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Accordo di partenariato
Fonte: Art. 2, punto 20, del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Accordo di Partenariato Italia

L’Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. La Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia è del 29 ottobre 2014.

Accordo di partenariato
Fonte: Art. 2, punto 20, del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Accordo di Partenariato Italia

L’Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. La Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia è del 29 ottobre 2014.

Acquis comunitario
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

L'acquis comunitario corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel contesto dell'Unione europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:
• dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati;
• dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
• dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione;
• dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune;
• dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni;
• dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei settori di competenza dell'Unione.

I paesi candidati devono accettare l'acquis per poter aderire all'Unione europea. Le deroghe all'acquis comunitario sono eccezionali e di portata limitata. Per integrarsi nell'Unione, i paesi candidati devono recepire l'acquis nei rispettivi ordinamenti nazionali, e quindi applicarlo con decorrenza dalla data in cui la loro adesione è diventata effettiva.

Acquis comunitario
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

L'acquis comunitario corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel contesto dell'Unione europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:
• dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati;
• dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
• dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione;
• dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune;
• dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni;
• dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei settori di competenza dell'Unione.

I paesi candidati devono accettare l'acquis per poter aderire all'Unione europea. Le deroghe all'acquis comunitario sono eccezionali e di portata limitata. Per integrarsi nell'Unione, i paesi candidati devono recepire l'acquis nei rispettivi ordinamenti nazionali, e quindi applicarlo con decorrenza dalla data in cui la loro adesione è diventata effettiva.

Addizionalità 
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

È uno dei cinque princìpi dell’azione strutturale comunitaria: stabilisce che l’aiuto dell'Unione europea non deve avere come conseguenza una riduzione dell’impegno degli Stati membri, ma si deve semplicemente aggiungere a quest’ultimo.

Addizionalità 
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

È uno dei cinque princìpi dell’azione strutturale comunitaria: stabilisce che l’aiuto dell'Unione europea non deve avere come conseguenza una riduzione dell’impegno degli Stati membri, ma si deve semplicemente aggiungere a quest’ultimo.

AGGIORNAMENTO
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AGGIORNAMENTO
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AGGIORNAMENTO
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Aiuti di Stato
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Il controllo degli aiuti di Stato risponde pertanto alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all'interno dell'Unione europea.

Sono vietati (articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE) gli aiuti erogati in maniera selettiva dagli Stati membri, ovvero tramite risorse statali, che possano ostacolare gli scambi fra Stati membri ovvero ostacolare la libera concorrenza. Gli aiuti di Stato possono tuttavia essere autorizzati allorquando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura.

La Commissione europea è incaricata di controllare i provvedimenti riguardanti gli aiuti di Stato adottati dagli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali iniziative siano in fase di progetto o già operative, al fine di garantire che tali provvedimenti non ostacolino la libera concorrenza.

La Commissione e la Corte di giustizia forniscono un'ampia interpretazione della nozione di « aiuto », sia per quanto riguarda l'organismo dal quale l'aiuto proviene (Stato, ente territoriale, organismo nel quale lo Stato esercita direttamente o indirettamente un'influenza preponderante, impresa privata o pubblica con statuto privato, ecc.), sia per quanto riguarda la forma dell'aiuto (aiuti diretti o indiretti; ad esempio misure di alleggerimento degli oneri finanziari di un'impresa) che la loro finalità.

 

Aiuti di Stato
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Il controllo degli aiuti di Stato risponde pertanto alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all'interno dell'Unione europea.

Sono vietati (articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE) gli aiuti erogati in maniera selettiva dagli Stati membri, ovvero tramite risorse statali, che possano ostacolare gli scambi fra Stati membri ovvero ostacolare la libera concorrenza. Gli aiuti di Stato possono tuttavia essere autorizzati allorquando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura.

La Commissione europea è incaricata di controllare i provvedimenti riguardanti gli aiuti di Stato adottati dagli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali iniziative siano in fase di progetto o già operative, al fine di garantire che tali provvedimenti non ostacolino la libera concorrenza.

La Commissione e la Corte di giustizia forniscono un'ampia interpretazione della nozione di « aiuto », sia per quanto riguarda l'organismo dal quale l'aiuto proviene (Stato, ente territoriale, organismo nel quale lo Stato esercita direttamente o indirettamente un'influenza preponderante, impresa privata o pubblica con statuto privato, ecc.), sia per quanto riguarda la forma dell'aiuto (aiuti diretti o indiretti; ad esempio misure di alleggerimento degli oneri finanziari di un'impresa) che la loro finalità.

 

Allargamento dell'Unione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

L'allargamento è il processo con il quale nuovi paesi aderiscono alla UE. Da quando fu fondata nel 1957, la UE è passata da 6 paesi membri a 27.
Il trattato sull'Unione europea stabilisce che qualsiasi paese europeo può candidarsi all'adesione a condizione che rispetti i valori democratici della UE e si impegni a promuoverli.
In particolare, un paese può entrare a far parte della UE solo se soddisfa tutti i criteri di adesione:
politici – presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani;
economici – esistenza di un'economia di mercato funzionante e capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;
giuridici – accettazione della legislazione e delle prassi consolidate della UE, soprattutto riguardo agli obiettivi principali dell'unione politica, economica e monetaria.

Il processo di adesione si articola in tre fasi (ognuna delle quali deve essere approvata da tutti i paesi membri della UE):

1.al paese interessato viene offerta la prospettiva di adesione; ciò significa che gli verrà riconosciuto lo status ufficiale di paese candidato non appena sarà pronto;
2.il paese diventa un candidato ufficiale all'adesione, il che non comporta tuttavia l'apertura ufficiale dei negoziati;
3.il paese candidato viene invitato a partecipare ai negoziati ufficiali di adesione, un processo che solitamente implica alcune riforme per recepire la legislazione dellaUE.
Una volta che i negoziati e le riforme ad essi associate sono stati portati a termine con soddisfazione di entrambe le parti, il paese in questione può entrare nella UE, previo accordo di tutti i paesi membri esistenti.

Allargamento dell'Unione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

L'allargamento è il processo con il quale nuovi paesi aderiscono alla UE. Da quando fu fondata nel 1957, la UE è passata da 6 paesi membri a 27.
Il trattato sull'Unione europea stabilisce che qualsiasi paese europeo può candidarsi all'adesione a condizione che rispetti i valori democratici della UE e si impegni a promuoverli.
In particolare, un paese può entrare a far parte della UE solo se soddisfa tutti i criteri di adesione:
politici – presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani;
economici – esistenza di un'economia di mercato funzionante e capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione;
giuridici – accettazione della legislazione e delle prassi consolidate della UE, soprattutto riguardo agli obiettivi principali dell'unione politica, economica e monetaria.

Il processo di adesione si articola in tre fasi (ognuna delle quali deve essere approvata da tutti i paesi membri della UE):

1.al paese interessato viene offerta la prospettiva di adesione; ciò significa che gli verrà riconosciuto lo status ufficiale di paese candidato non appena sarà pronto;
2.il paese diventa un candidato ufficiale all'adesione, il che non comporta tuttavia l'apertura ufficiale dei negoziati;
3.il paese candidato viene invitato a partecipare ai negoziati ufficiali di adesione, un processo che solitamente implica alcune riforme per recepire la legislazione dellaUE.
Una volta che i negoziati e le riforme ad essi associate sono stati portati a termine con soddisfazione di entrambe le parti, il paese in questione può entrare nella UE, previo accordo di tutti i paesi membri esistenti.

ANPAL
Fonte:

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è prevista dalla legge n. 183/2014 (cd. Jobs Act) e istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’articolo 4 del D. Lgs. 150/2015. L’ANPAL esercita, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ed alla Province Autonome,  il ruolo di coordinamento della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, costituita da soggetti pubblici e privati. Fanno parte della Rete le strutture regionali per le politiche attive del lavoro, l’INPS, l’INAIL, le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, i fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali,  Italia Lavoro e ISFOL, nonché il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

L’ANPAL, che opera sotto l’indirizzo e la vigilanza del Ministero, è chiamata a svolgere, oltre alle funzioni di coordinamento su scala nazionale dei soggetti attuatori delle misure per incentivare l’occupazione, compiti di proposta e di definizione di standard e di metodologie in relazione all’erogazione delle politiche attive, di gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e di programmi di riallineamento per il rispetto dei LEP.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.

ANPAL
Fonte:

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è prevista dalla legge n. 183/2014 (cd. Jobs Act) e istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’articolo 4 del D. Lgs. 150/2015. L’ANPAL esercita, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ed alla Province Autonome,  il ruolo di coordinamento della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, costituita da soggetti pubblici e privati. Fanno parte della Rete le strutture regionali per le politiche attive del lavoro, l’INPS, l’INAIL, le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, i fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali,  Italia Lavoro e ISFOL, nonché il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

L’ANPAL, che opera sotto l’indirizzo e la vigilanza del Ministero, è chiamata a svolgere, oltre alle funzioni di coordinamento su scala nazionale dei soggetti attuatori delle misure per incentivare l’occupazione, compiti di proposta e di definizione di standard e di metodologie in relazione all’erogazione delle politiche attive, di gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e di programmi di riallineamento per il rispetto dei LEP.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale.

ANTICIPAZIONI
Fonte:
ANTICIPAZIONI
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ANTICIPAZIONI
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ANTICIPAZIONI
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ANTICIPAZIONI
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ANTICIPAZIONI
Fonte:
Apprendimento formale
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. b

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

Apprendimento formale
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. b

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

Apprendimento informale
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. c.

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Apprendimento informale
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. c.

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Apprendimento non formale
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. c.

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (n.d.r. Apprendimento formale), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

Apprendimento non formale
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. c.

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (n.d.r. Apprendimento formale), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

Apprendimento permanente
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Art. 2, c. 1, lett. a

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

Apprendimento permanente
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Art. 2, c. 1, lett. a

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

Apprendistato
Fonte:

È un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo.

Apprendistato
Fonte:

È un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo.

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Fonte:

È rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale ed aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.


 

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Fonte:

È rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale ed aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.


 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Fonte:

È rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni ed è finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale triennale o del diploma regionale quadriennale. La sua durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 

 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Fonte:

È rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni ed è finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale triennale o del diploma regionale quadriennale. La sua durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 

 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Fonte:

È rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è stabilita in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La durata, del contratto, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Fonte:

È rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è stabilita in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La durata, del contratto, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

 

APPROFONDIMENTI
Fonte:
APPROFONDIMENTI
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APPROFONDIMENTI
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APPROFONDIMENTI
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APPROFONDIMENTI
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APPROFONDIMENTI
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APPROFONDIMENTI/Appalti
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APPROFONDIMENTI/Appalti
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APPROFONDIMENTI/Appalti
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APPROFONDIMENTI/Audit
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APPROFONDIMENTI/Audit
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APPROFONDIMENTI/Audit
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APPROFONDIMENTI/Audit
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APPROFONDIMENTI/Audit
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APPROFONDIMENTO/ Innovazione sociale
Fonte:
APPROFONDIMENTO/ Innovazione sociale
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APPROFONDIMENTO/ Innovazione sociale
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APPROFONDIMENTO/ Innovazione sociale
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APPROFONDIMENTO/ Innovazione sociale
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APPROFONDIMENTO/ Innovazione sociale
Fonte:
Aree interne
Fonte: “Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance”, Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013; Accordo di Partenariato Italia.

Sono “aree territoriali significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità) e dall’offerta di connettività virtuale; dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere)”. Sono oggetto di una specifica strategia di intervento nell’ambito della programmazione 2014-2020 volta a creare occupazione, realizzare inclusione e a ridurre i costi dell’abbandono del territorio attraverso il miglioramento dell’offerta di servizi essenziali e progetti di sviluppo locale. Sono individuate e classificate in base ad una mappatura nazionale, ma spetta alle Regioni avviare la selezione, proporre le aree di intervento e definire nei propri programmi le linee generali delle specifiche strategie d’area, sulla base della procedura di istruttoria e dei criteri condivisi.

Aree interne
Fonte: “Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance”, Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013; Accordo di Partenariato Italia.

Sono “aree territoriali significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità) e dall’offerta di connettività virtuale; dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere)”. Sono oggetto di una specifica strategia di intervento nell’ambito della programmazione 2014-2020 volta a creare occupazione, realizzare inclusione e a ridurre i costi dell’abbandono del territorio attraverso il miglioramento dell’offerta di servizi essenziali e progetti di sviluppo locale. Sono individuate e classificate in base ad una mappatura nazionale, ma spetta alle Regioni avviare la selezione, proporre le aree di intervento e definire nei propri programmi le linee generali delle specifiche strategie d’area, sulla base della procedura di istruttoria e dei criteri condivisi.

Aree urbane
Fonte: Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale

Le aree urbane sono le porzioni di territorio in cui il FESR sostiene azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile con almeno il 5% delle risorse a livello nazionale. I principi per la selezione di tali aree sono fissate nell’Accordo di partenariato. Come le aree interne, anche quelle urbane sono oggetto di specifici interventi integrati di valorizzazione territoriale.

Aree urbane
Fonte: Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale

Le aree urbane sono le porzioni di territorio in cui il FESR sostiene azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile con almeno il 5% delle risorse a livello nazionale. I principi per la selezione di tali aree sono fissate nell’Accordo di partenariato. Come le aree interne, anche quelle urbane sono oggetto di specifici interventi integrati di valorizzazione territoriale.

ASDI
Fonte: sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 introduce in via sperimentale, per il 2015, l'assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell'assegno, che sarà pari al 75% della retribuzione Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

ASDI
Fonte: sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 introduce in via sperimentale, per il 2015, l'assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell'assegno, che sarà pari al 75% della retribuzione Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

ASPI
Fonte:

Assicurazione sociale per l'impiego - È un ammortizzatore sociale introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 2), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. A partire dall'anno 2013, l'ASpI sostituisce le precedenti forme di ammortizzatore sociale (indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti pieni e la mobilità). La legge 92/2012 ha introdotto anche una mini -ASpI, che va a sostituire la precedente indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti.

ASPI
Fonte:

Assicurazione sociale per l'impiego - È un ammortizzatore sociale introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 2), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. A partire dall'anno 2013, l'ASpI sostituisce le precedenti forme di ammortizzatore sociale (indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti pieni e la mobilità). La legge 92/2012 ha introdotto anche una mini -ASpI, che va a sostituire la precedente indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti.

Asse
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Gli Assi prioritari sono le aree di intervento in cui si articola il QCS.

Nel QCS Obiettivo 1 2000-2006 sono individuate 6 aree che rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da realizzare nel periodo di programmazione (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 9):

- Asse I: Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali)
- Asse II: Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse culturali)
- Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse umane)
- Asse IV: Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi locali di sviluppo)
- Asse V: Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata (Città)
- Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizio)

Nel QCS Obiettivo 3 2000-2006 sono individuate 6 aree corrispondenti ai campi di intervento del FSE - all'interno dei quali sono stati individuati uno o più obiettivi specifici:

- Asse A: Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro
- Asse B: Integrazione nel mercato del lavoro delle persone più esposte al rischio di esclusione sociale
- Asse C: Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione e dell'orientamento, nell'ambito di una politica di apprendimento lungo l'intero arco di vita
- Asse D: Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile; sostegno all'imprenditorialità; sviluppo del potenziale umano nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico
- Asse E: Sostegno alle pari opportunità per le donne sul mercato del lavoro
- Asse F: Accompagnamento del QCS e dei Programmi Operativi

Asse
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Gli Assi prioritari sono le aree di intervento in cui si articola il QCS.

Nel QCS Obiettivo 1 2000-2006 sono individuate 6 aree che rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da realizzare nel periodo di programmazione (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 9):

- Asse I: Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali)
- Asse II: Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse culturali)
- Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse umane)
- Asse IV: Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi locali di sviluppo)
- Asse V: Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata (Città)
- Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizio)

Nel QCS Obiettivo 3 2000-2006 sono individuate 6 aree corrispondenti ai campi di intervento del FSE - all'interno dei quali sono stati individuati uno o più obiettivi specifici:

- Asse A: Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro
- Asse B: Integrazione nel mercato del lavoro delle persone più esposte al rischio di esclusione sociale
- Asse C: Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione e dell'orientamento, nell'ambito di una politica di apprendimento lungo l'intero arco di vita
- Asse D: Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile; sostegno all'imprenditorialità; sviluppo del potenziale umano nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico
- Asse E: Sostegno alle pari opportunità per le donne sul mercato del lavoro
- Asse F: Accompagnamento del QCS e dei Programmi Operativi

Atti delegati
Fonte: Art.288 e 290 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Sito dell'Unione europea - Glossario http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm

Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, “di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali” di un atto legislativo. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono delegare alla Commissione il potere di adottare questo tipo di atto. Il Regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE prevede la delega in 21 articoli per un totale di circa sei Regolamenti. A titolo esemplificativo, il Regolamento delegato 480/2014 è intervenuto su numerosi aspetti che riguardano principalmente la gestione degli strumenti finanziari, le funzioni delle Autorità coinvolte nell’attuazione dei Programmi ed il funzionamento del quadro di performance.

Atti delegati
Fonte: Art.288 e 290 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Sito dell'Unione europea - Glossario http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm

Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, “di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali” di un atto legislativo. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono delegare alla Commissione il potere di adottare questo tipo di atto. Il Regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE prevede la delega in 21 articoli per un totale di circa sei Regolamenti. A titolo esemplificativo, il Regolamento delegato 480/2014 è intervenuto su numerosi aspetti che riguardano principalmente la gestione degli strumenti finanziari, le funzioni delle Autorità coinvolte nell’attuazione dei Programmi ed il funzionamento del quadro di performance.

Atti di esecuzione
Fonte: Art.288 e 291 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Sito dell'Unione europea - Glossario: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm

Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, generalmente emanati dagli Stati membri, che “adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione”. Tuttavia, “allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, [gli Stati Membri] conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specificamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea [i.e., politica estera e di sicurezza comune], al Consiglio”. La Commissione dispone pertanto di competenze di esecuzione solamente se sono previste dall’atto giuridico di base, non si tratta dunque di una competenza generale.
Nel regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE la Commissione, è incaricata di adottare atti di esecuzione secondo una duplice modalità: o attraverso ”decisioni” ad esempio di approvazione dell’Accordo di Partenariato o del Programma operativo o di ripartizione annuale delle risorse globali dei fondi; oppure attraverso “regolamenti” approvati tramite procedura di comitato (art.150), al fine di garantire “condizioni uniformi di esecuzione” su alcuni aspetti tecnici ad esempio fornendo la nomenclatura delle categorie d’intervento, la determinazione dei target per il quadro di performance, lo scambio dati attraverso SFC 2014, o la modellistica (modello di PO, modello di Rapporto Annuale, modello di domanda di pagamento, modello di relazione sugli strumenti finanziari, eccetera). I Regolamenti di esecuzione della Commissione sono sette.

Atti di esecuzione
Fonte: Art.288 e 291 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Sito dell'Unione europea - Glossario: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm

Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, generalmente emanati dagli Stati membri, che “adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione”. Tuttavia, “allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, [gli Stati Membri] conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specificamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea [i.e., politica estera e di sicurezza comune], al Consiglio”. La Commissione dispone pertanto di competenze di esecuzione solamente se sono previste dall’atto giuridico di base, non si tratta dunque di una competenza generale.
Nel regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE la Commissione, è incaricata di adottare atti di esecuzione secondo una duplice modalità: o attraverso ”decisioni” ad esempio di approvazione dell’Accordo di Partenariato o del Programma operativo o di ripartizione annuale delle risorse globali dei fondi; oppure attraverso “regolamenti” approvati tramite procedura di comitato (art.150), al fine di garantire “condizioni uniformi di esecuzione” su alcuni aspetti tecnici ad esempio fornendo la nomenclatura delle categorie d’intervento, la determinazione dei target per il quadro di performance, lo scambio dati attraverso SFC 2014, o la modellistica (modello di PO, modello di Rapporto Annuale, modello di domanda di pagamento, modello di relazione sugli strumenti finanziari, eccetera). I Regolamenti di esecuzione della Commissione sono sette.

Aua
Fonte:

Autorizzazione unica ambientale. È il provvedimento amministrativo che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazioni in materia ambientale previsti dal decreto statale del 5 febbraio 2013 e dalle singole Regioni e Province autonome.

L'Aua incorpora i sette titoli abilitativi alle emissioni in aria, acqua e gestione dei rifiuti previsti dal decreto nazionale; i titoli ambientali previsti (a livello locale) da Regioni e Province autonome.

Aua
Fonte:

Autorizzazione unica ambientale. È il provvedimento amministrativo che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazioni in materia ambientale previsti dal decreto statale del 5 febbraio 2013 e dalle singole Regioni e Province autonome.

L'Aua incorpora i sette titoli abilitativi alle emissioni in aria, acqua e gestione dei rifiuti previsti dal decreto nazionale; i titoli ambientali previsti (a livello locale) da Regioni e Province autonome.

Audit
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Attività di controllo, obiettiva e indipendente, finalizzata ad aggiungere valore e a migliorare il funzionamento di un’organizzazione.

Audit
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Attività di controllo, obiettiva e indipendente, finalizzata ad aggiungere valore e a migliorare il funzionamento di un’organizzazione.

Autorità  di gestione
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

È il soggetto responsabile dell’attuazione del QCS e dei programmi operativi. Si tratta di organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento finanziato dai fondi comunitari (regolamento CE n.1260 del 1999, articolo 9).

Autorità  di gestione
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

È il soggetto responsabile dell’attuazione del QCS e dei programmi operativi. Si tratta di organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento finanziato dai fondi comunitari (regolamento CE n.1260 del 1999, articolo 9).

Autorizzazione
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera e).

Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, denominati “agenzie per il lavoro”, allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro”, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. 

Autorizzazione
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera e).

Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, denominati “agenzie per il lavoro”, allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro”, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. 

Beneficiario
Fonte: Art. 2 punto 10 e art. 63.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.

Il beneficiario è “un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.  Nel quadro dei regimi di aiuti di Stato il beneficiario è l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari l'organismo che attua lo strumento finanziario”. “In relazione a operazioni di Partenariato Pubblico Privato un beneficiario può essere: a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione”. Il Beneficiario è distinto dal destinatario finale e dal partecipante.

Beneficiario
Fonte: Art. 2 punto 10 e art. 63.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.

Il beneficiario è “un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.  Nel quadro dei regimi di aiuti di Stato il beneficiario è l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari l'organismo che attua lo strumento finanziario”. “In relazione a operazioni di Partenariato Pubblico Privato un beneficiario può essere: a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione”. Il Beneficiario è distinto dal destinatario finale e dal partecipante.

Blue economy
Fonte: Commissione Europea Affari Marittimi (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm)

La crescita blu è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per l’economia europea, con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Blue economy
Fonte: Commissione Europea Affari Marittimi (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm)

La crescita blu è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per l’economia europea, con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAG
Fonte:

Il Consiglio affari Generali (CAG) è una delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio dell'Unione europea. Nella formazione Affari generali il Consiglio è composto dai ministri degli esteri degli stati membri, ed eventualmente anche dai ministri degli affari europei. Il Consiglio Affari generali si occupa della preparazione del bilancio dell'Unione europea, degli allargamenti della UE e delle questioni di carattere istituzionale o amministrativo.  Il Consiglio Affari generali ha anche un ruolo importante nella preparazione dei vertici del Consiglio europeo e nella gestione delle decisioni prese dal Consiglio europeo.

CAG
Fonte:

Il Consiglio affari Generali (CAG) è una delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio dell'Unione europea. Nella formazione Affari generali il Consiglio è composto dai ministri degli esteri degli stati membri, ed eventualmente anche dai ministri degli affari europei. Il Consiglio Affari generali si occupa della preparazione del bilancio dell'Unione europea, degli allargamenti della UE e delle questioni di carattere istituzionale o amministrativo.  Il Consiglio Affari generali ha anche un ruolo importante nella preparazione dei vertici del Consiglio europeo e nella gestione delle decisioni prese dal Consiglio europeo.

Capacità  Istituzionale
Fonte: Linee Guida DPS per la programmazione operativa dell'OT 11; Guidance Fiche (CE) for desk officer “Institutional Capacity Building (Thematic Objective 11)” vers. 2 del 22/01/2014

La capacità istituzionale è l’insieme dei processi d’intervento messi in campo per “costruire” o “rafforzare” le capacità della Pubblica Amministrazione funzionali all’efficienza ed all’efficacia delle politiche pubbliche.  È prevista come uno degli obiettivi tematici (OT 11) da sostenere con i fondi SIE.
La Capacità istituzionale va distinta dall’Assistenza Tecnica; laddove quest’ultima “dovrebbe concentrarsi solo sull’attuazione dei fondi SIE (ad esempio, rafforzando le risorse umane necessarie per la gestione dei fondi, l'assunzione di consulenti per gli studi, la preparazione di progetti o attività di monitoraggio / valutazione, formazione, networking, ecc.) ed è quindi limitata al periodo di programmazione,  la capacità istituzionale ha invece un obiettivo molto più ampio e di più lungo termine e si concentra sulla riforma e il cambiamento sistemico per migliorare le prestazioni intrinseche della pubblica amministrazione, indipendente dalla gestione dei fondi UE”. Sia l’OT 11 che l’Assistenza Tecnica possono contribuire alla realizzazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).

Capacità  Istituzionale
Fonte: Linee Guida DPS per la programmazione operativa dell'OT 11; Guidance Fiche (CE) for desk officer “Institutional Capacity Building (Thematic Objective 11)” vers. 2 del 22/01/2014

La capacità istituzionale è l’insieme dei processi d’intervento messi in campo per “costruire” o “rafforzare” le capacità della Pubblica Amministrazione funzionali all’efficienza ed all’efficacia delle politiche pubbliche.  È prevista come uno degli obiettivi tematici (OT 11) da sostenere con i fondi SIE.
La Capacità istituzionale va distinta dall’Assistenza Tecnica; laddove quest’ultima “dovrebbe concentrarsi solo sull’attuazione dei fondi SIE (ad esempio, rafforzando le risorse umane necessarie per la gestione dei fondi, l'assunzione di consulenti per gli studi, la preparazione di progetti o attività di monitoraggio / valutazione, formazione, networking, ecc.) ed è quindi limitata al periodo di programmazione,  la capacità istituzionale ha invece un obiettivo molto più ampio e di più lungo termine e si concentra sulla riforma e il cambiamento sistemico per migliorare le prestazioni intrinseche della pubblica amministrazione, indipendente dalla gestione dei fondi UE”. Sia l’OT 11 che l’Assistenza Tecnica possono contribuire alla realizzazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).

Capping
Fonte:

Fissazione del livello massimo di trasferimento a ogni singolo Stato membro per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite.

Capping
Fonte:

Fissazione del livello massimo di trasferimento a ogni singolo Stato membro per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite.

Cassa integrazione in deroga
Fonte: Dal sito del ministero del Lavoro e Politiche sociali

La Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) è un trattamento di integrazione salariale  destinato ai lavoratori di alcune categorie di aziende (purché in attività da più di 12 mesi) che non hanno i requisiti per accedere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. La  Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede la possibilità di concedere per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, gli ammortizzatori sociali in deroga "per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese".

Cassa integrazione in deroga
Fonte: Dal sito del ministero del Lavoro e Politiche sociali

La Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) è un trattamento di integrazione salariale  destinato ai lavoratori di alcune categorie di aziende (purché in attività da più di 12 mesi) che non hanno i requisiti per accedere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. La  Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede la possibilità di concedere per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, gli ammortizzatori sociali in deroga "per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese".

Certificazione delle competenze
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. l

Procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato (...), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi (...), delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi (...).

Certificazione delle competenze
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. l

Procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato (...), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi (...), delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi (...).

CIGO - Cassa integrazione guadagni ordinaria
Fonte: Dal sito del ministero del Lavoro e Politiche sociali

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) consiste nel versamento da parte dell'INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita per effetto di una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell’azienda (calo della domanda) o ad altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori. La temporaneità implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.

 

CIGO - Cassa integrazione guadagni ordinaria
Fonte: Dal sito del ministero del Lavoro e Politiche sociali

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) consiste nel versamento da parte dell'INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita per effetto di una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell’azienda (calo della domanda) o ad altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori. La temporaneità implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.

 

CIGS - Cassa integrazione guadagni straordinaria
Fonte: Dal sito del ministero del Lavoro e Politiche sociali

La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall'INPS per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc. Si tratta quindi di situazioni che possono dipendere da problemi della singola azienda, del settore merceologico o di un’intera economia e che, poiché implicano un’impossibilità di ripresa dell’attività, determinano un’eccedenza strutturale di personale. Per fruire del sussidio è necessario che il lavoratore sia titolare di un contratto di lavoro subordinato, abbia maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso di un’azienda destinataria della normativa CIGS che abbia più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda.

CIGS - Cassa integrazione guadagni straordinaria
Fonte: Dal sito del ministero del Lavoro e Politiche sociali

La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall'INPS per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc. Si tratta quindi di situazioni che possono dipendere da problemi della singola azienda, del settore merceologico o di un’intera economia e che, poiché implicano un’impossibilità di ripresa dell’attività, determinano un’eccedenza strutturale di personale. Per fruire del sussidio è necessario che il lavoratore sia titolare di un contratto di lavoro subordinato, abbia maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso di un’azienda destinataria della normativa CIGS che abbia più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda.

Codice europeo di condotta sul partenariato
Fonte: Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea

Il codice europeo di condotta è un insieme di norme finalizzato a sostenere ed agevolare gli Stati membri ad organizzare i partenariati in fase di predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dell’Accordo di partenariato e dei programmi operativi.
Tale codice, che è contenuto nel Regolamento della Commissione (UE) 240/2014 (atto delegato), oltre a stabilire i principi essenziali per la scelta dei partner, e a definirne le modalità di coinvolgimento, richiede alle autorità di gestione di attivare interventi mirati di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner stessi. E’ inoltre previsto che la Commissione istituisca un meccanismo di cooperazione per lo scambio delle migliori prassi esistenti negli Stati membri.

Codice europeo di condotta sul partenariato
Fonte: Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea

Il codice europeo di condotta è un insieme di norme finalizzato a sostenere ed agevolare gli Stati membri ad organizzare i partenariati in fase di predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dell’Accordo di partenariato e dei programmi operativi.
Tale codice, che è contenuto nel Regolamento della Commissione (UE) 240/2014 (atto delegato), oltre a stabilire i principi essenziali per la scelta dei partner, e a definirne le modalità di coinvolgimento, richiede alle autorità di gestione di attivare interventi mirati di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner stessi. E’ inoltre previsto che la Commissione istituisca un meccanismo di cooperazione per lo scambio delle migliori prassi esistenti negli Stati membri.

Commissione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Istituita dal Trattato di Roma del 1957, la Commissione europea, dal 1° luglio 2008, data dell’adesione della Croazia, è composta da 28 commissari. La sua funzione principale è proporre ed attuare le politiche comunitarie adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Essa agisce nell’interesse generale dell’Unione in piena indipendenza dai governi nazionali.
In quanto custode dei trattati, la Commissione vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

Commissione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Istituita dal Trattato di Roma del 1957, la Commissione europea, dal 1° luglio 2008, data dell’adesione della Croazia, è composta da 28 commissari. La sua funzione principale è proporre ed attuare le politiche comunitarie adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Essa agisce nell’interesse generale dell’Unione in piena indipendenza dai governi nazionali.
In quanto custode dei trattati, la Commissione vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

Competenza
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art 2, c. 1, lett. e

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Competenza
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art 2, c. 1, lett. e

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Condizionalità  ex ante
Fonte: Art. 2 punto 33 e Allegato IX del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La condizionalità ex ante è un “fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto”.
Nell’ambito dei Programmi Operativi le autorità di gestione hanno operato una valutazione delle condizionalità ex ante collegate alle priorità d’investimento selezionate. Per quelle solo parzialmente soddisfatte alla data di presentazione del Programma è prevista una road map di attuazione entro il 2016; il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare tali condizionalità entro detto termine costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi a favore delle priorità interessate del programma.

Condizionalità  ex ante
Fonte: Art. 2 punto 33 e Allegato IX del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La condizionalità ex ante è un “fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto”.
Nell’ambito dei Programmi Operativi le autorità di gestione hanno operato una valutazione delle condizionalità ex ante collegate alle priorità d’investimento selezionate. Per quelle solo parzialmente soddisfatte alla data di presentazione del Programma è prevista una road map di attuazione entro il 2016; il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare tali condizionalità entro detto termine costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi a favore delle priorità interessate del programma.

Condizionalità  Macroeconomica
Fonte: Art. 23 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione COM(2014) 494 def.: “Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento eur

Con tale termine si intendono “le misure per collegare l’efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica”. “A differenza del precedente periodo di programmazione, tutti i cinque fondi ESI sono ora subordinati al rispetto delle procedure di governance economica. Tale condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti:
• un primo filone in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica;
• un secondo filone in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica.”

Condizionalità  Macroeconomica
Fonte: Art. 23 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione COM(2014) 494 def.: “Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento eur

Con tale termine si intendono “le misure per collegare l’efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica”. “A differenza del precedente periodo di programmazione, tutti i cinque fondi ESI sono ora subordinati al rispetto delle procedure di governance economica. Tale condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti:
• un primo filone in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica;
• un secondo filone in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica.”

Consiglio dell'Unione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio dei ministri" o "Consiglio") è l'istanza decisionale preminente dell'Unione europea. Esso riunisce i ministri degli Stati membri e costituisce quindi l'istituzione di rappresentanza degli Stati membri. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni (in totale 10) nel cui ambito si incontrano i ministri competenti degli Stati membri per i settori interessati: Affari generali, Affari esteri, Affari economici e finanziari, Giustizia e affari interni, Occupazione, Politica sociale, sanità e consumatori, Competitività,, Trasporti, Telecomunicazioni ed energia, Agricoltura e pesca, Ambiente, Istruzione, gioventù e cultura. Il Consiglio “Affari generali” si occupa, unitamente alla Commissione, del coordinamento dei lavori delle varie formazioni all’interno del Consiglio.
Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), che è assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari delle amministrazioni nazionali.
Il Consiglio esercita, con il Parlamento europeo, le funzioni legislative e di bilancio ed è l'istituzione principale con poteri decisionali in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), oltre che di cooperazione delle politiche economiche (approccio intergovernativo). Esso detiene anche il potere esecutivo che delega generalmente alla Commissione.

Consiglio dell'Unione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio dei ministri" o "Consiglio") è l'istanza decisionale preminente dell'Unione europea. Esso riunisce i ministri degli Stati membri e costituisce quindi l'istituzione di rappresentanza degli Stati membri. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni (in totale 10) nel cui ambito si incontrano i ministri competenti degli Stati membri per i settori interessati: Affari generali, Affari esteri, Affari economici e finanziari, Giustizia e affari interni, Occupazione, Politica sociale, sanità e consumatori, Competitività,, Trasporti, Telecomunicazioni ed energia, Agricoltura e pesca, Ambiente, Istruzione, gioventù e cultura. Il Consiglio “Affari generali” si occupa, unitamente alla Commissione, del coordinamento dei lavori delle varie formazioni all’interno del Consiglio.
Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), che è assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari delle amministrazioni nazionali.
Il Consiglio esercita, con il Parlamento europeo, le funzioni legislative e di bilancio ed è l'istituzione principale con poteri decisionali in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), oltre che di cooperazione delle politiche economiche (approccio intergovernativo). Esso detiene anche il potere esecutivo che delega generalmente alla Commissione.

Consiglio europeo
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo diventa una delle istituzioni dell'Unione europea. Esso riunisce almeno quattro volte all'anno i capi di Stato o di governo degli Stati membri e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. Esso elegge il suo presidente per una durata di due anni e mezzo.
Il compito del Consiglio europeo è di stabilire gli orientamenti politici generali e di imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo (articolo 15 del Trattato sull'Unione europea - TUE). Esso non esercita una funzione legislativa. Tuttavia, il Trattato di Lisbona prevede la possibilità che il Consiglio europeo si pronunci in materia penale (articolo 82 e 83 del trattato sul funzionamento dell'UE - TFUE) o di sicurezza sociale (articolo 48 del TFUE) qualora uno Stato si opponesse a una proposta di legge in tali settori.

Consiglio europeo
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo diventa una delle istituzioni dell'Unione europea. Esso riunisce almeno quattro volte all'anno i capi di Stato o di governo degli Stati membri e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. Esso elegge il suo presidente per una durata di due anni e mezzo.
Il compito del Consiglio europeo è di stabilire gli orientamenti politici generali e di imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo (articolo 15 del Trattato sull'Unione europea - TUE). Esso non esercita una funzione legislativa. Tuttavia, il Trattato di Lisbona prevede la possibilità che il Consiglio europeo si pronunci in materia penale (articolo 82 e 83 del trattato sul funzionamento dell'UE - TFUE) o di sicurezza sociale (articolo 48 del TFUE) qualora uno Stato si opponesse a una proposta di legge in tali settori.

Conti
Fonte: Art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

I conti sono i documenti predisposti dall’autorità di certificazione per ciascun Programma operativo e si riferiscono alle spese ammissibili che sono state sostenute durante il periodo contabile (30 giugno-1 luglio) ed inserite in domande di pagamento presentate entro il 31 luglio alla Commissione europea ai fini del rimborso.
Nei conti rientrano anche “gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili, nonché una spiegazione delle differenze con le spese dichiarate nelle domande di pagamento presentate nel periodo contabile di riferimento”.

Conti
Fonte: Art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

I conti sono i documenti predisposti dall’autorità di certificazione per ciascun Programma operativo e si riferiscono alle spese ammissibili che sono state sostenute durante il periodo contabile (30 giugno-1 luglio) ed inserite in domande di pagamento presentate entro il 31 luglio alla Commissione europea ai fini del rimborso.
Nei conti rientrano anche “gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili, nonché una spiegazione delle differenze con le spese dichiarate nelle domande di pagamento presentate nel periodo contabile di riferimento”.

Contratto d'area
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Il Contratto d'area è uno strumento operativo attivato da enti locali, parti sociali, altri soggetti interessati, con lo scopo di favorire l'occupazione in una determinata area di dimensioni ridotte. Riguarda soprattutto aree di crisi indicate dalla 263/93 , ma anche aree rientranti negli obiettivi 1, 2, 5b. Il Contratto è sottoscritto anche dalle amministrazioni pubbliche competenti per territorio.
Deve essere nominato un responsabile unico fra gli enti pubblici sottoscrittori, con il compito di favorire l'esecuzione del Contratto.
La Regione e lo Stato devono assicurare la coerenza del Contratto con gli strumenti della programmazione e con le disponibilità di risorse statali e regionali.

Contratto d'area
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Il Contratto d'area è uno strumento operativo attivato da enti locali, parti sociali, altri soggetti interessati, con lo scopo di favorire l'occupazione in una determinata area di dimensioni ridotte. Riguarda soprattutto aree di crisi indicate dalla 263/93 , ma anche aree rientranti negli obiettivi 1, 2, 5b. Il Contratto è sottoscritto anche dalle amministrazioni pubbliche competenti per territorio.
Deve essere nominato un responsabile unico fra gli enti pubblici sottoscrittori, con il compito di favorire l'esecuzione del Contratto.
La Regione e lo Stato devono assicurare la coerenza del Contratto con gli strumenti della programmazione e con le disponibilità di risorse statali e regionali.

Cooperazione territoriale europea
Fonte: Sito ufficiale della Commissione europea - DG Regio

La cooperazione territoriale europea è un elemento centrale per la costruzione di uno spazio comune europeo e un pilastro dell'integrazione europea, alla quale apporta un chiaro valore aggiunto sotto varie forme: contribuisce a garantire che le frontiere non diventino barriere, avvicina gli europei tra loro, favorisce la soluzione di problemi comuni, facilita la condivisione delle idee e delle buone pratiche ed incoraggia la collaborazione strategica per realizzare obiettivi comuni.

Cooperazione territoriale europea
Fonte: Sito ufficiale della Commissione europea - DG Regio

La cooperazione territoriale europea è un elemento centrale per la costruzione di uno spazio comune europeo e un pilastro dell'integrazione europea, alla quale apporta un chiaro valore aggiunto sotto varie forme: contribuisce a garantire che le frontiere non diventino barriere, avvicina gli europei tra loro, favorisce la soluzione di problemi comuni, facilita la condivisione delle idee e delle buone pratiche ed incoraggia la collaborazione strategica per realizzare obiettivi comuni.

Coreper
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper (articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea. È composto da rappresentanti degli Stati membri aventi il rango di ambasciatori degli Stati membri presso l’Unione europea ed è presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto è al tempo stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e un'istanza di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti).
Esso è responsabile dell’esame preliminare dei dossier iscritti all’ordine del giorno del Consiglio (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione). Il Coreper cerca di trovare un accordo su ciascun dossier al proprio livello; in mancanza di un accordo, esso può sottoporre orientamenti al Consiglio.

 

 

 

 

 

 

Coreper
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Comitato dei rappresentanti permanenti o Coreper (articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea. È composto da rappresentanti degli Stati membri aventi il rango di ambasciatori degli Stati membri presso l’Unione europea ed è presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto è al tempo stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e un'istanza di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti).
Esso è responsabile dell’esame preliminare dei dossier iscritti all’ordine del giorno del Consiglio (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione). Il Coreper cerca di trovare un accordo su ciascun dossier al proprio livello; in mancanza di un accordo, esso può sottoporre orientamenti al Consiglio.

 

 

 

 

 

 

COSME
Fonte: Art. 3 del Regolamento (UE) 1287/2013 che istituisce il Programma COSME; http://programmicomunitari.formez.it/content/cosme-2014-2020

Il programma COSME - Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI sostituisce la "Linea accesso ai finanziamenti del Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione - CIP" attiva tra il 2007-2013. Tale programma, con una dotazione finanziaria di 2.298,24 milioni di euro, mira a incrementane la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE sui mercati, a incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e la crescita delle PMI.

COSME
Fonte: Art. 3 del Regolamento (UE) 1287/2013 che istituisce il Programma COSME; http://programmicomunitari.formez.it/content/cosme-2014-2020

Il programma COSME - Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI sostituisce la "Linea accesso ai finanziamenti del Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione - CIP" attiva tra il 2007-2013. Tale programma, con una dotazione finanziaria di 2.298,24 milioni di euro, mira a incrementane la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE sui mercati, a incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e la crescita delle PMI.

Crowdfunding
Fonte: Decreto Sviluppo 2.0, contenente Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, dl n. 179 del 18 ottobre 2012

“Portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” inteso come piattaforma on-line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative. L’attività di gestione di tali portali è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro che dovrà essere istituito e tenuto dalla Consob (secondo le modalità e condizioni che saranno definite con regolamento dalla stessa Consob).

Crowdfunding
Fonte: Decreto Sviluppo 2.0, contenente Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, dl n. 179 del 18 ottobre 2012

“Portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” inteso come piattaforma on-line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative. L’attività di gestione di tali portali è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro che dovrà essere istituito e tenuto dalla Consob (secondo le modalità e condizioni che saranno definite con regolamento dalla stessa Consob).

CSR - Country Specific Recommendations
Fonte:

Vedi la voce "Raccomandazioni"

CSR - Country Specific Recommendations
Fonte:

Vedi la voce "Raccomandazioni"

Designazione delle autorità 
Fonte: Art. 123 e art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Allegato II dell'Accordo di Partenariato Italia

La designazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione è la procedura con la quale “lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell’autorità di gestione e, se del caso, dell’autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.  Le designazioni si basano su una relazione e un parere” dell’autorità di Audit. In Italia anche questa autorità è designata: la proposta di designazione dell’autorità di audit viene formulata dall’Amministrazione titolare del Programma ed è sottoposta al parere di conformità dell’Organismo nazionale di coordinamento MEF/RGS/IGRUE.

Designazione delle autorità 
Fonte: Art. 123 e art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Allegato II dell'Accordo di Partenariato Italia

La designazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione è la procedura con la quale “lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell’autorità di gestione e, se del caso, dell’autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.  Le designazioni si basano su una relazione e un parere” dell’autorità di Audit. In Italia anche questa autorità è designata: la proposta di designazione dell’autorità di audit viene formulata dall’Amministrazione titolare del Programma ed è sottoposta al parere di conformità dell’Organismo nazionale di coordinamento MEF/RGS/IGRUE.

Destinatario finale
Fonte: Art. 2 punto 12 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario”

Destinatario finale
Fonte: Art. 2 punto 12 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario”

Dichiarazione di gestione e Relazione annuale dei controlli
Fonte: Art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli sono i documenti predisposti dall’autorità di gestione per la procedura annuale dei conti. La prima conferma che i) “le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte, ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale, iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti”. La seconda fa “sintesi delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate”.

 

 

Dichiarazione di gestione e Relazione annuale dei controlli
Fonte: Art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli sono i documenti predisposti dall’autorità di gestione per la procedura annuale dei conti. La prima conferma che i) “le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte, ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale, iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti”. La seconda fa “sintesi delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate”.

 

 

Didacta 2023/ La scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2023/ La scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2023/ La scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2023/ La scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2023/ La scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2023/ La scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2024/ La Scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2024/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2024/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2024/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2024/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2024/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2025/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2025/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2025/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2025/ La Scuola delle Regioni
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Didacta 2025/ La Scuola delle Regioni
Fonte:
Didacta 2025/ La Scuola delle Regioni
Fonte:
DIS-COL
Fonte: sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

È l'indennità di disoccupazione per i co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro. Vale tre mesi di contributi dal gennaio dell'ultimo anno di lavoro ed un mese nell'ultimo anno solare.

È rapportata al reddito e l'importo è graduato come per la Naspi, con tetto massimo di 1.300 Euro ed un taglio mensile del 3% a partire dal quinto mese di erogazione. La durata è pari alla metà delle mensilità contributive versate fino ad un massimo di 6 mesi.

Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

DIS-COL
Fonte: sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

È l'indennità di disoccupazione per i co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro. Vale tre mesi di contributi dal gennaio dell'ultimo anno di lavoro ed un mese nell'ultimo anno solare.

È rapportata al reddito e l'importo è graduato come per la Naspi, con tetto massimo di 1.300 Euro ed un taglio mensile del 3% a partire dal quinto mese di erogazione. La durata è pari alla metà delle mensilità contributive versate fino ad un massimo di 6 mesi.

Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Disimpegno automatico
Fonte: Proposta di Regolamento disposizioni comuni, (art. 2) [COM(2012) 496 final]

La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti  intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma.

Disimpegno automatico
Fonte: Proposta di Regolamento disposizioni comuni, (art. 2) [COM(2012) 496 final]

La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti  intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma.

DOCUP
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Il Documento unico di programmazione (Docup) è lo strumento in cui si articolano gli interventi relativi alla programmazione delle zone che rientrano nell’obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. I Docup sono quattordici, uno per ciascuna regione e provincia autonoma del Centro Nord.

DOCUP
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Il Documento unico di programmazione (Docup) è lo strumento in cui si articolano gli interventi relativi alla programmazione delle zone che rientrano nell’obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. I Docup sono quattordici, uno per ciascuna regione e provincia autonoma del Centro Nord.

DOSSIER
Fonte:
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DOSSIER/ Servizi per il lavoro
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DOSSIER/Analisi
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DOSSIER/Apprendistato
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DOSSIER/Documenti
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DOSSIER/Interventi
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DOSSIER/Introduzione
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DOSSIER/Tirocini
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DURC
Fonte: Inps

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento

DURC
Fonte: Inps

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento

Economia Sociale
Fonte: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-of-study-of-the-social-economy-in-the-european-union-it.pdf

L’economia sociale è l’insieme di organizzazioni non appartenenti al settore pubblico il cui funzionamento si basa su principi democratici e la parità di diritti e doveri dei propri aderenti, dotate di uno specifico regime di proprietà e di distribuzione degli utili, e che impiegano l'avanzo di gestione per espandere la propria attività e migliorare l'offerta di servizi ai propri membri e alla società.

Economia Sociale
Fonte: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-of-study-of-the-social-economy-in-the-european-union-it.pdf

L’economia sociale è l’insieme di organizzazioni non appartenenti al settore pubblico il cui funzionamento si basa su principi democratici e la parità di diritti e doveri dei propri aderenti, dotate di uno specifico regime di proprietà e di distribuzione degli utili, e che impiegano l'avanzo di gestione per espandere la propria attività e migliorare l'offerta di servizi ai propri membri e alla società.

EDITORIALE
Fonte:
EDITORIALE
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EDITORIALE
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EDITORIALE
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EDITORIALE
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EDITORIALE
Fonte:
Erasmus+
Fonte: Regolamento (UE) 1288/2013 che istituisce Erasmus +; http://www.erasmusplus.it

È il nuovo Programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport. Per il periodo 2014-2020 Erasmus+ disporrà complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni di euro per finanziamenti volti a promuovere opportunità di mobilità per: studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani; creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e del mondo del lavoro; sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e fornire assistenza ai giovani.

Erasmus+
Fonte: Regolamento (UE) 1288/2013 che istituisce Erasmus +; http://www.erasmusplus.it

È il nuovo Programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport. Per il periodo 2014-2020 Erasmus+ disporrà complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni di euro per finanziamenti volti a promuovere opportunità di mobilità per: studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani; creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e del mondo del lavoro; sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e fornire assistenza ai giovani.

Esercizio finanziario e periodo contabile
Fonte: Art. 2 punti 11 e 29, artt. 76, 86 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

L’esercizio finanziario è l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, utilizzato nell’ambito della gestione finanziaria, in particolare per gli impegni di bilancio dell’UE e ai fini del disimpegno.
Il periodo contabile invece è l’arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno; tranne per il primo anno del periodo di programmazione, “relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024”.  Il periodo contabile è il riferimento temporale utilizzato nell’ambito della procedura annuale dei conti.

Esercizio finanziario e periodo contabile
Fonte: Art. 2 punti 11 e 29, artt. 76, 86 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

L’esercizio finanziario è l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, utilizzato nell’ambito della gestione finanziaria, in particolare per gli impegni di bilancio dell’UE e ai fini del disimpegno.
Il periodo contabile invece è l’arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno; tranne per il primo anno del periodo di programmazione, “relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024”.  Il periodo contabile è il riferimento temporale utilizzato nell’ambito della procedura annuale dei conti.

Esperienze
Fonte:
Esperienze
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Esperienze
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Esperienze
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Esperienze
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Esperienze
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Europa 2020
Fonte:

Vedi la voce "Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"

Europa 2020
Fonte:

Vedi la voce "Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"

Eurostat
Fonte:

L'Ufficio Statistico dell'Unione europea (Eurostat) è una direzione generale della Commissione europea; raccoglie ed elabora dati dagli Stati membri dell'Unione europea a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membri. La sua missione è quella di fornire all'Unione europea un servizio informativo statistico di elevata qualità, con dati comparabili tra Paesi e regioni.

Eurostat
Fonte:

L'Ufficio Statistico dell'Unione europea (Eurostat) è una direzione generale della Commissione europea; raccoglie ed elabora dati dagli Stati membri dell'Unione europea a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membri. La sua missione è quella di fornire all'Unione europea un servizio informativo statistico di elevata qualità, con dati comparabili tra Paesi e regioni.

Fact finding mission
Fonte:

Mmissione di controllo puntuale – Revisione del lavoro svolto dall’Autorità di audit in preparazione al Rapporto annuale di Controllo. La base legale della verifica è l'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Fact finding mission
Fonte:

Mmissione di controllo puntuale – Revisione del lavoro svolto dall’Autorità di audit in preparazione al Rapporto annuale di Controllo. La base legale della verifica è l'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Feamp
Fonte: Sito ufficiale della Commissione europea

Il Feamp - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è il nuovo fondo proposto per la politica marittima e della pesca della UE per il periodo 2014-2020. In linea con l'ambiziosa riforma della politica comune della pesca, sosterrà i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile e aiuterà le comunità costiere a diversificare le loro economie. Inoltre, il Fondo finanzierà progetti destinati a creare nuovi posti di lavoro e a migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere dell'Europa. Verranno anche ridotti gli oneri burocratici in modo da facilitare l'accesso ai finanziamenti.

Feamp
Fonte: Sito ufficiale della Commissione europea

Il Feamp - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è il nuovo fondo proposto per la politica marittima e della pesca della UE per il periodo 2014-2020. In linea con l'ambiziosa riforma della politica comune della pesca, sosterrà i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile e aiuterà le comunità costiere a diversificare le loro economie. Inoltre, il Fondo finanzierà progetti destinati a creare nuovi posti di lavoro e a migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere dell'Europa. Verranno anche ridotti gli oneri burocratici in modo da facilitare l'accesso ai finanziamenti.

FEASR
Fonte:

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mira a rafforzare la politica di sviluppo rurale dell’Unione e a semplificarne l’attuazione. Migliora in particolare la gestione e il controllo della nuova politica di sviluppo rurale.

 

FEASR
Fonte:

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mira a rafforzare la politica di sviluppo rurale dell’Unione e a semplificarne l’attuazione. Migliora in particolare la gestione e il controllo della nuova politica di sviluppo rurale.

 

FEP
Fonte:

Fondo europeo per la Pesca (FEP) È un fondo europeo il cui fine è contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) ossia  garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

FEP
Fonte:

Fondo europeo per la Pesca (FEP) È un fondo europeo il cui fine è contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) ossia  garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

Fesr - Fondo europeo di sviluppo regionale
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Fesr mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni. In sintesi, il Fesr finanzia:
- aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) volti a creare posti di lavoro sostenibili;
- infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell’innovazione, delle telecomunicazioni, dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti;
- strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo locale ecc.) per sostenere lo sviluppo regionale e locale ed incentivare la cooperazione fra città e regioni;
- misure di assistenza tecnica.

Il Fesr può intervenire nell'ambito dei tre obiettivi della politica regionale.
Nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, il Fesr concentra il proprio intervento sul potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili finanziando azioni nei seguenti settori:
ricerca e sviluppo tecnologico (RST); innovazione e imprenditorialità; società dell’informazione; protezione dell’ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; cultura; trasporti; energia; istruzione; sanità.

Per quanto riguarda l'obiettivo Competitività regionale e Occupazione, le priorità si concentrano in tre principali ambiti:
innovazione e economia basata sulla conoscenza; consolidamento delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità e rafforzamento dell’ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese legate all’economia della conoscenza; protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi; recupero dei terreni contaminati, efficienza energetica, promozione di trasporti urbani puliti ed elaborazione di piani volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici; accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazione di interesse economico generale.

Rispetto all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il Fesr incentra il proprio sostegno su tre principali assi di intervento:
sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere; creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni marittime; potenziamento dell’efficacia della politica regionale mediante e la cooperazione interregionale, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità regionali e locali.

Il Fesr accorda inoltre particolare attenzione alle specificità territoriali. Il fondo interviene nelle aree urbane per ridurre i problemi economici, ambientali e sociali. Le zone che presentano svantaggi geografici naturali (regioni insulari, aree montuose scarsamente popolate) godono di un trattamento specifico. Nell'ambito del Fesr è inoltre previsto un aiuto specifico per le zone ultraperiferiche per affrontarei possibili svantaggi dovuti al loro isolamento.

Fesr - Fondo europeo di sviluppo regionale
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Fesr mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni. In sintesi, il Fesr finanzia:
- aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) volti a creare posti di lavoro sostenibili;
- infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell’innovazione, delle telecomunicazioni, dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti;
- strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo locale ecc.) per sostenere lo sviluppo regionale e locale ed incentivare la cooperazione fra città e regioni;
- misure di assistenza tecnica.

Il Fesr può intervenire nell'ambito dei tre obiettivi della politica regionale.
Nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, il Fesr concentra il proprio intervento sul potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili finanziando azioni nei seguenti settori:
ricerca e sviluppo tecnologico (RST); innovazione e imprenditorialità; società dell’informazione; protezione dell’ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; cultura; trasporti; energia; istruzione; sanità.

Per quanto riguarda l'obiettivo Competitività regionale e Occupazione, le priorità si concentrano in tre principali ambiti:
innovazione e economia basata sulla conoscenza; consolidamento delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità e rafforzamento dell’ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese legate all’economia della conoscenza; protezione dell’ambiente e prevenzione dei rischi; recupero dei terreni contaminati, efficienza energetica, promozione di trasporti urbani puliti ed elaborazione di piani volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici; accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazione di interesse economico generale.

Rispetto all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il Fesr incentra il proprio sostegno su tre principali assi di intervento:
sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere; creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni marittime; potenziamento dell’efficacia della politica regionale mediante e la cooperazione interregionale, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità regionali e locali.

Il Fesr accorda inoltre particolare attenzione alle specificità territoriali. Il fondo interviene nelle aree urbane per ridurre i problemi economici, ambientali e sociali. Le zone che presentano svantaggi geografici naturali (regioni insulari, aree montuose scarsamente popolate) godono di un trattamento specifico. Nell'ambito del Fesr è inoltre previsto un aiuto specifico per le zone ultraperiferiche per affrontarei possibili svantaggi dovuti al loro isolamento.

FOCUS
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Focus - Trasparenza e legalità
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FOCUS PNR - Concorrenza e semplificazione
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FOCUS PNR - Edilizia scolastica
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FOCUS PNR - Infrastrutture sostenibili
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FOCUS PNR - Pubblica amministrazione
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FOCUS PNR - Servizi per l(#)impiego
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FOCUS PNR - Sviluppo territoriale
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FOCUS PNR- Ammortizzatori sociali
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FOCUS PNR-PNRR
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FOCUS PNR/ Accesso al credito
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FOCUS PNR/ Competitività
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FOCUS PNR/ ITS
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FOCUS PNR/ Lavoro
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FOCUS PNR/ Mobilità sostenibile
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FOCUS PNR/ Sanità
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FOCUS/ Fonti rinnovabili
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FOCUS/ PNR
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FOCUS/Documenti
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FOCUS/Introduzione
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Fondi SIE - Fondi strutturali e di investimento europei
Fonte: Considerando 2 e art. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Per fondi SIE s’intendono sia i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il FESR e il FSE insieme costruiscono i “fondi strutturali”.

Fondi SIE - Fondi strutturali e di investimento europei
Fonte: Considerando 2 e art. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Per fondi SIE s’intendono sia i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il FESR e il FSE insieme costruiscono i “fondi strutturali”.

Fondo di coesione
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media comunitaria a recuperare il proprio ritardo economico e sociale e a stabilizzare la propria economia. Sostiene azioni nell’ambito dell’obiettivo Convergenza e d'ora in avanti è soggetto alle stesse norme di programmazione, di gestione e di controllo che disciplinano il Fse e il Fesr.

Il Fondo di coesione finanzia interventi nei seguenti settori:
-reti transeuropee di trasporto, in particolare i progetti prioritari di interesse europeo  definiti dall’Unione;
-tutela dell’ambiente. In tale campo, il Fondo di coesione può anche intervenire nel quadro di progetti correlati al settore dell’energia o dei trasporti, a condizione che questi offrano chiari vantaggi sotto il profilo ambientale: efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, sviluppo del trasporto ferroviario, sostegno all’intermodalità, potenziamento dei trasporti pubblici ecc.

L’assistenza finanziaria erogata a titolo del Fondo di coesione può essere sospesa con decisione (a maggioranza qualificata) del Consiglio nel caso in cui uno Stato presenti un eccessivo deficit pubblico e non vi abbia posto rimedio o qualora le azioni intraprese si siano rivelate inadeguate.

 

Fondo di coesione
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media comunitaria a recuperare il proprio ritardo economico e sociale e a stabilizzare la propria economia. Sostiene azioni nell’ambito dell’obiettivo Convergenza e d'ora in avanti è soggetto alle stesse norme di programmazione, di gestione e di controllo che disciplinano il Fse e il Fesr.

Il Fondo di coesione finanzia interventi nei seguenti settori:
-reti transeuropee di trasporto, in particolare i progetti prioritari di interesse europeo  definiti dall’Unione;
-tutela dell’ambiente. In tale campo, il Fondo di coesione può anche intervenire nel quadro di progetti correlati al settore dell’energia o dei trasporti, a condizione che questi offrano chiari vantaggi sotto il profilo ambientale: efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, sviluppo del trasporto ferroviario, sostegno all’intermodalità, potenziamento dei trasporti pubblici ecc.

L’assistenza finanziaria erogata a titolo del Fondo di coesione può essere sospesa con decisione (a maggioranza qualificata) del Consiglio nel caso in cui uno Stato presenti un eccessivo deficit pubblico e non vi abbia posto rimedio o qualora le azioni intraprese si siano rivelate inadeguate.

 

Fse - Fondo sociale europeo
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Scopo del Fse è migliorare l’occupazione e le possibilità di impiego sul territorio dell’Unione europea. Il fondo interviene nell’ambito degli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e Occupazione.

Il Fse sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti ambiti:

- adattamento dei lavoratori e delle imprese: sistemi di apprendimento permanente, elaborazione e diffusione di modelli più innovativi di organizzazione del lavoro;
- accesso al mercato del lavoro per coloro che sono alla ricerca di un impiego, per le persone inoccupate, le donne e i migranti;
- inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e lotta contro la discriminazione sul mercato del lavoro;
- valorizzazione del capitale umano mediante la riforma dei sistemi di istruzione e il collegamento in rete degli istituti di istruzione.

Fse - Fondo sociale europeo
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Scopo del Fse è migliorare l’occupazione e le possibilità di impiego sul territorio dell’Unione europea. Il fondo interviene nell’ambito degli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e Occupazione.

Il Fse sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti ambiti:

- adattamento dei lavoratori e delle imprese: sistemi di apprendimento permanente, elaborazione e diffusione di modelli più innovativi di organizzazione del lavoro;
- accesso al mercato del lavoro per coloro che sono alla ricerca di un impiego, per le persone inoccupate, le donne e i migranti;
- inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e lotta contro la discriminazione sul mercato del lavoro;
- valorizzazione del capitale umano mediante la riforma dei sistemi di istruzione e il collegamento in rete degli istituti di istruzione.

Fsue - Fondo di solidarietà  della Ue
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all'interno della UE. Il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora è stato utilizzato in risposta a diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità.

Fsue - Fondo di solidarietà  della Ue
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all'interno della UE. Il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora è stato utilizzato in risposta a diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità.

Garanzia Giovani
Fonte: Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani (2013/C 120/01)

Istituita nell’ambito delle politiche europee volte a favorire l’occupazione dei giovani, è la traduzione operativa di un principio di intervento in base al quale “tutti i giovani di età inferiore a 25 anni debbono ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”. Tale principio è stato codificato in una Raccomandazione del Consiglio, cui ha fatto seguito la presentazione di Piani nazionali di attuazione. In Italia, già nel Piano di attuazione è stato previsto di realizzare la Garanzia Giovani attraverso un PON del Ministero del Lavoro, in cui sono confluite tutte le risorse destinate al nostro paese dell’Iniziativa europea per l’occupazione giovanile (nota con l’acronimo inglese YEI). 

Garanzia Giovani
Fonte: Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani (2013/C 120/01)

Istituita nell’ambito delle politiche europee volte a favorire l’occupazione dei giovani, è la traduzione operativa di un principio di intervento in base al quale “tutti i giovani di età inferiore a 25 anni debbono ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”. Tale principio è stato codificato in una Raccomandazione del Consiglio, cui ha fatto seguito la presentazione di Piani nazionali di attuazione. In Italia, già nel Piano di attuazione è stato previsto di realizzare la Garanzia Giovani attraverso un PON del Ministero del Lavoro, in cui sono confluite tutte le risorse destinate al nostro paese dell’Iniziativa europea per l’occupazione giovanile (nota con l’acronimo inglese YEI). 

GAS
Fonte:

Gruppo azioni strutturali (GAS) gruppo di lavoro tecnico del Consiglio europeo che istruisce le posizioni sui Regolamenti.

GAS
Fonte:

Gruppo azioni strutturali (GAS) gruppo di lavoro tecnico del Consiglio europeo che istruisce le posizioni sui Regolamenti.

Green economy
Fonte: Agenzia Europea per l'ambiente; sito ministero dell'Ambiente

La Green economy è “un’economia che si traduce in un migliore benessere umano ed equità sociale, mentre riduce significativamente le scarsità ecologiche ed i rischi ambientali. Più sinteticamente, una green economy è un’economia low carbon, efficiente nelle risorse e socialmente inclusiva”. La transizione verso un’economia verde rappresenta uno degli obiettivi chiave della Strategia Europa 2020, al raggiungimento del quale sono chiamati a concorrere anche i Programmi operativi supportati dai Fondi SIE; non solo attraverso le politiche di sviluppo, ma anche attraverso la formazione/riqualificazione del capitale umano.

A livello di politica economica, il concetto di "economia verde" comporta l’attuazione di riforme e di incentivi per la tutela delle risorse naturali, il potenziamento delle infrastrutture per l’ambiente, l’introduzione di nuovi meccanismi di mercato (new market-based mechanisms) per la diffusione delle eco-tecnologie, la creazione di investimenti e l’eliminazione di sussidi dannosi per l’ambiente. Per il settore privato, questa transizione equivale ad attuare riforme e incrementare gli investimenti per l’innovazione, al fine di sfruttare al meglio le opportunità derivanti da un’economia verde.
Nel tempo è maturata la consapevolezza che l’eco-compatibilità di un nuovo paradigma economico, la diffusione su larga scala di settori "verdi", offrano significative opportunità di investimento, crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo. Affinché ciò avvenga è necessaria una transizione efficace e duratura nel tempo verso un’economia verde, con un’azione coerente da parte di tutti gli attori di governo e dei soggetti operanti sul territorio (imprese, parti sociali, cittadini).

Il modello di economia verde cui fare riferimento intende proporre misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione che si pongano come obiettivo la riduzione del consumo di energia e di risorse naturali, l’abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell’inquinamento, la riduzione ed il tendenziale azzeramento di ogni tipo di rifiuto e la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, senza per questo produrre conseguenze negative sul benessere economico e sociale.

Green economy
Fonte: Agenzia Europea per l'ambiente; sito ministero dell'Ambiente

La Green economy è “un’economia che si traduce in un migliore benessere umano ed equità sociale, mentre riduce significativamente le scarsità ecologiche ed i rischi ambientali. Più sinteticamente, una green economy è un’economia low carbon, efficiente nelle risorse e socialmente inclusiva”. La transizione verso un’economia verde rappresenta uno degli obiettivi chiave della Strategia Europa 2020, al raggiungimento del quale sono chiamati a concorrere anche i Programmi operativi supportati dai Fondi SIE; non solo attraverso le politiche di sviluppo, ma anche attraverso la formazione/riqualificazione del capitale umano.

A livello di politica economica, il concetto di "economia verde" comporta l’attuazione di riforme e di incentivi per la tutela delle risorse naturali, il potenziamento delle infrastrutture per l’ambiente, l’introduzione di nuovi meccanismi di mercato (new market-based mechanisms) per la diffusione delle eco-tecnologie, la creazione di investimenti e l’eliminazione di sussidi dannosi per l’ambiente. Per il settore privato, questa transizione equivale ad attuare riforme e incrementare gli investimenti per l’innovazione, al fine di sfruttare al meglio le opportunità derivanti da un’economia verde.
Nel tempo è maturata la consapevolezza che l’eco-compatibilità di un nuovo paradigma economico, la diffusione su larga scala di settori "verdi", offrano significative opportunità di investimento, crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo. Affinché ciò avvenga è necessaria una transizione efficace e duratura nel tempo verso un’economia verde, con un’azione coerente da parte di tutti gli attori di governo e dei soggetti operanti sul territorio (imprese, parti sociali, cittadini).

Il modello di economia verde cui fare riferimento intende proporre misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione che si pongano come obiettivo la riduzione del consumo di energia e di risorse naturali, l’abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell’inquinamento, la riduzione ed il tendenziale azzeramento di ogni tipo di rifiuto e la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, senza per questo produrre conseguenze negative sul benessere economico e sociale.

Green Procurement (GPP)
Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/sviluppo-sostenibile/acquisti-pubblici-verdi

Il GPP è “uno strumento volto a rivedere le pratiche d’acquisto della PA a favore di beni e servizi che riducono l’uso delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi, ottimizzando il “servizio” offerto dal prodotto”. Lo stesso è ritenuto dalla Commissione un dispositivo utile a perseguire gli obiettivi UE di transizione verso un’economia a basso impatto ambientale.

Green Procurement (GPP)
Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/sviluppo-sostenibile/acquisti-pubblici-verdi

Il GPP è “uno strumento volto a rivedere le pratiche d’acquisto della PA a favore di beni e servizi che riducono l’uso delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi, ottimizzando il “servizio” offerto dal prodotto”. Lo stesso è ritenuto dalla Commissione un dispositivo utile a perseguire gli obiettivi UE di transizione verso un’economia a basso impatto ambientale.

Gruppi di azione locale (GAL)
Fonte: Art.34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/faq; http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it

Il gruppo di azione locale (GAL) è un gruppo (generalmente una società consortile) composto da soggetti pubblici e privati del territorio che riceve finanziamenti per attuare strategie di sviluppo locale dirette a favorire il progresso di un'area  mediante la concessione di sovvenzioni a progetti locali. Il GAL è, in altri termini, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica "concertata”. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gruppi di azione locale (GAL)
Fonte: Art.34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/faq; http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it

Il gruppo di azione locale (GAL) è un gruppo (generalmente una società consortile) composto da soggetti pubblici e privati del territorio che riceve finanziamenti per attuare strategie di sviluppo locale dirette a favorire il progresso di un'area  mediante la concessione di sovvenzioni a progetti locali. Il GAL è, in altri termini, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica "concertata”. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

IN PILLOLE
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Indicatore di programma
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Nell’ambito dei programmi comunitari, per poter sorvegliare l'attuazione di un programma e giudicarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati si utilizza un insieme di indicatori, da stabilire in anticipo o all'inizio dell'esecuzione del programma.

Si distinguono vari tipi di indicatori:

- indicatori di realizzazione fisica: rappresentano le realizzazioni materiali riferite all’attività finanziata. Sono misurati in unità fisiche o finanziarie (ad esempio, chilometri di strada costruiti, numero di imprese che hanno beneficiato di un sostegno finanziario, ecc.);

-indicatori di risultato: sono gli effetti diretti e immediati sui beneficiari delle azioni finanziate (ad esempio, riduzione del tempo di percorrenza, costi di trasporto o numero di persone effettivamente formate). Si riferiscono a statistiche che segnalano se si stanno realizzando le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi finali, possono descrivere primi effetti, esistenza e miglioramento di strumenti, …

-indicatori di impatto: i risultati possono essere espressi in termini di impatti sul conseguimento degli obiettivi del programma e costituiscono le basi principali per valutare la riuscita o meno dell'intervento in questione. Comprendono dunque statistiche che segnalano, direttamente o attraverso proxy, il grado di raggiungimento degli obiettivi finali.

Indicatore di programma
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Nell’ambito dei programmi comunitari, per poter sorvegliare l'attuazione di un programma e giudicarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati si utilizza un insieme di indicatori, da stabilire in anticipo o all'inizio dell'esecuzione del programma.

Si distinguono vari tipi di indicatori:

- indicatori di realizzazione fisica: rappresentano le realizzazioni materiali riferite all’attività finanziata. Sono misurati in unità fisiche o finanziarie (ad esempio, chilometri di strada costruiti, numero di imprese che hanno beneficiato di un sostegno finanziario, ecc.);

-indicatori di risultato: sono gli effetti diretti e immediati sui beneficiari delle azioni finanziate (ad esempio, riduzione del tempo di percorrenza, costi di trasporto o numero di persone effettivamente formate). Si riferiscono a statistiche che segnalano se si stanno realizzando le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi finali, possono descrivere primi effetti, esistenza e miglioramento di strumenti, …

-indicatori di impatto: i risultati possono essere espressi in termini di impatti sul conseguimento degli obiettivi del programma e costituiscono le basi principali per valutare la riuscita o meno dell'intervento in questione. Comprendono dunque statistiche che segnalano, direttamente o attraverso proxy, il grado di raggiungimento degli obiettivi finali.

Indicatore finanziario
Fonte: Art.5.2 del Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014; Linee guida della Commissione europea: “Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund” Giugno 2014

L’Indicatore finanziario insieme all’indicatore di realizzazione è obbligatoriamente incluso nel set di indicatori previsto per il Performance Framework o quadro dei risultati e “si riferisce al totale della spesa eleggibile inserita nel sistema contabile dell’autorità di certificazione e certificata da tale autorità nei bilanci; è utilizzato per monitorare i progressi in termini di pagamenti per operazione, misura o programma in relazione al suo costo ammissibile”.

Indicatore finanziario
Fonte: Art.5.2 del Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014; Linee guida della Commissione europea: “Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund” Giugno 2014

L’Indicatore finanziario insieme all’indicatore di realizzazione è obbligatoriamente incluso nel set di indicatori previsto per il Performance Framework o quadro dei risultati e “si riferisce al totale della spesa eleggibile inserita nel sistema contabile dell’autorità di certificazione e certificata da tale autorità nei bilanci; è utilizzato per monitorare i progressi in termini di pagamenti per operazione, misura o programma in relazione al suo costo ammissibile”.

Innovazione sociale
Fonte: Art. 9 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Documento della Commissione europea “Guide to Social Innovation” (2013); Definizione di innovazione sociale data da Howaldt e Schwarz in Working Paper N. 036/12 (2012)

L'innovazione sociale può essere definita come “lo sviluppo e l'attuazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) per soddisfare le esigenze sociali e per creare nuove relazioni sociali o collaborazioni. Rappresenta nuove risposte alle domande sociali pressanti, che influenzano il processo delle interazioni sociali, ed è volta a migliorare il benessere umano. Innovazioni sociali sono le innovazioni che sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi; si tratta di innovazioni che non sono solo un bene per la società, ma anche per migliorare la capacità degli individui di agire”. L’innovazione sociale è di fatto anche “la capacità di innescare i cambiamenti comportamentali che sono necessari per affrontare le principali sfide delle società contemporanee”. Importante è infatti il ruolo della società civile che deve essere parte attiva nella ricerca delle soluzioni più adeguate ai problemi. Gli aspetti legati all’innovazione sociale rilevano ai fini dell’intervento del FSE.

Innovazione sociale
Fonte: Art. 9 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Documento della Commissione europea “Guide to Social Innovation” (2013); Definizione di innovazione sociale data da Howaldt e Schwarz in Working Paper N. 036/12 (2012)

L'innovazione sociale può essere definita come “lo sviluppo e l'attuazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) per soddisfare le esigenze sociali e per creare nuove relazioni sociali o collaborazioni. Rappresenta nuove risposte alle domande sociali pressanti, che influenzano il processo delle interazioni sociali, ed è volta a migliorare il benessere umano. Innovazioni sociali sono le innovazioni che sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi; si tratta di innovazioni che non sono solo un bene per la società, ma anche per migliorare la capacità degli individui di agire”. L’innovazione sociale è di fatto anche “la capacità di innescare i cambiamenti comportamentali che sono necessari per affrontare le principali sfide delle società contemporanee”. Importante è infatti il ruolo della società civile che deve essere parte attiva nella ricerca delle soluzioni più adeguate ai problemi. Gli aspetti legati all’innovazione sociale rilevano ai fini dell’intervento del FSE.

Intermediazione
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera b).

L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro, della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

Intermediazione
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera b).

L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro, della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

INTERVISTA
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INTERVISTA
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Investimento territoriale integrato (ITI)
Fonte: Art. 36 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Fact sheet della Commissione "Sviluppo Urbano sostenibile integrato - Politica di Coesione 2014-2020"

L’investimento Integrato Territoriale (ITI) è “un nuovo strumento attuativo che consente di riunire le risorse di più assi prioritari di uno o più programmi operativi per la realizzazione di interventi multi-dimensionali e intersettoriali e si caratterizza per la previsione di un regime di gestione ed attuazione integrato. L’ITI può rappresentare uno strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree urbane perché permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, prevedendo anche la possibilità di combinare fondi di assi prioritari e programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione. Un ITI può anche essere integrato da aiuti finanziari erogati attraverso il FEASR o il FEAMP”.
A livello nazionale l’Accordo di Partenariato individua l’ITI quale strumento privilegiato per l’attuazione della Strategia per le Aree Interne; con riferimento invece alle modalità organizzative dell’Agenda Urbana l’Amministrazione pubblica individua la possibilità di avvalersi dell’ITI, quantunque questo sia ritenuto uno strumento residuale da utilizzare solo nel caso in cui la declinazione dell’Agenda Urbana sia concentrata su poche aree target e a condizione di un efficace percorso di co-progettazione.

Investimento territoriale integrato (ITI)
Fonte: Art. 36 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Fact sheet della Commissione "Sviluppo Urbano sostenibile integrato - Politica di Coesione 2014-2020"

L’investimento Integrato Territoriale (ITI) è “un nuovo strumento attuativo che consente di riunire le risorse di più assi prioritari di uno o più programmi operativi per la realizzazione di interventi multi-dimensionali e intersettoriali e si caratterizza per la previsione di un regime di gestione ed attuazione integrato. L’ITI può rappresentare uno strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree urbane perché permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, prevedendo anche la possibilità di combinare fondi di assi prioritari e programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione. Un ITI può anche essere integrato da aiuti finanziari erogati attraverso il FEASR o il FEAMP”.
A livello nazionale l’Accordo di Partenariato individua l’ITI quale strumento privilegiato per l’attuazione della Strategia per le Aree Interne; con riferimento invece alle modalità organizzative dell’Agenda Urbana l’Amministrazione pubblica individua la possibilità di avvalersi dell’ITI, quantunque questo sia ritenuto uno strumento residuale da utilizzare solo nel caso in cui la declinazione dell’Agenda Urbana sia concentrata su poche aree target e a condizione di un efficace percorso di co-progettazione.

Istituti tecnici superiori (I.T.S.)
Fonte:

Sono "scuole speciali di tecnologia"; costituiscono un canale formativo di livello postsecondario, parallelo ai percorsi accademici.

Istituti tecnici superiori (I.T.S.)
Fonte:

Sono "scuole speciali di tecnologia"; costituiscono un canale formativo di livello postsecondario, parallelo ai percorsi accademici.

JOB&Orienta 2024 / Le esperienze regionali
Fonte:
JOB&Orienta 2024 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2024 / Le esperienze regionali
Fonte:
JOB&Orienta 2024 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2024 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2024 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2025 / Le esperienze regionali
Fonte:
JOB&Orienta 2025 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2025 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2025 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2025 / Le esperienze regionali
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JOB&Orienta 2025 / Le esperienze regionali
Fonte:
JOB&Orienta/La Scuola delle Regioni
Fonte:
JOB&Orienta/La Scuola delle Regioni
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JOB&Orienta/La Scuola delle Regioni
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JOB&Orienta/La Scuola delle Regioni
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JOB&Orienta/La Scuola delle Regioni
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JOB&Orienta/La Scuola delle Regioni
Fonte:
Joint Action Plan (JAP)
Fonte: Artt. da 104 a 109 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Il piano d'azione comune è un’operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati (decisi con la Commissione) che deve conseguire”. Il Piano comprende un progetto o un gruppo di progetti (non è un grande progetto) realizzati sotto la responsabilità di un solo beneficiario (organismo di diritto pubblico) nell’ambito di uno o più Programmi operativi. Sono possibili tutte le tipologie di progetti, sebbene il JAP non può essere utilizzato per sostenere le infrastrutture. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei Programmi operativi interessati o successivamente. La spesa pubblica minima è pari a 10 milioni di euro o al 20% del PO, nel caso di azioni pilota può essere pari a 5 milioni di euro.

Joint Action Plan (JAP)
Fonte: Artt. da 104 a 109 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Il piano d'azione comune è un’operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati (decisi con la Commissione) che deve conseguire”. Il Piano comprende un progetto o un gruppo di progetti (non è un grande progetto) realizzati sotto la responsabilità di un solo beneficiario (organismo di diritto pubblico) nell’ambito di uno o più Programmi operativi. Sono possibili tutte le tipologie di progetti, sebbene il JAP non può essere utilizzato per sostenere le infrastrutture. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei Programmi operativi interessati o successivamente. La spesa pubblica minima è pari a 10 milioni di euro o al 20% del PO, nel caso di azioni pilota può essere pari a 5 milioni di euro.

KET - Key Enabling Technologies
Fonte:

Vedi la voce "Tecnologie abilitanti"

KET - Key Enabling Technologies
Fonte:

Vedi la voce "Tecnologie abilitanti"

Leader
Fonte: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it

Il termine “LEADER” descrive uno specifico approccio di sviluppo locale per le zone rurali e deriva dall’acronimo francese di “Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale”. L’approccio LEADER implica una metodologia di sviluppo locale basata su una serie di componenti imprescindibili quali il partenariato, lo sviluppo territoriale “ascendente”, l’approccio locale, l’innovazione, la messa in rete e la cooperazione. L’approccio LEADER viene attuato attraverso partenariati locali cui aderiscono organizzazioni del settore pubblico, privato e della società civile. Un partenariato LEADER è anche noto come Gruppo di azione locale (GAL).

Leader
Fonte: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it

Il termine “LEADER” descrive uno specifico approccio di sviluppo locale per le zone rurali e deriva dall’acronimo francese di “Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale”. L’approccio LEADER implica una metodologia di sviluppo locale basata su una serie di componenti imprescindibili quali il partenariato, lo sviluppo territoriale “ascendente”, l’approccio locale, l’innovazione, la messa in rete e la cooperazione. L’approccio LEADER viene attuato attraverso partenariati locali cui aderiscono organizzazioni del settore pubblico, privato e della società civile. Un partenariato LEADER è anche noto come Gruppo di azione locale (GAL).

LED local initiatives
Fonte: Proposta di Regolamento disposizioni comuni, (artt. 28-31) [COM(2012) 496 final]

Iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo che si caratterizzano per i seguenti elementi:
• concentrazione su territori subregionali specifici che possono essere urbani, rurali, costieri, transfrontalieri o un insieme di questi;
• natura  partecipativa, ossia guidate da gruppi di azione locale: attuate dalla comunità locale attraverso partenariati pubblico privati  che rappresentano gli interessi socio economici dell’area –
• attuate attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali: ovvero selezionate sotto la responsabilità congiunta delle AdG (Comitato di selezione) dei programmi di riferimento;
• definite tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali e contenente elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

Fonte:  proposta di Regolamento disposizioni comuni, (artt. 28-31) [COM(2012) 496 final]

LED local initiatives
Fonte: Proposta di Regolamento disposizioni comuni, (artt. 28-31) [COM(2012) 496 final]

Iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo che si caratterizzano per i seguenti elementi:
• concentrazione su territori subregionali specifici che possono essere urbani, rurali, costieri, transfrontalieri o un insieme di questi;
• natura  partecipativa, ossia guidate da gruppi di azione locale: attuate dalla comunità locale attraverso partenariati pubblico privati  che rappresentano gli interessi socio economici dell’area –
• attuate attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali: ovvero selezionate sotto la responsabilità congiunta delle AdG (Comitato di selezione) dei programmi di riferimento;
• definite tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali e contenente elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

Fonte:  proposta di Regolamento disposizioni comuni, (artt. 28-31) [COM(2012) 496 final]

LEP
Fonte: Art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione.

Sono i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti al cittadino su tutto il territorio nazionale. Secondo la Costituzione, la determinazione dei LEP rientra nelle materie in cui lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva.

LEP
Fonte: Art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione.

Sono i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti al cittadino su tutto il territorio nazionale. Secondo la Costituzione, la determinazione dei LEP rientra nelle materie in cui lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva.

Life
Fonte: Regolamento (UE) 1293/2013 che istituisce il Programma LIFE; http://www.associazioneeuropa2020.eu/news-dall-europa/LIFE-2014-2020.cfm

Life 2014-2020 è il programma dell'Unione europea di supporto a progetti ambientali e sui cambiamenti climatici diretto a consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, del 7° programma di azione per l'ambiente e di altre strategie ambientali UE. Il programma Life 2014-2020 si articola in due sottoprogrammi, uno per l'ambiente che identifica tre aree prioritarie d’intervento: ambiente e efficienza delle risorse; natura e biodiversità; governance ambientale; uno di azione per il clima che copre le aree: mitigazione del cambiamento climatico; adattamento al cambiamento climatico; governance del clima.

Life
Fonte: Regolamento (UE) 1293/2013 che istituisce il Programma LIFE; http://www.associazioneeuropa2020.eu/news-dall-europa/LIFE-2014-2020.cfm

Life 2014-2020 è il programma dell'Unione europea di supporto a progetti ambientali e sui cambiamenti climatici diretto a consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, del 7° programma di azione per l'ambiente e di altre strategie ambientali UE. Il programma Life 2014-2020 si articola in due sottoprogrammi, uno per l'ambiente che identifica tre aree prioritarie d’intervento: ambiente e efficienza delle risorse; natura e biodiversità; governance ambientale; uno di azione per il clima che copre le aree: mitigazione del cambiamento climatico; adattamento al cambiamento climatico; governance del clima.

Masterplan dei servizi per il lavoro
Fonte: Accordo Conferenza Unificata 16 dicembre 1999.

È il documento strategico che disegna l’architettura e l’organizzazione dei servizi per il lavoro, declinandone gli obiettivi, le funzioni essenziali, le aree di prestazione agli utenti (cittadini e imprese), gli indicatori di risultato. A livello nazionale, il Masterplan è stato adottato con Accordo di Conferenza Unificata nel 1999, all’indomani del processo di decentramento dei servizi per l’impiego; al Masterplan nazionale hanno fatto seguito i Masterplan regionali, approvati dalla maggior parte delle Regioni per declinare e implementare sul territorio il sistema dei servizi per il lavoro.

Masterplan dei servizi per il lavoro
Fonte: Accordo Conferenza Unificata 16 dicembre 1999.

È il documento strategico che disegna l’architettura e l’organizzazione dei servizi per il lavoro, declinandone gli obiettivi, le funzioni essenziali, le aree di prestazione agli utenti (cittadini e imprese), gli indicatori di risultato. A livello nazionale, il Masterplan è stato adottato con Accordo di Conferenza Unificata nel 1999, all’indomani del processo di decentramento dei servizi per l’impiego; al Masterplan nazionale hanno fatto seguito i Masterplan regionali, approvati dalla maggior parte delle Regioni per declinare e implementare sul territorio il sistema dei servizi per il lavoro.

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)
Fonte: Art. 1 del Regolamento (UE) 1316/2013 che istituisce un Meccanismo per collegare l'Europa; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1200_it.htm; http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-collegare-leuropa-2014-2020-mce

È un Piano di investimenti pari a circa 33 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Il "meccanismo per collegare l'Europa" finanzierà progetti che completano i collegamenti mancanti delle reti in questione e renderà l’economia europea più verde, grazie all’introduzione di modi di trasporto meno inquinanti, collegamenti a fascia larga ad alta velocità e un uso più esteso delle energie rinnovabili in linea con la strategia Europa 2020.

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)
Fonte: Art. 1 del Regolamento (UE) 1316/2013 che istituisce un Meccanismo per collegare l'Europa; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1200_it.htm; http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-collegare-leuropa-2014-2020-mce

È un Piano di investimenti pari a circa 33 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Il "meccanismo per collegare l'Europa" finanzierà progetti che completano i collegamenti mancanti delle reti in questione e renderà l’economia europea più verde, grazie all’introduzione di modi di trasporto meno inquinanti, collegamenti a fascia larga ad alta velocità e un uso più esteso delle energie rinnovabili in linea con la strategia Europa 2020.

Misura
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

È lo strumento attraverso il quale trova attuazione un asse prioritario.

Misura
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

È lo strumento attraverso il quale trova attuazione un asse prioritario.

Misure antifrode
Fonte: Art. 125.4(c) del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Nota orientativa sulla Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode efficaci e proporzionate - Commissione Europea, EGESIF_14-0021-00 - 16/06/2014, traduzi

Le misure antifrode sono meccanismi che tutelano la corretta gestione finanziaria dei Programmi. L’istituzione delle misure antifrode efficaci e proporzionate costituisce un adempimento di competenza dell’autorità di gestione nell’ambito della gestione finanziaria e del controllo del Programma operativo, attività che deve tenere conto dei “rischi individuati”. 

Misure antifrode
Fonte: Art. 125.4(c) del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Nota orientativa sulla Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode efficaci e proporzionate - Commissione Europea, EGESIF_14-0021-00 - 16/06/2014, traduzi

Le misure antifrode sono meccanismi che tutelano la corretta gestione finanziaria dei Programmi. L’istituzione delle misure antifrode efficaci e proporzionate costituisce un adempimento di competenza dell’autorità di gestione nell’ambito della gestione finanziaria e del controllo del Programma operativo, attività che deve tenere conto dei “rischi individuati”. 

Monitoraggio
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Il complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e al trattamento dei dati relativi allo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale di un investimento.

Monitoraggio
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Il complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e al trattamento dei dati relativi allo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale di un investimento.

NASPI
Fonte: sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Il decreto 4 marzo 2015, n. 22 introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego. Vale per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.

Nel caso di retribuzione mensile fino a 1.195 Euro l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione stessa; oltre questa cifra, scatta un differenziale aggiuntivo del 25% entro un tetto massimo di 1.300 Euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Sostituisce le precedenti fattispecie, Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

NASPI
Fonte: sito Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Il decreto 4 marzo 2015, n. 22 introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego. Vale per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.

Nel caso di retribuzione mensile fino a 1.195 Euro l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione stessa; oltre questa cifra, scatta un differenziale aggiuntivo del 25% entro un tetto massimo di 1.300 Euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Sostituisce le precedenti fattispecie, Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Neet
Fonte:

“Not in employment, education or training”, giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione.

Neet
Fonte:

“Not in employment, education or training”, giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione.

NOTIZIE UE
Fonte:
NOTIZIE UE
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NOTIZIE UE
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NOTIZIE UE
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NOTIZIE UE
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NOTIZIE UE
Fonte:
NUTS
Fonte:

La nomenclatura delle unità territoriali statistiche, in acronimo NUTS, identifica la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici.

NUTS
Fonte:

La nomenclatura delle unità territoriali statistiche, in acronimo NUTS, identifica la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici.

Obiettivo specifico
Fonte: Art. 2 punto 34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

L’obietto specifico è “il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità”. Nei Programmi operativi Italiani gli obiettivi specifici corrispondo ai risultati attesi individuati nell’Accordo di Partenariato.

Obiettivo specifico
Fonte: Art. 2 punto 34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

L’obietto specifico è “il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità”. Nei Programmi operativi Italiani gli obiettivi specifici corrispondo ai risultati attesi individuati nell’Accordo di Partenariato.

Obiettivo tematico
Fonte: Artt. 9 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; “Position Paper” della Commissione per il periodo 2014-2020

Sono gli 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.

Obiettivo tematico
Fonte: Artt. 9 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; “Position Paper” della Commissione per il periodo 2014-2020

Sono gli 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.

Oneri amministrativi
Fonte: Artt. 96 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della CE “Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea” [COM (2007)23 def.]; Decreto Legge 9 febbraio 2012 n

Gli oneri amministrativi sono definiti - a livello comunitario - come “i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini per conformarsi all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati”. Sul piano nazionale il legislatore Italiano ha fornito una definizione parzialmente diversa sancendo che “per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un obiettivo di rilievo da conseguire anche attraverso le iniziative supportate dai Fondi SIE; nell’ambito dei PO 2014-2020 le autorità di gestione sono state conseguentemente chiamate a fornire una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi per i beneficiari per il periodo 2007-2013 e le azioni pianificate per la riduzione degli stessi.

Oneri amministrativi
Fonte: Artt. 96 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della CE “Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea” [COM (2007)23 def.]; Decreto Legge 9 febbraio 2012 n

Gli oneri amministrativi sono definiti - a livello comunitario - come “i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini per conformarsi all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati”. Sul piano nazionale il legislatore Italiano ha fornito una definizione parzialmente diversa sancendo che “per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un obiettivo di rilievo da conseguire anche attraverso le iniziative supportate dai Fondi SIE; nell’ambito dei PO 2014-2020 le autorità di gestione sono state conseguentemente chiamate a fornire una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi per i beneficiari per il periodo 2007-2013 e le azioni pianificate per la riduzione degli stessi.

Operazione e Operazione completata
Fonte: Art.2 punti 9 e 14 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

L’operazione è un “progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei Programmi o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate”.
L’operazione completata è “un’operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari”.

Operazione e Operazione completata
Fonte: Art.2 punti 9 e 14 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

L’operazione è un “progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei Programmi o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate”.
L’operazione completata è “un’operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari”.

Organismo intermedio
Fonte: Art. 2 punto 18 e art. 123 paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”. L’organismo intermedio può essere designato per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione, oppure gli può essere affidata la gestione di parte del PO tramite “sovvenzione globale”.

Organismo intermedio
Fonte: Art. 2 punto 18 e art. 123 paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”. L’organismo intermedio può essere designato per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione, oppure gli può essere affidata la gestione di parte del PO tramite “sovvenzione globale”.

Organismo nazionale italiano di accreditamento
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. h

Organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Organismo nazionale italiano di accreditamento
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. h

Organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Orizzonte 2020
Fonte: Regolamento (UE) 1291/2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Orizzonte 2020 è il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione con una dotazione di quasi 80.000 Milioni di Euro disponibili in 7 anni (2014-2020). Esso costituisce lo strumento finanziario di attuazione dell'Unione dell'innovazione, iniziativa faro di Europa 2020.

Orizzonte 2020
Fonte: Regolamento (UE) 1291/2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Orizzonte 2020 è il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione con una dotazione di quasi 80.000 Milioni di Euro disponibili in 7 anni (2014-2020). Esso costituisce lo strumento finanziario di attuazione dell'Unione dell'innovazione, iniziativa faro di Europa 2020.

PAC
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

La politica agricola comune (PAC) appartiene alle competenze condivise tra l'Unione europea (UE) e gli Stati membri. In virtù dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’UE, essa si prefigge di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei e una remunerazione equa agli agricoltori soprattutto grazie all'organizzazione comune dei mercati agricoli e al rispetto dei principi, fissati nella conferenza di Stresa del 1958, dell'unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria.
La PAC costituisce una delle più importanti politiche dell'Unione europea (le spese agricole rappresentano circa il 45% del bilancio comunitario). La sua elaborazione è soggetta alla procedura decisionale che prevede la maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo.

PAC
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

La politica agricola comune (PAC) appartiene alle competenze condivise tra l'Unione europea (UE) e gli Stati membri. In virtù dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’UE, essa si prefigge di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei e una remunerazione equa agli agricoltori soprattutto grazie all'organizzazione comune dei mercati agricoli e al rispetto dei principi, fissati nella conferenza di Stresa del 1958, dell'unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria.
La PAC costituisce una delle più importanti politiche dell'Unione europea (le spese agricole rappresentano circa il 45% del bilancio comunitario). La sua elaborazione è soggetta alla procedura decisionale che prevede la maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo.

Parlamento europeo
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Parlamento europeo (PE) riunisce i rappresentanti dei 500 milioni di cittadini dell'Unione europea. I rappresentanti sono eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Conformemente al trattato di Lisbona, il numero di seggi del Parlamento europeo è 751. Il numero di deputati del Parlamento europeo per paese è sancito da una decisione del Consiglio europeo, adottata all'unanimità su proposta del Parlamento stesso. Nessuno Stato membro può avere meno di sei e più di novantasei seggi.

Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti:
- potere legislativo: nella maggior parte dei casi il Parlamento condivide il potere legislativo con il Consiglio, in particolare attraverso la procedura legislativa ordinaria;
- potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio, votando il bilancio annuale, rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento, e controllando la sua esecuzione;
- controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione: il Parlamento può approvare od opporsi alla designazione dei membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la Commissione nel suo insieme, con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o orali, dirette alla Commissione e al Consiglio, esso esercita inoltre un potere di controllo sulle attività dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona rafforza il ruolo del Parlamento europeo ponendolo su un piano di assoluta parità con il Consiglio dei ministri.

Parlamento europeo
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Parlamento europeo (PE) riunisce i rappresentanti dei 500 milioni di cittadini dell'Unione europea. I rappresentanti sono eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Conformemente al trattato di Lisbona, il numero di seggi del Parlamento europeo è 751. Il numero di deputati del Parlamento europeo per paese è sancito da una decisione del Consiglio europeo, adottata all'unanimità su proposta del Parlamento stesso. Nessuno Stato membro può avere meno di sei e più di novantasei seggi.

Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti:
- potere legislativo: nella maggior parte dei casi il Parlamento condivide il potere legislativo con il Consiglio, in particolare attraverso la procedura legislativa ordinaria;
- potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio, votando il bilancio annuale, rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento, e controllando la sua esecuzione;
- controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione: il Parlamento può approvare od opporsi alla designazione dei membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la Commissione nel suo insieme, con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o orali, dirette alla Commissione e al Consiglio, esso esercita inoltre un potere di controllo sulle attività dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona rafforza il ruolo del Parlamento europeo ponendolo su un piano di assoluta parità con il Consiglio dei ministri.

Partecipanti
Fonte: Allegato I del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo

“Per partecipanti si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento del FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche”. Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione dei pertinenti indicatori di output e a verificare gli effetti delle policy sui partecipanti attraverso gli indicatori di risultato.

Partecipanti
Fonte: Allegato I del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo

“Per partecipanti si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento del FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche”. Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione dei pertinenti indicatori di output e a verificare gli effetti delle policy sui partecipanti attraverso gli indicatori di risultato.

Partenariati-Pubblico-Privati (PPP)
Fonte: Art. 2 punto 24 e art. 63 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Forme di cooperazione tra organismi pubblici e settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale”. I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni da attuare nell’ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato.

Partenariati-Pubblico-Privati (PPP)
Fonte: Art. 2 punto 24 e art. 63 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Forme di cooperazione tra organismi pubblici e settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale”. I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni da attuare nell’ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato.

Performance Framework (o Quadro di Performance)
Fonte: Artt. 20, 21, 22 e Allegato II del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Guidance fiche: “Performance framework review and reserve in 2014-2020”, Final Version 14 May 2014

Il Performance Framework o quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione è volto a misurare i risultati dell'attuazione di un Programma operativo ai fini dell’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, pari al 6% delle risorse del programma. E’ sintetizzato in una tabella, in cui “per ciascun Asse prioritario sono fissati target intermedi per l’anno 2018 e target finali per il 2023” relativi ad un indicatore finanziario, e ad uno o più indicatori di realizzazione (e se del caso indicatori di risultato o di avanzamento procedurale).

Performance Framework (o Quadro di Performance)
Fonte: Artt. 20, 21, 22 e Allegato II del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Guidance fiche: “Performance framework review and reserve in 2014-2020”, Final Version 14 May 2014

Il Performance Framework o quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione è volto a misurare i risultati dell'attuazione di un Programma operativo ai fini dell’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, pari al 6% delle risorse del programma. E’ sintetizzato in una tabella, in cui “per ciascun Asse prioritario sono fissati target intermedi per l’anno 2018 e target finali per il 2023” relativi ad un indicatore finanziario, e ad uno o più indicatori di realizzazione (e se del caso indicatori di risultato o di avanzamento procedurale).

Periodo di prova
Fonte: Art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Il periodo di prova è l’arco temporale durante il quale l’autorità di gestione e di certificazione dovrà attuare le azioni correttive necessarie a sanare criticità emerse in seguito agli audit e ai controlli. In particolare, “qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l’autorità di gestione e di certificazione, se del caso, designata non ottempera più ai criteri di designazione, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l’autorità designata non attui le necessarie azioni correttive [..] pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un’autorità designata è sottoposta a un periodo di prova [..]” ad ogni modo “non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi”.

Periodo di prova
Fonte: Art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Il periodo di prova è l’arco temporale durante il quale l’autorità di gestione e di certificazione dovrà attuare le azioni correttive necessarie a sanare criticità emerse in seguito agli audit e ai controlli. In particolare, “qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l’autorità di gestione e di certificazione, se del caso, designata non ottempera più ai criteri di designazione, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l’autorità designata non attui le necessarie azioni correttive [..] pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un’autorità designata è sottoposta a un periodo di prova [..]” ad ogni modo “non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi”.

Piani di rafforzamento amministrativo (PRA)
Fonte: Linee Guida DPS per la definizione del Piano di Rafforzamento amministrativo; Accordo di Partenariato Italia

“Sono Piani di Azione che definiscono le misure di adeguamento amministrativo, tecnico, regolatorio e organizzativo delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020, corredati, per ciascuna azione, di cronoprogrammi di attuazione con individuazione delle relative responsabilità. Essi sono parte integrante della programmazione dei Fondi strutturali Europei (FSE e FESR) e sostengono la programmazione ed attuazione dei PO, esplicitando come le amministrazioni si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da assicurare un’esecuzione efficiente efficace e trasparente. Il PRA non è quindi un documento programmatico ma un documento di pianificazione, in cui si definiscono azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa per conseguire obiettivi misurabili di miglioramento della gestione dei PO”. 

Piani di rafforzamento amministrativo (PRA)
Fonte: Linee Guida DPS per la definizione del Piano di Rafforzamento amministrativo; Accordo di Partenariato Italia

“Sono Piani di Azione che definiscono le misure di adeguamento amministrativo, tecnico, regolatorio e organizzativo delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020, corredati, per ciascuna azione, di cronoprogrammi di attuazione con individuazione delle relative responsabilità. Essi sono parte integrante della programmazione dei Fondi strutturali Europei (FSE e FESR) e sostengono la programmazione ed attuazione dei PO, esplicitando come le amministrazioni si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da assicurare un’esecuzione efficiente efficace e trasparente. Il PRA non è quindi un documento programmatico ma un documento di pianificazione, in cui si definiscono azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa per conseguire obiettivi misurabili di miglioramento della gestione dei PO”. 

PIT
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

I progetti integrati territoriali sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario.

Il progetto integrato territoriale si articola dunque in componenti progettuali esplicitamente collegate dalla finalizzazione comune allo sviluppo territoriale. Il PIT rappresenta una specifica modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni Obiettivo1.

PIT
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

I progetti integrati territoriali sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario.

Il progetto integrato territoriale si articola dunque in componenti progettuali esplicitamente collegate dalla finalizzazione comune allo sviluppo territoriale. Il PIT rappresenta una specifica modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni Obiettivo1.

Politiche di coesione
Fonte: Sito ufficiale MISE - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Le politiche di coesione, o politiche regionali, impiegano risorse pubbliche, europee e nazionali, con la finalità di rimuovere le disuguaglianze di sviluppo, incrementare le opportunità di crescita e inclusione sociale dei cittadini e promuovere la coesione economica fra i territori italiani. Gli interventi delle politiche di coesione traggono fondamento e legittimazione dalla Costituzione italiana (art. 119, quinto comma e art. 3, secondo comma) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 174), che richiedono "interventi speciali" per promuovere uno "sviluppo armonico" (Trattato) e per "rimuovere gli squilibri economici e sociali" (Costituzione).
Le risorse dedicate alle politiche di coesione territoriale agiscono, pur se in misura diversa, in tutto il Paese.

Politiche di coesione
Fonte: Sito ufficiale MISE - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Le politiche di coesione, o politiche regionali, impiegano risorse pubbliche, europee e nazionali, con la finalità di rimuovere le disuguaglianze di sviluppo, incrementare le opportunità di crescita e inclusione sociale dei cittadini e promuovere la coesione economica fra i territori italiani. Gli interventi delle politiche di coesione traggono fondamento e legittimazione dalla Costituzione italiana (art. 119, quinto comma e art. 3, secondo comma) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 174), che richiedono "interventi speciali" per promuovere uno "sviluppo armonico" (Trattato) e per "rimuovere gli squilibri economici e sociali" (Costituzione).
Le risorse dedicate alle politiche di coesione territoriale agiscono, pur se in misura diversa, in tutto il Paese.

Position Paper (PP)
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020; Draft Template and Guidelines for the content of Operational Programme

Documento di analisi presentato dalla Commissione Europea nel 2012 con cui si stabiliscono le principali sfide e le priorità di finanziamento rilevanti per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il 2014-2020 e su cui l’Italia dovrebbe investire per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. Scopo del documento è guidare l'elaborazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi operativi in relazione all’individuazione delle priorità ed esigenze di sviluppo su cui concentrare il sostegno.

Position Paper (PP)
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020; Draft Template and Guidelines for the content of Operational Programme

Documento di analisi presentato dalla Commissione Europea nel 2012 con cui si stabiliscono le principali sfide e le priorità di finanziamento rilevanti per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il 2014-2020 e su cui l’Italia dovrebbe investire per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. Scopo del documento è guidare l'elaborazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi operativi in relazione all’individuazione delle priorità ed esigenze di sviluppo su cui concentrare il sostegno.

Prefinanziamento
Fonte: Artt. 81 e 134 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Il prefinanziamento è l’ammontare finanziario che la Commissione versa agli Stati membri al fine di garantire la liquidità finanziaria necessaria all’avvio e all’attuazione dei Programmi operativi. Il prefinanziamento iniziale, pari al 3% dell’ammontare totale del PO, verrà corrisposto, in tre rate annuali pari all’1%, in seguito alla decisione che approva il Programma operativo.

Il prefinanziamento annuale invece verrà versato dalla Commissione, dal 2016 al 2023, entro il 1° luglio, in rate annuali ed in percentuale variabile dal 2% al 3% dell’ammontare totale del PO, in esito alla procedura di esame e accettazione dei conti trasmessi dagli Stati membri; l’ammontare “effettivo” del prefinanziamento annuale dipenderà pertanto dall’ammontare delle spese certificate durante il periodo contabile di riferimento e da quanto inserito nei conti e consentirà di poter disporre di ulteriore liquidità durante  il periodo di attuazione.

 

Prefinanziamento
Fonte: Artt. 81 e 134 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Il prefinanziamento è l’ammontare finanziario che la Commissione versa agli Stati membri al fine di garantire la liquidità finanziaria necessaria all’avvio e all’attuazione dei Programmi operativi. Il prefinanziamento iniziale, pari al 3% dell’ammontare totale del PO, verrà corrisposto, in tre rate annuali pari all’1%, in seguito alla decisione che approva il Programma operativo.

Il prefinanziamento annuale invece verrà versato dalla Commissione, dal 2016 al 2023, entro il 1° luglio, in rate annuali ed in percentuale variabile dal 2% al 3% dell’ammontare totale del PO, in esito alla procedura di esame e accettazione dei conti trasmessi dagli Stati membri; l’ammontare “effettivo” del prefinanziamento annuale dipenderà pertanto dall’ammontare delle spese certificate durante il periodo contabile di riferimento e da quanto inserito nei conti e consentirà di poter disporre di ulteriore liquidità durante  il periodo di attuazione.

 

Premialità 
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

La premialità è un meccanismo di incentivazione introdotto dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per un importo relativo a circa il 10 per cento del totale delle risorse pubbliche del Qcs, che consente di premiare i comportamenti virtuosi dei singoli programmi e diffondere le migliori esperienze.

Il sistema della premialità dei Fondi strutturali è costituito da due riserve, una comunitaria pari al 4 per cento e una nazionale pari al 6 per cento. Le due riserve sono regolate da criteri, meccanismi di assegnazione e tempi di allocazione diversi e presentano entrambe, pur con alcune differenze, una struttura di incentivi tale da stimolare la competizione tra amministrazioni per modernizzare la pubblica amministrazione e la gestione dei fondi.

Premialità 
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

La premialità è un meccanismo di incentivazione introdotto dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per un importo relativo a circa il 10 per cento del totale delle risorse pubbliche del Qcs, che consente di premiare i comportamenti virtuosi dei singoli programmi e diffondere le migliori esperienze.

Il sistema della premialità dei Fondi strutturali è costituito da due riserve, una comunitaria pari al 4 per cento e una nazionale pari al 6 per cento. Le due riserve sono regolate da criteri, meccanismi di assegnazione e tempi di allocazione diversi e presentano entrambe, pur con alcune differenze, una struttura di incentivi tale da stimolare la competizione tra amministrazioni per modernizzare la pubblica amministrazione e la gestione dei fondi.

Priorità  d'investimento
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020

Articolazioni dell’obiettivo tematico, individuate nei regolamenti specifici dei fondi strutturali: per il FSE sono quelle elencate all’articolo 3 del pertinente Regolamento; per il FESR sono quelle previste all’articolo 5 del Regolamento (UE) 1301/2013. A loro volta le priorità di investimento trovano corrispondenza in uno o più obiettivi specifici.

Priorità  d'investimento
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020

Articolazioni dell’obiettivo tematico, individuate nei regolamenti specifici dei fondi strutturali: per il FSE sono quelle elencate all’articolo 3 del pertinente Regolamento; per il FESR sono quelle previste all’articolo 5 del Regolamento (UE) 1301/2013. A loro volta le priorità di investimento trovano corrispondenza in uno o più obiettivi specifici.

Procedura annuale dei conti
Fonte: Artt. 137-139 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE, art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

La procedura annuale dei conti è un adempimento che coinvolge le diverse autorità coinvolte nella gestione ed attuazione dei PO. “In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento finanziario, per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il 15 febbraio i conti, la dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli, il parere di audit e la relazione di controllo, relativi al precedente periodo contabile.” Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l’importo dei pagamenti dovuti allo Stato membro. 

Procedura annuale dei conti
Fonte: Artt. 137-139 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE, art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

La procedura annuale dei conti è un adempimento che coinvolge le diverse autorità coinvolte nella gestione ed attuazione dei PO. “In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento finanziario, per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il 15 febbraio i conti, la dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli, il parere di audit e la relazione di controllo, relativi al precedente periodo contabile.” Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l’importo dei pagamenti dovuti allo Stato membro. 

Progetti generatori di entrate
Fonte: Art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Per progetti generatori di entrate si intendono le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento o durante la loro esecuzione. Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.

Progetti generatori di entrate
Fonte: Art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Per progetti generatori di entrate si intendono le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento o durante la loro esecuzione. Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.

Programma nazionale di riforma (PNR)
Fonte: Dipartimento Politiche Europee http://www.politicheeuropee.it/attivita/17522/programma-nazionale-di-riforma

Dal 2011, con il passaggio dalla strategia di Lisbona a Europa 2020 e l'istituzione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, il PNR, ai sensi della Legge 7 aprile 2011 n. 39, è confluito nel Documento di Economia e Finanza - DEF e ne costituisce la sezione III. A seguito della confluenza del PNR nel DEF la redazione del PNR è curata dal dipartimento del Tesoro, d'intesa con il dipartimento delle Politiche europee.

Il Programma Nazionale di riforma (PNR) è il documento che definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia Europa 2020. Si tratta di un documento che ciascuno Stato membro presenta alla CE con cadenza annuale (nel mese di aprile) nel cui ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

 

Programma nazionale di riforma (PNR)
Fonte: Dipartimento Politiche Europee http://www.politicheeuropee.it/attivita/17522/programma-nazionale-di-riforma

Dal 2011, con il passaggio dalla strategia di Lisbona a Europa 2020 e l'istituzione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, il PNR, ai sensi della Legge 7 aprile 2011 n. 39, è confluito nel Documento di Economia e Finanza - DEF e ne costituisce la sezione III. A seguito della confluenza del PNR nel DEF la redazione del PNR è curata dal dipartimento del Tesoro, d'intesa con il dipartimento delle Politiche europee.

Il Programma Nazionale di riforma (PNR) è il documento che definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia Europa 2020. Si tratta di un documento che ciascuno Stato membro presenta alla CE con cadenza annuale (nel mese di aprile) nel cui ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

 

Programma operativo
Fonte:

Un Programma operativo è un documento proposto dallo Stato nazionale o da una sua regione e approvato dalla Commissione europea al fine della attuazione in quel Paese e di conseguenza in quella Regione della programmazione comunitaria.

Programma operativo
Fonte:

Un Programma operativo è un documento proposto dallo Stato nazionale o da una sua regione e approvato dalla Commissione europea al fine della attuazione in quel Paese e di conseguenza in quella Regione della programmazione comunitaria.

Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale
Fonte: Commissione Europea COM(2011) 609 def

Il programma mira a fornire sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione in materia di occupazione, politica sociale e inclusione, per la promozione di un più alto livello di occupazione, miglioramento delle condizioni di lavoro, garantire un’adeguata protezione sociale e lottare contro la povertà e l’esclusione sociale, contribuendo in tal modo all’attuazione della Strategia Europa 2020 in particolare la priorità di "crescita inclusiva". Lo stesso sostituirà gli attuali strumenti Progress, Eures e Progress di micro finanza, riunendoli in un unico Programma.

Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale
Fonte: Commissione Europea COM(2011) 609 def

Il programma mira a fornire sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione in materia di occupazione, politica sociale e inclusione, per la promozione di un più alto livello di occupazione, miglioramento delle condizioni di lavoro, garantire un’adeguata protezione sociale e lottare contro la povertà e l’esclusione sociale, contribuendo in tal modo all’attuazione della Strategia Europa 2020 in particolare la priorità di "crescita inclusiva". Lo stesso sostituirà gli attuali strumenti Progress, Eures e Progress di micro finanza, riunendoli in un unico Programma.

PSR
Fonte:

Piani di sviluppo rurale  è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, esso costituisce il principale strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale.

 

PSR
Fonte:

Piani di sviluppo rurale  è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, esso costituisce il principale strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale.

 

QFP
Fonte: Art. 312 del Trattato su Funzionamento dell'Unione europea; Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013; Decisione di esecuzione della Commissione (2014/190/UE) del 3 aprile 2014; Sito web della Commissione: FAQ sul QFP: europa.eu/rapid/press-release_MEM

“Il Quadro Finanziario Pluriennale è lo strumento con il quale l’Unione europea stabilisce gli importi annui massimi (“massimali”) che potrà spendere nei vari settori d'intervento per un periodo di almeno 5 anni”.

I massimali fissati nel QFP non corrispondono al bilancio dell'UE, che è di norma inferiore. Il Quadro Finanziario per il periodo 2014-2020 è contenuto in allegato al Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013, ammonta a 960.000 Milioni di Euro ed è articolato in rubriche e sotto rubriche.

Quella dedicata alla politica di coesione è la sotto rubrica 1 b “Coesione economica, sociale e territoriale” che ammonta a circa 325.000 Milioni di Euro di cui 313.000 per l’obiettivo “investimenti per la crescita e l’occupazione” e circa 9.000 per l’obiettivo “cooperazione territoriale europea”. Per l’Italia lo stanziamento è di circa 28.300 Milioni di Euro per il primo obiettivo e di circa 1.000 Milioni di Euro per il secondo. Le cifre riportate s’intendono a prezzi 2011.

 

QFP
Fonte: Art. 312 del Trattato su Funzionamento dell'Unione europea; Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013; Decisione di esecuzione della Commissione (2014/190/UE) del 3 aprile 2014; Sito web della Commissione: FAQ sul QFP: europa.eu/rapid/press-release_MEM

“Il Quadro Finanziario Pluriennale è lo strumento con il quale l’Unione europea stabilisce gli importi annui massimi (“massimali”) che potrà spendere nei vari settori d'intervento per un periodo di almeno 5 anni”.

I massimali fissati nel QFP non corrispondono al bilancio dell'UE, che è di norma inferiore. Il Quadro Finanziario per il periodo 2014-2020 è contenuto in allegato al Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013, ammonta a 960.000 Milioni di Euro ed è articolato in rubriche e sotto rubriche.

Quella dedicata alla politica di coesione è la sotto rubrica 1 b “Coesione economica, sociale e territoriale” che ammonta a circa 325.000 Milioni di Euro di cui 313.000 per l’obiettivo “investimenti per la crescita e l’occupazione” e circa 9.000 per l’obiettivo “cooperazione territoriale europea”. Per l’Italia lo stanziamento è di circa 28.300 Milioni di Euro per il primo obiettivo e di circa 1.000 Milioni di Euro per il secondo. Le cifre riportate s’intendono a prezzi 2011.

 

Quadro strategico comune (QSC)
Fonte: Artt. 10, 11, 12 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Insieme di disposizioni che fornisce a tutti gli Stati membri gli “orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell’Unione nel quadro dei fondi SIE con altre politiche e strumenti pertinenti dell'Unione”.
Il Quadro strategico Comune è contenuto nell’allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013.

Quadro strategico comune (QSC)
Fonte: Artt. 10, 11, 12 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Insieme di disposizioni che fornisce a tutti gli Stati membri gli “orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell’Unione nel quadro dei fondi SIE con altre politiche e strumenti pertinenti dell'Unione”.
Il Quadro strategico Comune è contenuto nell’allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013.

Qualificazione
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. m

Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato (...) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi (...).

Qualificazione
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. m

Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato (...) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi (...).

RAC
Fonte:

Rapporto annuale di controllo - Documento di sintesi che evidenzia le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente (12 mesi) che termina il 30 giugno dell'anno in questione. La base legale è l'articolo 62 del Regolamento Generale 1083/2006

RAC
Fonte:

Rapporto annuale di controllo - Documento di sintesi che evidenzia le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente (12 mesi) che termina il 30 giugno dell'anno in questione. La base legale è l'articolo 62 del Regolamento Generale 1083/2006

Raccomandazioni (o CSR - Country Specific Recommendations)
Fonte: Artt. 121 e 148 del Trattato sul Funzionamento dell'UE; articolo 2 punto 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 121 par. 2 del TFUE sono quelle che il Consiglio dell’unione Europea adotta per definire gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 148 par. 4 del TFUE sono invece quelle che il Consiglio dell’Unione Europea può rivolgere agli Stati membri, se lo considera opportuno sulla base dell’esame delle relazioni annuali sull'attuazione delle politiche in materia di occupazione che gli Stati membri trasmettono alla Commissione. Entrambe le raccomandazioni si inscrivono nell’ambito del semestre europeo e seguono la presentazione da parte degli Stati membri dei Programmi Nazionali di Riforma; esse riguardano “sfide strutturali che possono essere affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell’ambito di applicazione dei Fondi SIE”. 

 

Raccomandazioni (o CSR - Country Specific Recommendations)
Fonte: Artt. 121 e 148 del Trattato sul Funzionamento dell'UE; articolo 2 punto 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 121 par. 2 del TFUE sono quelle che il Consiglio dell’unione Europea adotta per definire gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 148 par. 4 del TFUE sono invece quelle che il Consiglio dell’Unione Europea può rivolgere agli Stati membri, se lo considera opportuno sulla base dell’esame delle relazioni annuali sull'attuazione delle politiche in materia di occupazione che gli Stati membri trasmettono alla Commissione. Entrambe le raccomandazioni si inscrivono nell’ambito del semestre europeo e seguono la presentazione da parte degli Stati membri dei Programmi Nazionali di Riforma; esse riguardano “sfide strutturali che possono essere affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell’ambito di applicazione dei Fondi SIE”. 

 

Rebate - Regno Unito
Fonte: Sito ufficiale del Consiglio dell'Unione europea

Rebate – Correzione per il Regno Unito
Al Regno Unito è rimborsato un importo pari al 66% della differenza tra il suo contributo al bilancio della UE (risorse proprie tradizionali escluse) e l'importo ottenuto dallo stesso bilancio.
In linea di principio, il costo della correzione a favore del Regno Unito è ripartito tra gli Stati membri della UE proporzionalmente al loro contributo relativo all'RNL della UE.
Tuttavia, il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito è stato modificato nel tempo, con la concessione della cosiddetta "correzione della correzione" ai tradizionalmente principali contribuenti netti al bilancio UE. Dalla correzione a favore del Regno Unito del 2001, la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi e la Svezia pagano soltanto il 25% della loro quota normale nel finanziamento di detta correzione (la Germania pagava in passato i 2/3 del suo finanziamento normale).
Il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha deciso di adeguare la correzione a favore del Regno Unito e ha convenuto di escludere dalla sua base di calcolo le spese non agricole nei nuovi Stati membri. Questo adeguamento è stato introdotto progressivamente nel periodo dal 2009 al 2011. Il costo massimo di questa misura per il Regno Unito non può superare i 10,5 miliardi di euro (a prezzi 2004) nel periodo dal 2007 al 2013.
L'attuale correzione per il Regno Unito è stata approvata nel 1984 dal Consiglio europeo di Fontainebleau. Non ha data di scadenza.

Rebate - Regno Unito
Fonte: Sito ufficiale del Consiglio dell'Unione europea

Rebate – Correzione per il Regno Unito
Al Regno Unito è rimborsato un importo pari al 66% della differenza tra il suo contributo al bilancio della UE (risorse proprie tradizionali escluse) e l'importo ottenuto dallo stesso bilancio.
In linea di principio, il costo della correzione a favore del Regno Unito è ripartito tra gli Stati membri della UE proporzionalmente al loro contributo relativo all'RNL della UE.
Tuttavia, il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito è stato modificato nel tempo, con la concessione della cosiddetta "correzione della correzione" ai tradizionalmente principali contribuenti netti al bilancio UE. Dalla correzione a favore del Regno Unito del 2001, la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi e la Svezia pagano soltanto il 25% della loro quota normale nel finanziamento di detta correzione (la Germania pagava in passato i 2/3 del suo finanziamento normale).
Il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha deciso di adeguare la correzione a favore del Regno Unito e ha convenuto di escludere dalla sua base di calcolo le spese non agricole nei nuovi Stati membri. Questo adeguamento è stato introdotto progressivamente nel periodo dal 2009 al 2011. Il costo massimo di questa misura per il Regno Unito non può superare i 10,5 miliardi di euro (a prezzi 2004) nel periodo dal 2007 al 2013.
L'attuale correzione per il Regno Unito è stata approvata nel 1984 dal Consiglio europeo di Fontainebleau. Non ha data di scadenza.

Regolamento QFP
Fonte: Sito ufficiale del Consiglio dell'Unione europea

Il regolamento QFP stabilisce gli importi massimi annui - massimali - che l'UE può spendere nei vari settori d'intervento - rubriche - nell'arco di almeno cinque anni. Esso fissa inoltre un massimale globale per la spesa totale.

Regolamento QFP
Fonte: Sito ufficiale del Consiglio dell'Unione europea

Il regolamento QFP stabilisce gli importi massimi annui - massimali - che l'UE può spendere nei vari settori d'intervento - rubriche - nell'arco di almeno cinque anni. Esso fissa inoltre un massimale globale per la spesa totale.

Relazione di attuazione
Fonte: Art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Le Relazioni di attuazione sono report che annualmente lo Stato membro/autorità di gestione trasmette alla Commissione europea a partire dal 2016 fino al 2023 compreso” con finalità di monitoraggio dell’esecuzione del Programma operativo. “Esse contengono informazioni chiave sull’attuazione del Programma, nel precedente esercizio finanziario, e delle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma […], nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”. La Relazione di attuazione sostituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) dei periodi di programmazione precedenti.

Relazione di attuazione
Fonte: Art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

“Le Relazioni di attuazione sono report che annualmente lo Stato membro/autorità di gestione trasmette alla Commissione europea a partire dal 2016 fino al 2023 compreso” con finalità di monitoraggio dell’esecuzione del Programma operativo. “Esse contengono informazioni chiave sull’attuazione del Programma, nel precedente esercizio finanziario, e delle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma […], nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”. La Relazione di attuazione sostituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) dei periodi di programmazione precedenti.

Relazione di controllo e parere di audit
Fonte: Art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La relazione di controllo è il documento predisposto dall’autorità di audit a seguito dello svolgimento delle proprie attività che “evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate”.
Il parere di audit “accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese [..] sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente.”  Conferma “le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione”.

Relazione di controllo e parere di audit
Fonte: Art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La relazione di controllo è il documento predisposto dall’autorità di audit a seguito dello svolgimento delle proprie attività che “evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate”.
Il parere di audit “accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese [..] sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente.”  Conferma “le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione”.

Responsabilità  sociale d'impresa
Fonte:

Corporate Social Responsibility -CSR. Nel Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese (luglio 2001), la Commissione europea definì la responsabilità sociale d’impresa : “L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.
Con la nuova comunicazione del 25 ottobre 2011 (n. 681), la Commissione europea ha riesaminato e superato la nozione e ha offerto una nuova definizione di CSR: « The responsibility of enterprises for their impacts on society».

Responsabilità  sociale d'impresa
Fonte:

Corporate Social Responsibility -CSR. Nel Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese (luglio 2001), la Commissione europea definì la responsabilità sociale d’impresa : “L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.
Con la nuova comunicazione del 25 ottobre 2011 (n. 681), la Commissione europea ha riesaminato e superato la nozione e ha offerto una nuova definizione di CSR: « The responsibility of enterprises for their impacts on society».

Ricerca e selezione del personale
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera C).

L'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei cadidati.

Ricerca e selezione del personale
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera C).

L'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei cadidati.

Riserva di efficacia dell'attuazione
Fonte: Artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La riserva di efficacia dell'attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE (corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del performance framework.
Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.

Riserva di efficacia dell'attuazione
Fonte: Artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La riserva di efficacia dell'attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE (corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del performance framework.
Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.

Risorse proprie
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Agli inizi del processo di costruzione europea, il bilancio della Comunità europea (CE) dipendeva dai contributi finanziari dei vari Stati membri.
In esito ad una decisione del 21 aprile 1970, i contributi degli Stati membri sono stati sostituiti da risorse proprie. Tali risorse corrispondono ai trasferimenti effettuati dagli Stati membri a profitto del bilancio comunitario, al fine di garantire il finanziamento delle spese dell'Unione europea (UE). Grazie al finanziamento del bilancio comunitario tramite risorse proprie, è stato possibile realizzare l'autonomia finanziaria dell'UE.

Risorse proprie
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Agli inizi del processo di costruzione europea, il bilancio della Comunità europea (CE) dipendeva dai contributi finanziari dei vari Stati membri.
In esito ad una decisione del 21 aprile 1970, i contributi degli Stati membri sono stati sostituiti da risorse proprie. Tali risorse corrispondono ai trasferimenti effettuati dagli Stati membri a profitto del bilancio comunitario, al fine di garantire il finanziamento delle spese dell'Unione europea (UE). Grazie al finanziamento del bilancio comunitario tramite risorse proprie, è stato possibile realizzare l'autonomia finanziaria dell'UE.

Semestre europeo
Fonte:

Il Semestre europeo - introdotto nel 2010 - costituisce l'occasione in cui ogni anno le politiche strutturali, macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri vengono coordinate (cosiddetta, governance economica), in un'ottica di stabilità e convergenza, nonché per il conseguimento degli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020. Le tappe fondamentali del semestre europeo sono:

Fine anno - la Commissione presenta l'analisi annuale della crescita, con cui individua le possibili priorità della UE per l'anno successivo per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Marzo -  preso atto dell'analisi annuale della crescita, il Consiglio europeo definisce gli orientamenti della UE per le politiche nazionali.

Aprile - gli Stati membri presentano i loro programmi di stabilità o convergenza e i programmi con le riforme e misure che intendono adottare per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e solidale (Programmi nazionali di riforma).

Giugno - la Commissione valuta tali programmi e individua delle "raccomandazioni" - rivolte  a ciascun paese - per una miglior efficacia e finalizzazione delle misure e delle riforme  previste nei Programmi nazionali di riforma. Le Raccomandazioni sono quindi oggetto di discussione in ambito del Consiglio (nelle diverse formazioni "Affari generali", "Economia e finanza", "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori")  e quindi approvate dal Consiglio europeo.

Entro inizio luglio - le raccomandazioni rivolte ai singoli Paesi vengono adottate formalmente.

Semestre europeo
Fonte:

Il Semestre europeo - introdotto nel 2010 - costituisce l'occasione in cui ogni anno le politiche strutturali, macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri vengono coordinate (cosiddetta, governance economica), in un'ottica di stabilità e convergenza, nonché per il conseguimento degli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020. Le tappe fondamentali del semestre europeo sono:

Fine anno - la Commissione presenta l'analisi annuale della crescita, con cui individua le possibili priorità della UE per l'anno successivo per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Marzo -  preso atto dell'analisi annuale della crescita, il Consiglio europeo definisce gli orientamenti della UE per le politiche nazionali.

Aprile - gli Stati membri presentano i loro programmi di stabilità o convergenza e i programmi con le riforme e misure che intendono adottare per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e solidale (Programmi nazionali di riforma).

Giugno - la Commissione valuta tali programmi e individua delle "raccomandazioni" - rivolte  a ciascun paese - per una miglior efficacia e finalizzazione delle misure e delle riforme  previste nei Programmi nazionali di riforma. Le Raccomandazioni sono quindi oggetto di discussione in ambito del Consiglio (nelle diverse formazioni "Affari generali", "Economia e finanza", "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori")  e quindi approvate dal Consiglio europeo.

Entro inizio luglio - le raccomandazioni rivolte ai singoli Paesi vengono adottate formalmente.

Sigeco
Fonte:

Sistema di gestione e controllo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e controllo comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative alle AdG, AdC, AdA e agli Organismi intermedi, entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo. La base legale è l'articolo 71 del Regolamento Generale 1083/2006

Sigeco
Fonte:

Sistema di gestione e controllo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e controllo comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative alle AdG, AdC, AdA e agli Organismi intermedi, entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo. La base legale è l'articolo 71 del Regolamento Generale 1083/2006

Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. n

L’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi (...).

Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Fonte: Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2, c. 1, lett. n

L’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi (...).

Smart specialisation
Fonte: Concetto sviluppato nei policy brief del Gruppo “Knowledge for growth”; ripreso nella Comunicazione della Commissione sul contributo della politica regionale alla “Smart Growth”

Le strategie di smart specialisation sono strategie d‟innovazione - flessibili e dinamiche - concepite a livello regionale, ma valutate e messe a sistema a livello nazionale, che mirano a valorizzare i settori/nicchie dove si dispongono chiari vantaggi comparativi, che sono già facilmente individuabili perché, per effetto della concorrenza, gli attori economici si sono già specializzati e posizionati, o che potranno essere sviluppati nel  futuro grazie all‟attività imprenditoriale (il cosiddetto “entrepreneurial process of discovery”).

Smart specialisation
Fonte: Concetto sviluppato nei policy brief del Gruppo “Knowledge for growth”; ripreso nella Comunicazione della Commissione sul contributo della politica regionale alla “Smart Growth”

Le strategie di smart specialisation sono strategie d‟innovazione - flessibili e dinamiche - concepite a livello regionale, ma valutate e messe a sistema a livello nazionale, che mirano a valorizzare i settori/nicchie dove si dispongono chiari vantaggi comparativi, che sono già facilmente individuabili perché, per effetto della concorrenza, gli attori economici si sono già specializzati e posizionati, o che potranno essere sviluppati nel  futuro grazie all‟attività imprenditoriale (il cosiddetto “entrepreneurial process of discovery”).

Smart specialisation strategy
Fonte:

Vedi la voce "Strategie di specializzazione intelligente"

Smart specialisation strategy
Fonte:

Vedi la voce "Strategie di specializzazione intelligente"

Somministrazione di lavoro
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera a).

Contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. Possono svolgere l’attività di somministrazione solo le Agenzie per il Lavoro autorizzate per tale fattispecie a livello nazionale.

Somministrazione di lavoro
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera a).

Contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. Possono svolgere l’attività di somministrazione solo le Agenzie per il Lavoro autorizzate per tale fattispecie a livello nazionale.

Strategia del bacino marittimo
Fonte: Art. 2 punto 32 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La strategia del bacino marittimo è un “quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo”. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) costituisce il principale strumento finanziario dell’UE per il perseguimento degli obiettivi delineati in tale strategia.

Strategia del bacino marittimo
Fonte: Art. 2 punto 32 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La strategia del bacino marittimo è un “quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo”. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) costituisce il principale strumento finanziario dell’UE per il perseguimento degli obiettivi delineati in tale strategia.

Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020
Fonte: Art. 2 punto 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” [COM(2010) 2020]

“La strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sintetizza “gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione”. Nell’ambito di UE 2020 la Commissione ha proposto per il 2020 cinque obiettivi misurabili dell’Unione, che guideranno il processo di cambiamento e che sono stati tradotti in obiettivi nazionali, che riguardano: l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà; in attuazione di tale strategia gli Stati membri presentano annualmente alla CE un Programma Nazionale di Riforma che rileva i progressi realizzati e definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.

Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020
Fonte: Art. 2 punto 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” [COM(2010) 2020]

“La strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sintetizza “gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione”. Nell’ambito di UE 2020 la Commissione ha proposto per il 2020 cinque obiettivi misurabili dell’Unione, che guideranno il processo di cambiamento e che sono stati tradotti in obiettivi nazionali, che riguardano: l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà; in attuazione di tale strategia gli Stati membri presentano annualmente alla CE un Programma Nazionale di Riforma che rileva i progressi realizzati e definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.

Strategia di comunicazione
Fonte: Art. 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Factsheet della Commissione: “garantire la visibilità  della politica di coesione: norme in materia di informazione e comunicazione per il periodo 2014-2020”; Sito web

La strategia di comunicazione rappresenta il documento in cui sono specificati l’approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato Programma; al pari del piano di comunicazione -previsto per il ciclo 2007-2013- copre l’intero settennio ma deve essere oggetto di aggiornamenti annuali. Essa è redatta dall’autorità di gestione e deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione entro sei mesi dall’adozione del Programma.

Strategia di comunicazione
Fonte: Art. 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Factsheet della Commissione: “garantire la visibilità  della politica di coesione: norme in materia di informazione e comunicazione per il periodo 2014-2020”; Sito web

La strategia di comunicazione rappresenta il documento in cui sono specificati l’approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato Programma; al pari del piano di comunicazione -previsto per il ciclo 2007-2013- copre l’intero settennio ma deve essere oggetto di aggiornamenti annuali. Essa è redatta dall’autorità di gestione e deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione entro sei mesi dall’adozione del Programma.

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Fonte: Artt. 2 punto 19, 32,33,34 e 35 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Common Guidance of the European Commission Directorates -General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community - LED Local Development in European Stru

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è "un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”.  Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per coinvolgere i cittadini a livello locale nello sviluppo di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche; esso è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Fonte: Artt. 2 punto 19, 32,33,34 e 35 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Common Guidance of the European Commission Directorates -General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community - LED Local Development in European Stru

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è "un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”.  Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per coinvolgere i cittadini a livello locale nello sviluppo di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche; esso è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.

Strategia Europa 2020
Fonte:

Nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato la Strategia Europa 2020 al fine di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia individua gli obiettivi principali della UE per la ricerca e l'innovazione, il cambiamento climatico e l'energia, l'occupazione, l'istruzione e la riduzione della povertà per il 2020, che debbono tradursi in obiettivi nazionali. Gli orientamenti integrati Europa 2020 e sette iniziative quadro delineano in modo preciso il percorso verso una crescita sostenibile e in grado di creare nuovi posti di lavoro.

La strategia s'impernia su cinque obiettivi riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l'energia.
Perché la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, è stato istituito un forte ed efficace sistema di governo dell'economia per coordinare le azioni a livello UE e a livello nazionale.

I 5 obiettivi (Target) che la UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 sono:
1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni);
2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE ;
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica
4. Istruzione: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% ; aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria;
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno.

Strategia Europa 2020
Fonte:

Nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato la Strategia Europa 2020 al fine di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia individua gli obiettivi principali della UE per la ricerca e l'innovazione, il cambiamento climatico e l'energia, l'occupazione, l'istruzione e la riduzione della povertà per il 2020, che debbono tradursi in obiettivi nazionali. Gli orientamenti integrati Europa 2020 e sette iniziative quadro delineano in modo preciso il percorso verso una crescita sostenibile e in grado di creare nuovi posti di lavoro.

La strategia s'impernia su cinque obiettivi riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l'energia.
Perché la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, è stato istituito un forte ed efficace sistema di governo dell'economia per coordinare le azioni a livello UE e a livello nazionale.

I 5 obiettivi (Target) che la UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 sono:
1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni);
2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE ;
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica
4. Istruzione: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% ; aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria;
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno.

Strategia macroregionale
Fonte: Art. 2 punto 31 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La strategia macroregionale è “un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto tra gli altri dai fondi SIE, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai Paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”.
Le principali strategie macro-regionali di interesse per le Regioni Italiane sono la strategia Adriatico-Ionica e la Strategia Alpina.

Strategia macroregionale
Fonte: Art. 2 punto 31 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

La strategia macroregionale è “un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto tra gli altri dai fondi SIE, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai Paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”.
Le principali strategie macro-regionali di interesse per le Regioni Italiane sono la strategia Adriatico-Ionica e la Strategia Alpina.

Strategie di specializzazione intelligente (smart specialisation strategy)
Fonte: Art. 2.3 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; concetto di “Smart Specialisation” sviluppato nei policy brief del Gruppo “Knowledge for growth” e ripreso nella Comunicazione della Commissione sul co

Sono “le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa”.
Si tratta in particolare di strategie d’innovazione concepite a livello regionale, ma valutate e messe a sistema a livello nazionale, che mirano a valorizzare i settori/nicchie dove si dispongono chiari vantaggi comparativi. Tali strategie sono sviluppate coinvolgendo le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale (il cosiddetto “entrepreneurial process of discovery”). Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo.

Strategie di specializzazione intelligente (smart specialisation strategy)
Fonte: Art. 2.3 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; concetto di “Smart Specialisation” sviluppato nei policy brief del Gruppo “Knowledge for growth” e ripreso nella Comunicazione della Commissione sul co

Sono “le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa”.
Si tratta in particolare di strategie d’innovazione concepite a livello regionale, ma valutate e messe a sistema a livello nazionale, che mirano a valorizzare i settori/nicchie dove si dispongono chiari vantaggi comparativi. Tali strategie sono sviluppate coinvolgendo le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale (il cosiddetto “entrepreneurial process of discovery”). Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo.

Strumenti finanziari
Fonte: Art. 2, punto 11 e art. 38 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 2, lettera p) del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

“Misure di sostegno finanziario […] per conseguire uno o più obiettivi connessi ai fondi SIE. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.”
Per la programmazione 2014-2020 sono stati introdotti anche strumenti “semplificati” cioè recanti condizioni prestabilite ed uniformi, i cui contenuti sono adottati dalla Commissione con Regolamento di esecuzione (strumenti “off the shelf”).
 

Strumenti finanziari
Fonte: Art. 2, punto 11 e art. 38 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 2, lettera p) del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

“Misure di sostegno finanziario […] per conseguire uno o più obiettivi connessi ai fondi SIE. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.”
Per la programmazione 2014-2020 sono stati introdotti anche strumenti “semplificati” cioè recanti condizioni prestabilite ed uniformi, i cui contenuti sono adottati dalla Commissione con Regolamento di esecuzione (strumenti “off the shelf”).
 

Supporto alla ricollocazione professionale
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera d).

L'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Supporto alla ricollocazione professionale
Fonte: D.lgs. 276/2003 art 2, comma 1 lettera d).

L'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Sviluppo sostenibile
Fonte: Art.8 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/sustainable_development_it.htm; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf

Lo sviluppo sostenibile è un principio volto a conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia degli equilibri ambientali. L'integrazione delle questioni ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche europee (energia, ricerca, industria, agricoltura, ecc.) risulta fondamentale per perseguire l'obiettivo dello sviluppo. Il trattato di Lisbona ha infatti inserito lo sviluppo sostenibile fra gli obiettivi dell’Unione europea (articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea).

Sviluppo sostenibile
Fonte: Art.8 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/sustainable_development_it.htm; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf

Lo sviluppo sostenibile è un principio volto a conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia degli equilibri ambientali. L'integrazione delle questioni ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche europee (energia, ricerca, industria, agricoltura, ecc.) risulta fondamentale per perseguire l'obiettivo dello sviluppo. Il trattato di Lisbona ha infatti inserito lo sviluppo sostenibile fra gli obiettivi dell’Unione europea (articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea).

Tecnologie abilitanti o KET - Key Enabling Technologies
Fonte: Commission staff working document SEC (2009) 1257 final

Le tecnologie abilitanti sono tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati”; hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici dell’attività umana; per tale ragione la Commissione le individua come uno degli ambiti elettivi in cui le imprese dovrebbero promuovere gli investimenti in R&I. Un prodotto basato su una tecnologia abilitante, inoltre, utilizza tecnologie di fabbricazione avanzate e accresce il valore commerciale e sociale di un bene o di un servizio.

Tecnologie abilitanti o KET - Key Enabling Technologies
Fonte: Commission staff working document SEC (2009) 1257 final

Le tecnologie abilitanti sono tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati”; hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici dell’attività umana; per tale ragione la Commissione le individua come uno degli ambiti elettivi in cui le imprese dovrebbero promuovere gli investimenti in R&I. Un prodotto basato su una tecnologia abilitante, inoltre, utilizza tecnologie di fabbricazione avanzate e accresce il valore commerciale e sociale di un bene o di un servizio.

Tirocini formativi e di orientamento
Fonte:

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e mirano ad agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un'esperienza professionale presso un'azienda o un ente pubblico.  

Il tirocinio è uno strumento vantaggioso anche per l'azienda che può utilizzarlo per la selezione del personale in vista di eventuali assunzioni. Esso infatti non si configura come un rapporto di lavoro, né prevede l'obbligo di assunzione finale del tirocinante.  

Al termine del tirocinio l'azienda è tenuta solo a certificare l'esperienza svolta dal tirocinante, che può avere valore di credito formativo.
La durata massima del tirocinio varia a seconda del beneficiario.

Il tirocinio si realizza sulla base di un'apposita convenzione tra l'azienda che ospiterà il tirocinante e l'ente promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (centri per l'impiego, università, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali, ecc). Alla convenzione deve essere allegato il progetto formativo e di orientamento che indica gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Tirocini formativi e di orientamento
Fonte:

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e mirano ad agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un'esperienza professionale presso un'azienda o un ente pubblico.  

Il tirocinio è uno strumento vantaggioso anche per l'azienda che può utilizzarlo per la selezione del personale in vista di eventuali assunzioni. Esso infatti non si configura come un rapporto di lavoro, né prevede l'obbligo di assunzione finale del tirocinante.  

Al termine del tirocinio l'azienda è tenuta solo a certificare l'esperienza svolta dal tirocinante, che può avere valore di credito formativo.
La durata massima del tirocinio varia a seconda del beneficiario.

Il tirocinio si realizza sulla base di un'apposita convenzione tra l'azienda che ospiterà il tirocinante e l'ente promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (centri per l'impiego, università, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali, ecc). Alla convenzione deve essere allegato il progetto formativo e di orientamento che indica gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Trattato di Lisbona
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo Trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.

Trattato di Lisbona
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo Trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.

Unione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

L'Unione europea (UE) è stata istituita dal Trattato di Maastricht firmato nel 1992.
L'Unione è nel contempo un progetto politico e un'organizzazione giuridica.
Essa è un progetto politico finalizzato alla creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel rispetto del principio di apertura e nel modo più vicino possibile ai cittadini (art. 1 del trattato sull'Unione europea).
L'Unione è fondata su valori: il rispetto della dignità umana, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Essa è dotata di simboli: una bandiera (dodici stelle su fondo blu), un inno (Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven), un motto «Unita nella diversità», una moneta (l'euro), una giornata che celebra l'Europa (il 9 maggio).

L'Unione è un'organizzazione giuridica. Il trattato di Lisbona sopprime l’articolazione in tre pilastri stabilita dal trattato di Maastricht. Oggi il "metodo comunitario" si applica a tutte le politiche che rientrano nelle competenze dell'Unione, ad eccezione di:
- la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in cui gli Stati membri hanno diritto di iniziativa e un diritto di ricorso al Consiglio europeo nel settore legislativo;
- la politica estera e di sicurezza comune in cui si applica il metodo intergovernativo.

Essa possiede un quadro istituzionale unico (costituito essenzialmente dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione europea). Tale quadro assicura la coerenza e l'omogeneità dell'azione dell'Unione. Inoltre, il trattato di Lisbona conferisce alla UE una personalità giuridica.

Unione europea
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea

L'Unione europea (UE) è stata istituita dal Trattato di Maastricht firmato nel 1992.
L'Unione è nel contempo un progetto politico e un'organizzazione giuridica.
Essa è un progetto politico finalizzato alla creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel rispetto del principio di apertura e nel modo più vicino possibile ai cittadini (art. 1 del trattato sull'Unione europea).
L'Unione è fondata su valori: il rispetto della dignità umana, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Essa è dotata di simboli: una bandiera (dodici stelle su fondo blu), un inno (Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven), un motto «Unita nella diversità», una moneta (l'euro), una giornata che celebra l'Europa (il 9 maggio).

L'Unione è un'organizzazione giuridica. Il trattato di Lisbona sopprime l’articolazione in tre pilastri stabilita dal trattato di Maastricht. Oggi il "metodo comunitario" si applica a tutte le politiche che rientrano nelle competenze dell'Unione, ad eccezione di:
- la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in cui gli Stati membri hanno diritto di iniziativa e un diritto di ricorso al Consiglio europeo nel settore legislativo;
- la politica estera e di sicurezza comune in cui si applica il metodo intergovernativo.

Essa possiede un quadro istituzionale unico (costituito essenzialmente dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione europea). Tale quadro assicura la coerenza e l'omogeneità dell'azione dell'Unione. Inoltre, il trattato di Lisbona conferisce alla UE una personalità giuridica.

Valutazione ex ante gli strumenti finanziari
Fonte: Art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Documento di valutazione funzionale alla costituzione di uno strumento finanziario, che fornisce elementi circa l’esistenza di fallimenti di mercato, o comunque di condizioni di investimento sub ottimali, che valuti il potenziale valore aggiunto dello strumento, che stimi le risorse pubbliche e private che lo strumento sarebbe potenzialmente in grado di drenare, eccetera. La valutazione può essere eseguita “in fasi” e va comunque terminata prima che l’autorità di gestione decida di erogare i contributi del Programma allo strumento, con possibilità di riesame e aggiornamento in corso d’opera; va inoltre presentata in sede di Comitato di Sorveglianza a titolo informativo.

Valutazione ex ante gli strumenti finanziari
Fonte: Art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Documento di valutazione funzionale alla costituzione di uno strumento finanziario, che fornisce elementi circa l’esistenza di fallimenti di mercato, o comunque di condizioni di investimento sub ottimali, che valuti il potenziale valore aggiunto dello strumento, che stimi le risorse pubbliche e private che lo strumento sarebbe potenzialmente in grado di drenare, eccetera. La valutazione può essere eseguita “in fasi” e va comunque terminata prima che l’autorità di gestione decida di erogare i contributi del Programma allo strumento, con possibilità di riesame e aggiornamento in corso d’opera; va inoltre presentata in sede di Comitato di Sorveglianza a titolo informativo.

Vincolo di concentrazione tematica
Fonte: Art. 18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Art.4 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Art.4 del Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo sviluppo regionale

Vincolo finanziario previsto nei regolamenti, in quanto al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione di tale strategia, in coerenza anche con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro e, se del caso, nelle raccomandazioni del Consiglio.

Nel caso del FSE questa previsione si è tradotta nell’obbligo per le autorità di gestione di concentrare la gran parte (80% -70% - 60% rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) della dotazione finanziaria (quota FSE) del PO su non più di cinque fra le priorità d’investimento individuate nell’art.3.1 del Regolamento (UE) 1304/2014. Inoltre, in ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell’FSE deve essere destinato agli interventi che ricadono nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.

Nel caso del FESR  80% - 60% -50%, (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici dedicati a: ricerca e sviluppo, TIC, competitività delle PMI, transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre il 20%, 15%, 12% (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere dedicato all’obiettivo tematico relativo alla transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio.

 

Vincolo di concentrazione tematica
Fonte: Art. 18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Art.4 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Art.4 del Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo sviluppo regionale

Vincolo finanziario previsto nei regolamenti, in quanto al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione di tale strategia, in coerenza anche con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro e, se del caso, nelle raccomandazioni del Consiglio.

Nel caso del FSE questa previsione si è tradotta nell’obbligo per le autorità di gestione di concentrare la gran parte (80% -70% - 60% rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) della dotazione finanziaria (quota FSE) del PO su non più di cinque fra le priorità d’investimento individuate nell’art.3.1 del Regolamento (UE) 1304/2014. Inoltre, in ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell’FSE deve essere destinato agli interventi che ricadono nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.

Nel caso del FESR  80% - 60% -50%, (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici dedicati a: ricerca e sviluppo, TIC, competitività delle PMI, transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre il 20%, 15%, 12% (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere dedicato all’obiettivo tematico relativo alla transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio.

 

White economy
Fonte: “Integrare il welfare, sviluppare la white economy” Rapporto Unipol e Censis 9 luglio 2014

Con tale termine si identifica il settore dei servizi sanitari e di cura rivolti alle persone. La white economy rappresenta tutto ciò che afferisce, in primo luogo, all’offerta di cure mediche ed alla diagnostica oltre all’assistenza professionale, domiciliare o in apposite strutture, per persone disabili, malate, anziane. Ma la white economy è molto altro, configurandosi come un cluster produttivo dalle molteplici articolazioni. Nel suo perimetro ricade l’industria farmaceutica; rientra, inoltre, nel cluster produttivo l’industria delle apparecchiature biomedicali e per la diagnostica; nonché il vasto segmento dell’assistenza personale, delle badanti e dell’accompagnamento.

White economy
Fonte: “Integrare il welfare, sviluppare la white economy” Rapporto Unipol e Censis 9 luglio 2014

Con tale termine si identifica il settore dei servizi sanitari e di cura rivolti alle persone. La white economy rappresenta tutto ciò che afferisce, in primo luogo, all’offerta di cure mediche ed alla diagnostica oltre all’assistenza professionale, domiciliare o in apposite strutture, per persone disabili, malate, anziane. Ma la white economy è molto altro, configurandosi come un cluster produttivo dalle molteplici articolazioni. Nel suo perimetro ricade l’industria farmaceutica; rientra, inoltre, nel cluster produttivo l’industria delle apparecchiature biomedicali e per la diagnostica; nonché il vasto segmento dell’assistenza personale, delle badanti e dell’accompagnamento.

Youth Employment Initiative - YEI / IOG
Fonte: Art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013

L'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI) è una dotazione di 6 miliardi di euro a livello europeo, decisa nell’ambito dell’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, adottato dal Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013. “L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni”. È realizzata nelle Regioni dell'Unione che nel 2012 hanno registrato un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. “L’Iniziativa è integrata nella programmazione del FSE”. 
L’attuazione dell’iniziativa ha beneficiato di una anticipazione sul bilancio comunitario rispetto al resto della programmazione dei Fondi, pertanto sarà concentrata nel biennio 2014-2015; in Italia è attuata attraverso un Programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro (con una dotazione pari a circa 1.400.0000 euro) del quale le Regioni sono organismi intermedi; il PON intende affrontare le sfide poste dalla Raccomandazione del Consiglio sulla Garanzia Giovani.

 

Youth Employment Initiative - YEI / IOG
Fonte: Art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013

L'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI) è una dotazione di 6 miliardi di euro a livello europeo, decisa nell’ambito dell’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, adottato dal Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013. “L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni”. È realizzata nelle Regioni dell'Unione che nel 2012 hanno registrato un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. “L’Iniziativa è integrata nella programmazione del FSE”. 
L’attuazione dell’iniziativa ha beneficiato di una anticipazione sul bilancio comunitario rispetto al resto della programmazione dei Fondi, pertanto sarà concentrata nel biennio 2014-2015; in Italia è attuata attraverso un Programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro (con una dotazione pari a circa 1.400.0000 euro) del quale le Regioni sono organismi intermedi; il PON intende affrontare le sfide poste dalla Raccomandazione del Consiglio sulla Garanzia Giovani.

 

Quaderni di Tecnostruttura - Quaderno del 29 marzo 2013

Quaderno del 29 marzo 2013

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Quaderno del 29 marzo 2013
EDITORIALE
Inizia una nuova avventura

Il QT approda sul web. Nuova grafica, nuovi contenuti, nuove modalità di accesso. Rincorrere l’evoluzione dei mezzi a disposizione che entrano nella vita lavorativa di tutti con grande velocità non è ...

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FOCUS/ PNR
Piano nazionale di riforma 2013. Il Focus delle Regioni e Province autonome

Il Programma nazionale di riforma (PNR) costituisce le fondamenta del semestre europeo, assieme al Programma di stabilità. Il coordinamento tra le politiche dell’Unione europea e le politiche nazional ...

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DOSSIER/APPRENDISTATO
Il nuovo apprendistato. Stato di attuazione nazionale e territoriale

Ormai da tempo le Regioni e Province autonome, nell’ambito delle proprie competenze costituzionali, si qualificano quali soggetti istituzionali profondamente impegnati nella promozione e il rilancio d ...

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DOSSIER/TIROCINI
Lo stato di attuazione territoriale della normativa in materia di tirocini formativi non curriculari e l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni, recante Linee guida in materia

Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”.L’importante obiettivo di tale provvedime ...

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IN PILLOLE
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze

Le slide che presentiamo sono state realizzate con diversi obiettivi. In primis, l’intento è stato quello di contestualizzare la questione fondamentale della certificazione delle competenze nel più am ...

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APPROFONDIMENTO/ INNOVAZIONE SOCIALE
Introduzione

Quando si parla di innovazione si tende generalmente ad identificare tale concetto unicamente con il cambiamento tecnologico. Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad un cambiamento di tendenza ...

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Quaderno del 29 marzo 2013
EDITORIALE
Inizia una nuova avventura

Il QT approda sul web. Nuova grafica, nuovi contenuti, nuove modalità di accesso. Rincorrere l’evoluzione dei mezzi a disposizione che entrano nella vita lavorativa di tutti con grande velocità non è ...

FOCUS/ PNR
Piano nazionale di riforma 2013. Il Focus delle Regioni e Province autonome

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DOSSIER/APPRENDISTATO
Il nuovo apprendistato. Stato di attuazione nazionale e territoriale

Ormai da tempo le Regioni e Province autonome, nell’ambito delle proprie competenze costituzionali, si qualificano quali soggetti istituzionali profondamente impegnati nella promozione e il rilancio d ...

DOSSIER/TIROCINI
Lo stato di attuazione territoriale della normativa in materia di tirocini formativi non curriculari e l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni, recante Linee guida in materia

Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”.L’importante obiettivo di tale provvedime ...

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Il sistema nazionale di certificazione delle competenze

Le slide che presentiamo sono state realizzate con diversi obiettivi. In primis, l’intento è stato quello di contestualizzare la questione fondamentale della certificazione delle competenze nel più am ...

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Introduzione

Quando si parla di innovazione si tende generalmente ad identificare tale concetto unicamente con il cambiamento tecnologico. Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad un cambiamento di tendenza ...