità e la partecipazione attiva, attraverso percorsi di orientamento e formazione che permettono inserimento, reinserimento e permanenza nei contesti produttivi, nonché progetti integrati di accompagnamento al lavoro.
• Individuazione di strutture alloggiative da destinare alla popolazione immigrata.
• Interventi per l’apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri immigrati.
• Percorsi integrati per l'inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso l'accesso alla cultura, alla creazione artistica e allo sport (immigrati tra le principali categorie di destinatari).
• Creazione di reti tra gli attori del territorio (istituzionali e non) per attivare percorsi di reinserimento lavorativo e sociale fondati sulla presa in carico globale della persona.

Si evidenziano poi una serie di interventi nell’ambito dell’OT 9 dedicati in particolare alle vittime di tratta, tra cui:
• azioni finalizzate al recupero della piena autonomia attraverso accompagnamento individuale (presa in carico, bilancio delle competenze, etc.), formazione e orientamento al lavoro, tirocinio lavorativo e attività di monitoraggio;
• progetti integrati che prevedono, mediante la condivisione delle specifiche tematiche affrontate e delle soluzioni già efficacemente sperimentate, la messa in atto di azioni di inclusione lavorativa per favorire la ricostituzione del sistema di competenze, attitudini, motivazioni, autostima e capacità di apprendimento, con attività riconducibili ad azioni di accompagnamento individuale, percorsi di formazione, tirocini di orientamento, accompagnamento al lavoro, ecc.

Nell’ambito dell’OT 10 si segnalano infine i percorsi formativi per l’apprendimento della lingua italiana destinati agli alunni stranieri non nati in Italia.